Modulo S3 CCIAA: cancellazione Registro Imprese
Descrizione
Il modulo S3 va compilato nel caso in cui si voglia richiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.
Modello S3 CCIAA: quando compilarlo
In particolare sono tenuti alla compilazione del modello S3 CCIAA, a seconda dei casi previsti dal codice civile o dalle leggi speciali, il notaio, gli amministratori, i soci, i liquidatori, i commissari giudiziali e gli altri organi preposti dall'Autorità giudiziaria o governativa, ecc.
Prima dell’invio dell’istanza di cancellazione, il richiedente deve verificare il regolare versamento del diritto camerale.
E' bene precisare che la richiesta va presentata in modalità telematica al Registro Imprese della competente Camera di Commercio, predisponendo una pratica di Comunicazione Unica così composta:
- modello di Comunicazione Unica;
- modello per il Registro delle Imprese.
Con la Comunicazione Unica, l’istanza di cancellazione della società dal Registro imprese deve essere completa della richiesta all’Agenzia delle Entrate di cessazione della partita Iva.
Se la variazione coinvolge altri Enti, va integrata con:
- modello per l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale);
- modello per l’INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro)
- eventuale SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive).
Per espletare la pratica di cancellazione dal Registro Imprese occorre munirsi di:
- Dispositivo di Firma Digitale
- Casella PEC (Posta Elettronica Certificata)
- Software di compilazione e invio, in alternativa:
- DIRE (http://dire.registroimprese.it/)
- Comunica Starweb (https://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp)
- altre soluzioni di mercato
Se si tratta di una società prima di comunicare la cancellazione dal Registro Imprese, occorre definire la procedura di scioglimento e di liquidazione. Lo scioglimento di una società può verificarsi per deliberazione dell’assemblea oppure per volontà di tutti i soci. La procedura di liquidazione nelle società di persone è invece una fase meramente facoltativa, alla quale i soci possono rinunciare attestando in atto l’insussistenza di eventuali ulteriori attività e passività a carico della società, ovvero di beni sociali da ripartire.
La cancellazione della società potrebbe anche essere conseguente ad una procedura di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria speciale.
In caso di trasferimento della sede legale in altra provincia, non va presentata la richiesta di cancellazione alla Camera di Commercio dalla quale si trasferisce la sede. Sarà poi la Camera presso la quale si effettua l’iscrizione per trasferimento a darne comunicazione d’ufficio alla Camera ove era precedentemente iscritta la sede.
Nel caso si mantenesse o si aprisse un’attività nella Camera ove era precedentemente iscritta la sede, in questa deve essere presentato il relativo modello UL per la movimentazione dei dati dell’impresa.
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