Restituzione deposito cauzionale Telecom: modello editabile
Descrizione
Fac simile con cui chiedere a Telecom la restituzione dell'anticipo conversazioni, ossia del deposito cauzionale costituito al momento della richiesta di attivazione del servizio.
Restituzione cauzione Telecom
Con la sottoscrizione del contratto il cliente può richiedere la domiciliazione delle bollette su conto corrente, postale o bancario, o su carta di credito.
Se non lo fa e decide ad esempio di pagare le fatture tramite bollettino postale o tramite bonifico, il cliente è tenuto a versare in anticipo, a richiesta di Telecom, una somma corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni che effettuerà in un bimestre.
Tale somma, per i servizi ad uso residenziale, è pari al 10% del contributo di attivazione.
L'anticipo conversazioni Tim è addebitato sulla prima bolletta successiva all'attivazione del servizio.
La somma versata a titolo di anticipo conversazioni viene restituita al cliente decorsi 90 giorni dalla cessazione del contratto, in conformità all'articolo 1851 c.c., con la conseguente facoltà per Telecom di effettuare la compensazione a fronte di eventuali importi dovuti dal cliente stesso.
L'anticipo conversazioni viene restituito di norma a compensazione dell'ultima bolletta, trasmessa nel termine di 90 giorni dalla cessazione del contratto. Qualora nell'ultima bolletta non vi sia sufficiente capienza, la restante somma verrà restituita successivamente con l'aggiunta degli interessi legali calcolati a partire dalla data di scadenza dell'ultima bolletta.
Naturalmente il cliente che ha versato l'anticipo conversazioni, può in ogni momento richiedere la domiciliazione delle bollette su conto corrente, postale o bancario, o su carta di credito. In tal caso ha diritto alla restituzione del deposito cauzionale in conformità all'art. 1851 c.c., tramite accredito nelle bollette immediatamente successive.
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