Tabella medicinali di bordo

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 22/03/2023
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Descrizione

La tabella medicinali di bordo è una tabella che riporta la quantità minima indispensabile del materiale sanitario (medicinali, oggetti di medicatura e utensili vari), di cui devono essere dotate le navi battenti bandiera nazionale o assoggettate a normativa nazionale e comunitaria.

Tabella medicinali di bordo: cosa contiene

Le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate nell'allegato 1, i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nelle tabelle riportate in allegato 2: analgesici, antipiretici, antireumatici, anestetici, antiacidi, antiasmatici, antibiotici, antibiabetici, antidiarroici, emostatici, antiallergici, diuretici, lassativi, sedativi ecc., ma anche pinze, forbici, cannule, mascherine, siringhe, barella, defribillatore, catetere, filo da sutura e ago, termometro e via discorrendo.

Questa invece la tabella delle dotazioni di sicurezza.

Tabella medicinali di bordo: certificazione

Le navi abilitate alla navigazione litoranea, alla navigazione nazionale e internazionale costiera, alla navigazione locale, alla pesca costiera ravvicinata o d'altura e alla navigazione da diporto "senza alcun limite", devono richiedere il rilascio di una certificazione che attesti la rispondenza della farmacia di bordo, o della cassetta medicinali, alle prescrizioni previste dalla legge.

La certificazione può essere rilasciata da qualsiasi USMAF-SASN (Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Uffici periferici del Ministero della Salute e per l’assistenza sanitaria ai naviganti), ed è sottoposta a rinnovo.

A seguito della richiesta fatta dall'armatore con contestuale versamento del tributo, viene programmata l’ispezione alla nave.

A bordo della nave vengono controllati i farmaci ed i dispositivi medici presenti per verificare la effettiva rispondenza qualitativa e quantitativa agli elenchi del Decreto ministeriale 1 ottobre 2015 e, se del caso, quelli dell’elenco del D.M. 13 giugno 1986 con redazione del relativo verbale di accertamento.

Viene controllato il registro di carico e scarico dei farmaci e dei dispositivi medici. Viene verificata la data di scadenza, il loro stato e le modalità di conservazione. Viene, inoltre, verificata la presenza e le corrette modalità di gestione dei farmaci con la contestuale corretta tenuta dell’apposito Registro, il quale dovrà risultare costantemente aggiornato in merito al carico, lo scarico e la giacenza dei prodotti detenuti suddivisi per specialità.

I farmaci stupefacenti devono essere custoditi in luogo idoneo e sicuro, sotto la diretta responsabilità del Comandante o di un suo delegato.

I farmaci scaduti detenuti a bordo dovranno essere conservati separatamente da non consentire il loro utilizzo e pertanto dovranno essere conservati separatamente rispetto a quelli in corso di validità e dovranno riportare in modo evidente la dicitura “Farmaci Scaduti” sia sulla singola confezione che sull’eventuale contenitore collettivo. Lo smaltimento dovrà avvenire a norma di legge.

In seguito ad esito favorevole dell’ispezione, viene rilasciata e consegnata al Comando Nave la relativa certificazione. Invece in caso di conclusione negativa della verifica e di mancato rilascio della relativa certificazione, viene data comunicazione alla Capitaneria di Porto.

La ricettazione da farmaci è effettuata, di norma, dal Medico Fiduciario dell’Armatore e/o dal Medico di Bordo oppure, in caso di documentata urgenza, dal Medico di Porto. Gli oneri per l’acquisto dei medicinali e dei materiali sanitari previsti dalle norme vigenti sono a carico dell'armatore.

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