Come richiedere trasferimento credito residuo

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 25/09/2022
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DOC   fac simile generico trasferimento credito
DOC   diffida ad adempiere trasferimento credito residuo
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Descrizione

I modelli PDF con cui richiedere il trasferimento credito residuo in caso di portabilità del numero mobile. In questa stessa scheda è disponibile anche un fac-simile con cui l'utente diffida il nuovo gestore telefonico ad adempiere al trasferimento su SIM del credito residuo presso il vecchio gestore.

Trasferimento credito residuo

In passato gli utenti che decidevano di cambiare gestore telefonico potevano, attraverso il fac-simile Word disponibile in questa scheda, ottenere la restituzione del credito residuo su altra SIM dello stesso operatore, oppure tramite assegno o bonifico, inviando un'apposita raccomandata.  Non potevano, invece, trasferire tale credito presso il nuovo operatore.

A seguito dell'intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per i consumatori è stata prevista la possibilità, in sede di richiesta al nuovo gestore della portabilità del numero, di specificare anche l'opzione di TCR (Trasferimento Credito Residuo), così manifestando la volontà di trasferire non solo il numero ma anche il credito.

Una volta barrata questa opzione, la procedura di trasferimento sarà integralmente gestita dal nuovo gestore e l'utente non dovrà fare altro che aspettare di ricevere l'accredito. I soldi, al netto di bonus e promozioni, dovranno essere accreditati sulla nuova sim entro 3 giorni dall’avvenuto passaggio sulla nuova rete.

Come richiedere trasferimento credito residuo

Il trasferimento credito residuo può essere richiesto, in funzione dell'operatore scelto, attraverso la compilazione e l'invio di uno dei modelli proposti in questa scheda.

Da sottolineare che tali modelli vanno utilizzati in occasione del recesso dal contratto ed esclusivamente nel caso in cui il cliente non abbia già richiesto il riconoscimento del proprio credito residuo al nuovo operatore se ha scelto la portabilità, oppure al vecchio operatore Area Personale o con l’apposita sezione del modulo “Comunicazione di recesso e richiesta riconoscimento credito residuo”.

Problemi con il trasferimento credito residuo

In caso di ritardi, occorre chiedere chiarimenti al call center del nuovo operatore. Ma se il problema persiste, è meglio procedere direttamente con una comunicazione di messa diffida. Un fac simile è disponibile in questa scheda.

Se tale richiesta non dovesse sortire gli effetti sperati, gli utenti prima di ricorrere al giudice di pace o in tribunale, devono promuovere un tentativo di conciliazione Co.Re.Com. (Comitati Regionali per le Comunicazioni) della propria regione.

Dal momento della proposizione di tale istanza i termini per agire in giudizio sono sospesi, e riprendono a decorrere dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, che è pari a 30 giorni dalla data di proposizione dell'istanza.

Decorso il predetto termine le parti sono libere di adire l'Autorità giudiziaria. Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell'accordo. Se, viceversa, in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o su parte dei punti controversi, qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere al CoReCom o direttamente all'AGCom la definizione della controversia (art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche).

L'istanza (Formulario GU14) deve essere inoltrata attraverso la piattaforma Conciliaweb.

La Direzione tutela dei consumatori, verificata l'ammissibilità dell'istanza, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa invita le parti a comparire all'udienza fissata per la discussione della controversia, per la cui definizione è previsto un termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza, le parti hanno facoltà di presentare memorie e documenti oltre che di prendere visione ed estrarre copia degli atti, con le procedure stabilite dai regolamenti dell'Autorità.

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