Dichiarazione IMU: quando non è obbligatoria
Il 1 Luglio (il 30 Giugno cade di Domenica) è prevista la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU. Al 17 dello stesso mese, invece, era fissata la scadenza per il pagamento della rata in acconto IMU per l'anno 2024. In questo post spiegheremo anche quando la presentazione della dichiarazione IMU non è obbligatoria.
Cos'è l'IMU
L’IMU (Imposta Municipale Unica) è dovuta da tutti i proprietari di immobili, a meno che essi non siano utilizzati come abitazione principale. Ricordiamo che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto al catasto edilizio urbano, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nell’abitazione principale rientrano anche le relative pertinenze, purché classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
L'esenzione non vale per le case di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9), i cui proprietari pertanto continuano a pagare l'IMU, seppur con un'aliquota agevolata al 4 per mille e una detrazione di 200 euro.
E’ tenuto al pagamento dell’IMU non solo il proprietario, ma anche chi detiene un diritto reale sul bene immobile (usufrutto, uso, abitazione, ecc.).
La base su cui applicare l’imposta è data dal valore della rendita catastale rivalutata prima del 5% e poi del 60%. Moltiplicando il risultato x 100 si ottiene il valore catastale dell'immobile. Su tale valore si applica l’aliquota IMU stabilita dal comune in cui si trova l'immobile, che può variare tra 0,2% e 0,4% nel caso di abitazioni principali e tra 0,46% e 1,06% nel caso di altre proprietà.
Determinata l’imposta da pagare a titolo di IMU, è possibile detrarre l’importo di 200 euro se la casa è usata come abitazione principale. Il versamento si effettua esclusivamente con il modello F24.
Dichiarazione IMU 2024: scadenza
Generalmente la dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Dal 2022 la dichiarazione va presentata anche nel caso in cui due membri dello stesso nucleo familiare, con due diverse residenze legate alla proprietà di due distinti immobili, intendano beneficiare della esenzione IMU prima casa.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Dichiarazione IMU: in quali casi va presentata
La dichiarazione IMU va presentata quando:
a) nell'anno d'imposta di riferimento, i requisiti degli immobili hanno subito delle variazioni tali da riconoscere eventuali riduzioni o esenzioni IMU. Nella categoria degli immobili che godono di riduzioni dell'imposta rientrano:
- i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Per tali fabbricati la base imponibile è ridotta del 50%. A tal fine è necessario che si tratti di fabbricati diroccati, fatiscenti e pericolanti e che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato;
- i fabbricati di interesse storico o artistico. Anche per questi ultimi è prevista una riduzione del 50% della base imponibile;
- gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota;
- i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce"). Per questi fabbricati i i comuni possono ridurre l'aliquota base fino allo 0,38%, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
b) il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. E' il caso in cui l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali, o il caso in cui il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile, o l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato, oppure è intervenuta, relativamente all'immobile, una riduzione di usufrutto, non dichiarato al catasto, ecc.
La dichiarazione è obbligatoria anche nel caso in cui l’immobile sia stato concesso in comodato a genitori o figli (con il Comune che ha deliberato l’assimilazione a prima casa), o sia stato assegnato all’ex coniuge, a condizione però che il comune in cui è ubicata l’ex casa coniugale non è né il Comune di celebrazione del matrimonio, né quello di nascita dell’ex coniuge assegnatario.
Dichiarazione IMU: quando non è obbligatoria
La dichiarazione non deve essere presentata quando le variazioni sono relative ad eventi conoscibili dal Comune in quanto rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe comunale. E' il caso, ad esempio, dei fabbricati rurali ad uso strumentale.
La dichiarazione IMU non va presentata, inoltre, se:
- l'acquisto o la vendita dell'immobile è rogitato da un notaio;
- si presenta la dichiarazione di successione.
Non va infine presentata quando è già stata presentata la vecchia dichiarazione IMU e non sono, nel frattempo, intervenute variazioni.
A chi va presentata la dichiarazione IMU
La dichiarazione IMU deve essere presentata al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più comuni devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata).
In particolare la dichiarazione IMU deve essere consegnata all'ufficio tributi del comune. In alternativa può essere spedita a mezzo posta (raccomandata senza ricevuta di ritorno), in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione Imu Anno ..." o trasmessa in via telematica con posta certificata indicando nell'oggetto del messaggio "dichiarazione IMU per l'anno 20..".
Come detto si è in attesa che il Ministero delle Finanze pubblichi la nuova modulistica e le relative istruzioni e renda note le modalità di trasmissione e l'elenco dei soggetti obbligati all'invio della documentazione. Questo il
utilizzato fino allo scorso anno.
Le sanzioni
Se il contribuente salta la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione IMU, ha 90 giorni per porvi rimedio, ma deve pagare una sanzione pari a:
- 5 euro se l'IMU non è dovuta;
- 10% del tributo non versato se l'IMU è dovuta.
La sanzione va versata tramite modello F24 (codice tributo 3924).
Se non la presenta neppure entro i 90 giorni successivi scattano le sanzioni per omessa dichiarazione i cui importi variano dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51. La sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione.
Se, invece, la dichiarazione è infedele, ossia contiene dati non corrispondenti a quelli reali, la sanzione varia dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta. Anche in questo caso la sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente salda sia il tributo che la sanzione.
Infine si va da un minimo di euro 51 ad un massimo di euro 258 di sanzione se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non che non incidono sull'ammontare dell'imposta o se le violazioni riguardano la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti.
L'amministrazione è tenuta a notificare l'avviso di accertamento entro il termine di 5 anni. Tale termine decorre dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata (in caso di infedele) o doveva essere (in casa di omessa) presentata.
Se il termine non viene rispettato, il contribuente può far valere la
e chiedere l'annullamento del provvedimento.