Modello SR52: PDF

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 01/07/2022
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Descrizione

Il modello SR52 Inps è una dichiarazione, compilata e firmata daI responsabile deIla procedura concorsuale, da allegare alla domanda Fondo di Garanzia Inps, per la liquidazione del TFR e/o dei crediti di lavoro.

Nel caso in cui nei confronti del lavoratore venga aperta una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, ecc.), il lavoratore può presentare domanda di ammissione al Fondo di Garanzia Inps al fine di ottenere il pagamento del TFR e delle ultime 3 mensilità di retribuzione.

Il Fondo è finanziato dal datore di lavoro attraverso il versamento di un contributo pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (percentuale elevata allo 0,40% per i dirigenti).

In particolare per accedere al Fondo di Garanzia devono ricorrere i seguenti presupposti:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • accertamento dello stato di insolvenza del datore di lavoro e apertura di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
  • omesso pagamento delle somme a titolo di TFR e/o delle ultime tre mensilità
  • assenza di garanzie patrimoniali dell’azienda tali da soddisfare i crediti dei lavoratori.

Alla domanda di accesso al Fondo occorre allegare, tra le altre cose, anche il modello SR52 Inps. Attraverso questo modello, il responsabile della procedura concorsuale è tenuto a riportare una serie di dati ed informazioni, come:

  • il tipo di procedura e data di apertura;
  • il nome e la matricola Inps dell'azienda;
  • il nome e i riferimenti del lavoratore;
  • il credito complessivamente vantato dal lavoratore;
  • i dati relativi al TFR maturato.

Nel caso in cui il responsabile della procedura concorsuale si rifiuti di compilare il modello SR52, occorre che il lavoratore compili ed alleghi alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia (art. 2 L. 297/82) il modello sr54 (autocertificazione).

Al fine di fornire una informazione corretta, va aggiunto che l'accesso al Fondo è consentito anche nel caso in cui il datore non sia assoggettabile a procedure concorsuali. In questo caso i presupposti di accesso al Fondo sono:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • accertamento del credito a titolo di TFR e/o ultime 3 mensilità (tramite decreto ingiuntivo, sentenza, ecc.);
  • insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a fronte di una infruttuosa attività di recupero forzoso del credito condotta dal lavoratore, tramite procedura esecutiva mobiliare e/o immobiliare e/o presso terzi.

Alla richiesta del lavoratore va allegato, tra gli altri documenti, anche il modello SR 53.

In caso di decesso del lavoratore, la domanda al Fondo può essere presentata dagli eredi, secondo le modalità previste dall’art. 2122 c.c. In una simile ipotesi occorre allegare alla domanda il modello SR30 ed eventualmente il modello SR22 Inps.

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