Modello 770/2025: a cosa serve, chi deve presentarlo e quando
Da questa scheda è possibile scaricare il Modello 770/2025, ossia il modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativo all’anno 2024, con le relative istruzioni per la compilazione. Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.
Modello 770: cos'è e chi deve presentarlo
Il modello 770/2025 deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, ossia da quei soggetti pubblici o privati che sostituiscono il contribuente nell’assolvimento degli obblighi nei confronti del Fisco. In pratica il sostituto d'imposta (ad esempio l'impresa o l'ente di previdenza) trattiene le imposte e le versa per conto del contribuente (il lavoratore dipendente o il pensionato) allo Stato o ad altre Amministrazioni pubbliche.
In pratica sono tenuti alla presentazione del modello 770 le società, le amministrazioni pubbliche (Regioni, Province, Comuni), gli enti previdenziali, le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali, i trust, i condomini, le aziende coniugali, i gruppi europei d’interesse economico (GEIE), ecc.
Per l'assolvimento di tali obblighi fiscali, il sostituto d’imposta si avvale del Modello 770 e della Certificazione Unica.
In pratica attraverso il modello 770/2025 i sostituti d'imposta comunicano in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate e versate nell’anno 2024, nonché il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate relativamente a:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico
- locazioni brevi inserite all’interno della Certificazione unica
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi
- somme liquidate a titolo di indennità di esproprio
- somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Una delle novità di quest'anno riguarda il fatto che tra i contribuenti vanno inclusi anche coloro che rientrano nel regime forfettario.
Quando e come presentare il modello 770
L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso - nei termini previsti dalla legge - la Certificazione unica e, se richiesto, la Certificazione degli utili.
La scadenza per presentare la dichiarazione è fissata al 31 Ottobre 2025.
La sua presentazione deve avvenire esclusivamente in via telematica:
- direttamente;
- tramite un intermediario abilitato (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, associazioni di categoria, Caf, ecc.);
- tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
- tramite società appartenenti al gruppo.
Questo significa che non è consentita la presentazione del Modello 770 tramite banche convenzionate o uffici postali, così come i soggetti momentaneamente all’estero non possono utilizzare la posta raccomandata.
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare:
- il Servizio telematico Fisconline, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti non superiore a 20;
- il Servizio telematico Entratel, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti superiore a 20.
Il servizio telematico subito dopo l'invio rilascia all'utente un messaggio con cui conferma l'avvenuto ricevimento dei dati. Successivamente fornisce una ulteriore comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Tale comunicazione è in ogni caso consultabile, previa registrazione ai servizi telematici, nella Sezione “Ricevute” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Chi non avesse dimestichezza con l'uso di strumenti informatici, può recarsi presso un qualunque Ufficio dell’Agenzia delle entrate e richiederlo di persona.
Modello 770: tramite intermediario abilitato
Come detto se non si vuol provvedere direttamente alla presentazione del Modello 770, ci si può affidare ad un intermediario abilitato. Sono intermediari abilitati i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro iscritti nei rispettivi albi, gli avvocati, gli iscritti nel registro dei revisori contabili, le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, i Caf, gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari e coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale.
Costoro sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni predisposte da loro stessi per conto del dichiarante, sia quelle predisposte dal dichiarante e per le quali essi assumono semplicemente l’impegno alla presentazione.
A tal riguardo è opportuno ricordare che qualora l'intermediario abilitato dimenticasse di inoltrare il Modello 770 o lo facesse oltre i termini previsti, nei suoi confronti si applicherebbe una sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro (art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Addirittura potrebbe incorrere nella revoca dell'abilitazione, qualora venissero riscontrate gravi o ripetute irregolarità nella trasmissione, oppure nel caso in cui il professionista fosse stato sospeso dal proprio ordine di appartenenza o al Caf fosse stata revocata l'autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Gli intermediari abilitati, ma lo stesso vale per gli altri incaricati (società del gruppo o altre Amministrazioni), hanno precisi obblighi nei confronti del sostituto d'imposta, vediamoli insieme. Essi devono:
- assicurare al sostituto d’imposta, nel momento in cui riceve la dichiarazione o assume l’incarico per la sua predisposizione, il proprio impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto dall’incaricato della trasmissione che dovrà riportare anche il proprio codice fiscale. Tutti questi dati dovranno poi essere trascritti nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo sopra indicato, al fine di poterli esibire in caso di futuri controlli.
Il contribuente ha il dovere di vigilare sull'operato dell'intermediario e nel caso in cui riscontrasse inadempienze o omissioni è tenuto a segnalarle presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate e nel caso rivolgersi ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione.