Contributo a fondo perduto centri storici: istanza PDF
In questa scheda rendiamo disponibile per download il modello di domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto centri storici, vale a dire di quel sostegno economico che lo Stato riconosce a quelle attività economiche e commerciali presenti nei centri storici (art. 59 D.L. n.104 del 14 agosto 2020). Disponibili anche le istruzioni per la compilazione del modello di domanda.
Fondo perduto centri storici: chi può fare domanda
Possono presentare istanza coloro che
- hanno una partita Iva attiva;
- svolgono un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle cosiddette zone A, ossia in quelle porzioni della città di particolare pregio storico, artistico e ambientale (centri storici).
Ma non è tutto perché i centri storici devono riferirsi a:
- capoluoghi di provincia che hanno registrato una presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti
- città metropolitane che hanno registrato una presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.
Il riferimento è, dunque, ai centri storici di città come Venezia, Firenze, Roma, Pisa, Siena, Siracusa, Agrigento, Bologna, Torino, Matera ecc.. L'elenco completo è consultabile a pagina 5 delle istruzioni.
Per coloro che offrono un servizio di trasporto pubblico non di linea, vale l’intero territorio comunale e non solo il centro storico.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi rispetto a quelli realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Il contributo spetta anche in assenza di questa condizione per coloro che hanno iniziato l’attività nei centri storici a partire dal 1°luglio 2019.
Non possono fruire del contributo a fondo perduto centri storici le imprese della ristorazione che già beneficiano dei ristori di cui all’art. 59 del D.L. n.104 del 14 agosto 2020.
A quanto ammonta il contributo
Partiamo dal presupposto che l’esercizio deve aver registrato un calo delle entrate tra quanto registrato rispettivamente nei mesi di Giugno 2019 e 2020.
In pratica sulla differenza che emerge si applicano le seguenti percentuali:
- 15%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono inferiori a 400.000 euro;
- 10%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
- 5%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano la soglia precedente.
Facciamo un esempio. Se un negozio di abbigliamento, che nel 2019 ha dichiarato compensi per 180.000 euro, registra nel confronto tra i due mesi un calo delle entrate pari a 15.000 euro, potrà beneficiare di un contributo pari a 2.250 euro (15% di 15.000 euro).
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore
- a 1.000 euro per le persone fisiche e
- a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo a fondo perduto centri storici è escluso da ogni tassazione.
Fondo perduto centri storici: come richiederlo
Cominciamo col dire che la domanda può essere fatta dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021.
Per quanto riguarda la modalità, occorre utilizzare il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La compilazione dell’istanza e la relativa trasmissione telematica può essere fatta dal diretto interessato o da parte di un intermediario abilitato al cassetto fiscale del richiedente o in possesso della delega.
Nell'istanza oltre a specificare
- il codice fiscale del contribuente
- la fascia di ricavi/compensi
- gli importi del fatturato e dei corrispettivi riferiti ai mesi di giugno 2019 e 2020
- il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente.
Nel caso in cui si commetta un errore, c'è la possibilità di presentare una nuova istanza, così da sostituire quella precedentemente trasmessa.
Con la presentazione il contribuente ottiene una ricevuta che attesta la semplice presa in carico della domanda.
A questo punto l’Agenzia provvede ad eseguire tutti i riscontri del caso e nel termine di 7 giorni lavorativi rilascia una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento o meno dell’istanza.
Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta (seconda ricevuta) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.