Multa faro rotto: cosa sapere, quando ricorrere

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 14/06/2022
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Mettersi alla guida di un veicolo con un vetro fanale rotto espone l'automobilista al rischio di una multa che può arrivare fino a 344 euro. Alla contravvenzione può associarsi il divieto, imposto dalle forze di polizia, di continuare a circolare con il proprio mezzo. Ecco in quali casi è possibile contestare una multa faro rotto.

Multa fanale rotto: importo

A meno che non si abbia un'auto di ultima generazione con sensori in grado di rilevare e segnalare l'anomalia oppure non si riceva una segnalazione da parte dell'amico, del vicino di casa o del collega di lavoro è spesso difficile che ci si accorga di avere un fanale rotto o di un fanale con lampadina fulminata, specie se posteriore.

Fino a quando un bel giorno si viene fermati da una pattuglia. A questo punto c'è solo da sperare nella comprensione del poliziotto, beccarsi una reprimenda e provvedere al più presto alla riparazione del fanale.

Ma sappiamo che il poliziotto deve mantenere un comportamento improntato alla massima imparzialità e seguire una condotta irreprensibile operando con pieno senso di responsabilità. Dunque se in una simile circostanza l'agente decide di elevare una contravvenzione, c'è poco da alterarsi: egli sta semplicemente facendo il proprio dovere.

Già perché circolare con vetro fanale rotto o con semplice lampadina non funzionante è vietato dalla legge. Per l'esattezza lo stabilisce l'art. 79 del CdS che al comma 1 stabilisce che i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza. E' chiaro che avere un fanale non funzionante potrebbe ridurre la visibilità, specie in quei tratti di strada scarsamente illuminati. Ma come è facile immaginare i rischi per la sicurezza potrebbero riguardare anche coloro (automobilisti, ciclisti, pedoni ecc.) che seguono o precedono il veicolo con fanale rotto.

I rischi potrebbero anche aumentare nel caso in cui, ad esempio, risultasse non funzionante la lampadina dello stop o degli indicatori di direzione.

Così al comma 2 lo stesso articolo stabilisce che chiunque circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti (tra questi appunto i "dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione") è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 87 a 344 euro.

Lo stesso identico discorso vale nel caso di parabrezza scheggiato o rotto.

Per il fanale rotto non è prevista invece la sanzione accessoria della decurtazione di punti dalla patente.

Tuttavia in condizioni meteorologiche particolari (si pensi ad un tratto in cui è presente una fitta nebbia) e con un mezzo che magari ha entrambi i fari posteriori rotti, le forze dell'ordine potrebbero anche decidere di impedire la prosecuzione della marcia.

Multa faro rotto: quando ricorrere

Se si è persuasivi nel fornire spiegazioni all'agente, magari affiancando alle parole dei documenti di prova (si pensi ad un CID redatto poche ore prima o il giorno prima per un tamponamento in cui si è rimasti coinvolti), questi potrebbe comprendere le ragioni dell'automobilista, fidarsi della sua buona fede e in definitiva decidere di non elevare la multa.

Se l'agente, invece, è disinteressato alle spiegazioni dell'automobilista e redige imperterrito il verbale, non c'è molto che ci possa fare per un annullamento della multa. Ma vediamo quali sono gli aspetti importanti da rimarcare nel caso di una multa per fanale rotto

Va detto innanzitutto che infrazioni come questa vengono generalmente accertate quando si viene fermati ad un posto di blocco. In quel momento gli agenti provvedono a redigere una contestazione immediata. Questo significa che all'automobilista non viene notificato alcun verbale a casa (la copia firmata dall'automobilista vale a tutti gli effetti come notifica ufficiale), con la conseguenza che i termini per il ricorso al Prefetto (60 gg) o il ricorso al Giudice di Pace (30 gg) decorrono dal momento in cui è stata materialmente elevata la contravvenzione.

Tuttavia l'automobilista può decidere di non firmare il verbale e di rifiutarne la consegna a mano. In questo caso il verbale verrà notificato a casa con l’aggravio delle spese di notifica.

La notifica deve essere eseguita entro 90 giorni dalla data d'accertamento della violazione, il che significa che uno sforamento del termine autorizzerebbe l'automobilista ad un ricorso contro una multa per faro rotto. Questo il  

Va anche ricordato che l'automobilista può fornire le proprie giustificazioni rispetto all'infrazione accertata e chiedere che le proprie dichiarazioni siano messe a verbale. Dichiarazioni che potrebbero essere preziose nel caso in cui l'automobilista decidesse di proporre un ricorso multa.

Per il resto il verbale deve contenere la sommaria descrizione del fatto accertato, l'indicazione della norma violata, l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, le generalità del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione e gli estremi della patente di guida. Non solo. Il verbale deve contenere ragguagli circa la modalità per avvalersi del pagamento in misura ridotta, i termini e le modalità di pagamento e l’autorità competente a decidere per un eventuale ricorso.

Se alcuni di questi elementi dovessero mancare o non risultare corretti, l'automobilista potrebbe proporre ricorso per vizi di forma del verbale.

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