Ricorso per nomina tutore: fac simile compilabile
Fac simile di istanza da compilare e presentare al Giudice tutelare nel caso in cui si intenda richiedere la nomina di un tutore in favore di un minore o di un interdetto. Il fac simile Istanza nomina tutore giudice tutelare è disponibile anche in formato Word.
Ricorso per nomina tutore: quando farlo
Un simile ricorso va proposto quando c'è la necessità di nominare una persona preposta alla tutela degli interessi personali e patrimoniali di minori o interdetti.
In particolare dei minori quando costoro risultano privi dei genitori oppure quando questi ultimi perdono la potestà genitoriale perché accusati di abbandono, violenza o inadempimento degli obblighi genitoriali. In questi casi il tutore, la cui nomina può avvenire per decreto motivato d’ufficio o su istanza dei soggetti interessati, assume la cura del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni (art. 357 del Codice Civile).
Gli interdetti, invece, sono persone che la legge considera totalmente incapaci di agire e quindi di provvedere alla gestione del proprio patrimonio e più in generale dei propri bisogni. Ci riferiamo in particolar modo a coloro che si trovandosi in uno stato di abituale infermità di mente sono incapaci di provvedere alla cura dei propri interessi (art. 414 c.c). Si parla in questo caso di interdizione giudiziale perché vi è una sentenza del giudice che accerta la condizione del soggetto e nomina un tutore.
Ma l'interdizione può anche conseguire come pena accessoria alla condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni. In questo caso si parla di interdizione legale.
Il tutore legale viene nominato dal giudice tutelare del tribunale dove il minore/interdetto ha il domicilio, su richiesta dei parenti entro il quarto grado, dell'affine entro il secondo grado o del Pubblico Ministero dietro segnalazione di terzi.
Chi può essere nominato tutore
Di regola il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell’assistito. Infatti, possono essere nominati: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado.
In caso di conflitto di interessi può essere nominato anche un soggetto estraneo, purché si tenga conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
In ogni caso deve trattarsi di persona maggiorenne di ineccepibile condotta.
Colui che è nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minorenni, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.
Il Giudice Tutelare può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare l'interdetto in caso di conflitto di interessi di quest'ultimo con il tutore. Il protutore può anche sostituire il tutore per lo svolgimento di atti urgenti, oppure nel caso in cui questi sia deceduto o abbia rinunciato alla funzione. La nomina del nuovo tutore in questa caso spetta unicamente al protutore.
Cosa fa il tutore
Il tutore compie tutti quegli atti che considera necessari per la conservazione del patrimonio e più in generale per la tutela degli interessi del beneficiario.
Tuttavia ci sono cose che il tutore non può compiere in maniera autonoma. Ci riferiamo, ad esempio, all'acquisto di un mezzo, all'investimento di risparmi in azioni o obbligazioni, alla rinuncia dell'eredità, all'acquisto o vendita di una casa e via discorrendo. In questi casi si rende indispensabile l’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, a seconda dell'importanza dell'atto da compiere. Dal nostro portale si possono scaricare i seguenti modelli
In linea generale la tutela è gratuita. Tuttavia il giudice tutelare, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore una indennità (art. 379 C.C.).
Il tutore legale può essere revocato in ogni momento se ricorrono gravi motivi: grave negligenza, abuso di potere, ecc. Dal nostro portale è possibile scaricare un fac simile di
Invece in caso di decesso, anzianità o altri motivi, il tutore può essere sostituito da un'altra persona, sempre nominata con provvedimento del Giudice tutelare. Questo il fac simile di
Differenze tra interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno
Il tutore dell'interdetto (e del minore) non va confuso con l'amministratore di sostegno. Infatti mentre quest'ultimo nel perseguire gli interessi e nel soddisfare i bisogni del tutelato, è tenuto a ricercare costantemente un confronto per quanto riguarda la gestione degli atti e del suo patrimonio, il tutore si sostituisce totalmente al beneficiario. Questo il fac simile di
Per il resto l'inabilitato conserva la capacità di compiere in maniera autonoma tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Il curatore, infine, viene nominato per situazioni che presuppongono una condizione di infermità parziale o situazioni sociali o sanitarie tali da mettere a rischio gli interessi patrimoniali della persona. Dunque situazioni ugualmente gravi, ma di minor rilevanza rispetto all'interdizione visto che l'individuo viene giudicato comunque capace di compiere gli atti di ordinaria amministrazione. In altre parole rispetto al tutore, il curatore non assume il tuolo di legale rappresentante dell'inabilitato. Questo il fac simile
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