Contestazione mancato pagamento pedaggio autostradale
Fac simile con cui l'automobilista che ha ricevuto un verbale per mancato pagamento autostrada, può contestare formalmente le pretese della società ed in questo modo esimersi dal versamento.
Mancato pagamento autostrada: in cosa consiste
Può capitare, nel momento in cui ci si appresta ad uscire dall'autostrada, di non ritrovare il biglietto ritirato al casello di ingresso.
Così come può accadere che al casello di ingresso la macchina distributrice non funzioni oppure che per distrazione si imbocchi la corsia del Telepass pur non avendo l'apposito dispositivo a bordo.
Ma può accadere, altresì, che non sia possibile saldare l’importo del pedaggio al casello di uscita, a causa della mancanza o dell’errata lettura delle carte di pagamento, oppure a causa della scarsa disponibilità di contanti o di un credito insufficiente sulla prepagata o sulla carta di credito dell'automobilista.
In tutti questi casi come ci si deve comportare? La prima cosa che consigliamo è di premere l'apposito pulsante di "Richiesta assistenza" e spiegare la situazione all'operatore.
Se la situazione non è risolvibile al momento, viene emesso uno scontrino di Rapporto Mancato Pagamento Pedaggio (RMPP). Purtroppo il problema sta nel fatto che l'importo viene calcolato considerando la stazione più lontana di entrata.
Per intenderci se l'automobilista è entrato al casello di Pescara Nord della A14 ed è uscito a Bologna San Lazzaro senza disporre dello scontrino, si vedrà rilasciare un verbale RMPP per l'intera tratta Taranto - Bologna.
Quali sono i termini di pagamento del RMPP
Il Rapporto Mancato Pagamento Pedaggio può essere saldato senza aggravio di spese entro 15 giorni dalla data di emissione.
Superato questo termine l'importo sarà maggiorato degli oneri di accertamento (2,58 euro).
Se ci si dimentica di pagare si rischia non solo il recupero forzoso delle somme, con conseguente aggravio di spese a carico dell'automobilista, ma anche una sanzione per violazione del Codice della Strada. L’art. 176 del CdS, infatti, prevede che il mancato pagamento autostrada comporti una sanzione amministrativa da euro 84 a euro 335 e la decurtazione di 2 punti dalla patente.
Il pagamento può essere effettuato:
- online sul sito www.autostrade.it/it/rmpp;
- tramite l'App “Muovy”;
- con bonifico intestato ad Autostrade per l’Italia INTESA SANPAOLO SWIFT: BCITITMM IBAN: IT39E0306902887100000002973, indicando nella causale SOLO il numero di targa e il numero del rapporto di mancato pagamento;
- presso gli oltre 40.000 punti Mooney (Bar, Tabacchi, Edicole) diffusi su tutto il territorio nazionale.
Dal 1° Gennaio 2024 i Punto Blu non sono più attivi.
Mancato pagamento autostrada: autocertificazione stazione di entrata
Si è detto che il rapporto di mancato pagamento tiene conto della stazione più lontana di entrata. Tuttavia l'automobilista può chiedere di non pagare l'importo relativo all'intera tratta, ma soltanto il pedaggio relativo al casello di entrata dichiarato.
A tal fine è sufficiente che compili questa autocertificazione biglietto autostradale smarrito. Chiaramente su quanto dichiarato l'ente provvederà ad effettuare gli opportuni riscontri.
E' possibile chiedere l'esenzione dal pagamento del pedaggio?
Si, lo prevede espressamente l'art. 373 c. 2 del Codice della Strada ma limitatamente ai:
- veicoli della polizia di Stato e dei Carabinieri;
- veicoli con targa C.R.I., nonchè i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del ministro dei Trasporti e della Navigazione e del ministro dei Lavori pubblici;
- veicoli con targa V.F., nonchè quelli in dotazione al corpo permanente dei vigili del fuoco;
- veicoli con targa G.d.F.;
- veicoli con targa C.F.S.;
- veicoli con targa POLIZIA PEN;
- veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso;
- veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità, nonchè i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamità naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessità in soccorso delle popolazioni colpite, purchè muniti di specifica attestazione delle competenti autorità;
- veicoli dei funzionari del ministero dell'Interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., del ministero dei Lavori pubblici, ecc.
Contestazione mancato pagamento pedaggio autostradale: quando farla
La contestazione può essere effettuata nel caso in cui:
- il veicolo o la persona risulti esente (ai sensi dell'art. 373 comma 2 del C.d.S.);
- il pedaggio risulti di fatto già saldato (in questo caso allegare la prova documentale del pagamento);
- alla data del transito il veicolo era stato oggetto di furto/perdita di possesso (in questo caso inviare copia della denuncia presentata presso le Autorità di Polizia);
- alla data del transito il veicolo era a noleggio o leasing (in questo caso comunicare gli estremi del locatore e la copia del contratto);
- si ritenga di non aver mai effettuato il transito in quella tratta nel giorno indicato.
In questa seconda ipotesi, la prima cosa da fare è verificare che il numero del mancato pagamento riportato sulla lettera di sollecito, corrisponda a quello riportato sulla ricevuta di pagamento in proprio possesso.
Se i numeri non corrispondono sarà necessario procedere al pagamento. Diversamente basterà compilare il fac simile disponibile in questa scheda e trasmetterlo all'ente gestore, così da poter dimostrare di aver già assolto al pagamento del pedaggio.
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