Il medico di base (o medico di famiglia) svolge insieme al pediatra un ruolo chiave nell'ambito del sistema sanitario nazionale (SSN). Il suo compito, infatti, non è solo quello di prescrivere farmaci o rilasciare certificati (ad es. di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche o di incapacità temporanea al lavoro), ma anche e soprattutto quello di interpretare i sintomi riferiti dal paziente e consigliargli una terapia riabilitativa oppure indirizzarlo ad una diagnosi attraverso una visita specialistica, degli esami diagnostici, ecc. Questo il
Il medico di base è tenuto all'adempimento di alcuni obblighi come, ad esempio, quello di aggiornare la scheda sanitaria dei propri pazienti, garantire l'apertura del proprio studio per 5 giorni a settimana, assicurare visite domiciliari in casi di urgenza, ecc. Chiaramente il medico deve essere reperibile solo durante gli orari di ambulatorio, il che significa che al di fuori di questi orari il paziente è tenuto a rivolgersi in caso di necessità al servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) o - nei casi più gravi - al Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino.
Ora il paziente può manifestare una lamentela nei confronti del proprio medico di base se questi non rispetta gli orari di ambulatorio, se risponde raramente al telefono, se alcuni giorni della settimana è praticamente irreperibile, se si rifiuta di ricevere pazienti che si presentano in ambulatorio senza appuntamento per richieste d’urgenza. Il paziente potrebbe lamentarsi anche nel caso in cui il medico si fosse rifiutato di visitarlo a domicilio e le sue condizioni erano tali da consentirne il suo trasferimento presso l'ambulatorio.
In questi casi il paziente può effettuare una segnalazione all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico della ASL di competenza. Se l'URP non ha previsto specifiche modalità, si può scaricare il fac simile disponibile in questa scheda, compilarlo e trasmetterlo ai recapiti indicati dall'azienda sanitaria (sono facilmente reperibili sui siti ufficiali). Inutile sottolineare che in questi casi è preferibile ricorrere a modalità quali la raccomandata a.r. o la PEC.
La ASL, dopo i riscontri del caso e dopo aver ascoltato le parti in causa, è tenuta a fornire un riscontro al paziente entro 30 giorni dalla segnalazione. Se la risposta non arriva o non soddisfa il paziente, c'è la possibilità di presentare ricorso alla Commissione Mista Conciliativa. Si tratta di un organismo di tutela di secondo livello, a composizione paritetica (rappresentanti della Asl e dei cittadini), presieduta da persona esterna che ha una funzione "super partes". La finalità della Commissione è quella di gestire e risolvere le controversie con procedure conciliative, al fine di giungere ad una decisione il più possibile condivisa dalle parti.
Reclamo contro medico di base: quando è possibile
Il paziente non può, invece, lamentarsi se il medico curante si rifiuta di prescrivere farmaci, visite specialistiche, indagini strumentali e di laboratorio, ecc. Ogni medico, infatti, si assume personalmente le responsabilità del proprio operato e, nell'ottica di tutelare la salute del paziente, può legittimamente rifiutarsi di effettuare certe prescrizioni. Egli può addirittura rifiutarsi di prescrivere un farmaco indicato da un medico specialista. In questi casi probabilmente la soluzione più facile, anche se estrema, è quella di revocare il proprio medico di base. Questo il
Chiaramente il discorso cambia se il medico, rifiutandosi ad esempio di prescrivere una visita specialistica o degli esami diagnostici, si rende responsabile di una diagnosi sbagliata finendo così per aggravare la situazione del proprio paziente (scambia una banale emicrania per un tumore al cervello).
In questi casi il paziente può appellarsi alla Commissione Mista Conciliativa oppure rivolgersi alla Magistratura. In quest'ultimo caso il ricorso dovrà essere istruito da un legale affiancato da un medico legale.