Polizza assicurativa immobili in costruzione: fac simile DOC
Il modello standard di polizza decennale postuma rilasciato dal costruttore a beneficio dell'acquirente all'atto del rogito, per la copertura di danni materiali e diretti all’immobile e a terzi (art. 4, comma 1, d.lgs. 122/2005).
Polizza assicurativa immobili in costruzione: cos'è
Come sappiamo la garanzia fideiussoria non è l’unica forma di tutela prevista in favore dell’acquirente (questo il modello standard fideiussione immobili da costruire). Il D.Lgs. n° 122/2005 ha posto a carico del costruttore anche l’obbligo di consegnare a chi acquista una polizza assicurativa indennitaria a garanzia del risarcimento degli eventuali danni materiali, vizi del suolo o gravi difetti di costruzione che possono colpire l'immobile anche a distanza di anni dalla ultimazione dei lavori.
L'obbligo di stipulare la polizza assicurativa decennale è a carico del costruttore e deve essere consegnata all'acquirente all’atto del trasferimento della proprietà.
La polizza assicurativa dovrà essere emessa utilizzando il modello standard determinato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tuttavia ad oggi tale modello non è stato ancora approvato. In attesa che ciò avvenga, il contenuto della polizza assicurativa dovrà essere determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e in particolare:
- deve avere quale assicurato/beneficiario l’acquirente dell’immobile;
- deve avere durata decennale con effetto dalla data di ultimazione dei lavori;
- deve coprire i danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, che il costruttore sia tenuto a risarcire ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da:
a) rovina totale o parziale dell’immobile
b) gravi difetti costruttivi delle opere
c) per vizio del suolo o per difetto della costruzione
- deve coprire i danni manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Ricordiamo, tuttavia, che le nuove norme si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente al 16 marzo 2019 (art. 5, comma 1-ter, d.lgs. 122/2005).
Gli estremi identificativi della polizza (e l'attestazione della sua conformità al modello ministeriale), devono essere esplicitamente contenuti nell'atto di trasferimento dell'immobile.
In caso di mancato rilascio della polizza, l'acquirente può comunicare al costruttore la propria volontà di recedere dal preliminare acquisto casa in costruzione, liberandosi da ogni obbligo di acquisto e versamento del saldo del prezzo e con diritto di ottenere il rimborso di tutte le somme già versate (acconti o caparre).
Assicurazione decennale casa nuova: cosa copre
Come detto la durata della polizza è di 10 anni con effetto dalla data di ultimazione dei lavori e copre i danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.
Come si vede la garanzia non opera indistintamente per tutti i vizi dell'opera, ma solo nel caso in cui vengano riscontrati gravi difetti e cioè vizi che pur non compromettendo la stabilità dell'immobile, sono sufficienti a condizionarne il normale godimento, la funzionalità o l’abitabilità.
Così i vizi attinenti l'intonacatura esterna sono coperti dalla polizza assicurativa decennale costruttore solo se pregiudicano l'impermeabilizzante o l'assetto strutturale dell’edifico e non se rappresentano un mero problema estetico.
Non v'è dubbio, invece, che un non perfetto funzionamento dell'impianto di depurazione costituisca un grave difetto di costruzione visto che può impedire il rilascio dell'abitabilità del fabbricato. Per contro la realizzazione di una stradina condominiale non perfettamente allineata, non può essere considerato un grave difetto di costruzione.
L'art. 1669 del Codice Civile stabilisce l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Dal nostro portale è possibile scaricare questa
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