Risarcimento volo cancellato: quando spetta e come richiederlo
In caso di volo cancellato il passeggero ha diritto non soltanto all'albergo pagato e al relativo trasporto dall’aeroporto verso l’hotel, ma anche al rimborso del biglietto (se non è possibile ottenere la riprotezione), al rilascio di voucher per l’acquisto di pasti e bevande durante l’attesa e in alcuni casi anche al pagamento di un indennizzo.
- Rimborso volo cancellato o riprotezione
- Volo cancellato: rimborso hotel
- Risarcimento volo cancellato: quando si può chiedere
- Quando il risarcimento volo cancellato è ridotto della metà
- Risarcimento volo cancellato: quando non è dovuto
- Risarcimento volo cancellato: non spetta per cause di forza maggiore
- Risarcimento volo cancellato: è dovuto per guasto dell'aereo?
- Volo cancellato: quando non si applicano le tutele "comunitarie"
- Volo cancellato: cosa fare
- Volo cancellato: quando rivolgersi all'Enac
Rimborso volo cancellato o riprotezione
Ritrovarsi a terra perché il proprio volo è stato cancellato non è sicuramente una cosa piacevole, indipendentemente dal fatto che si tratti di un viaggio d'affari o di piacere.
Ora secondo quanto stabilito dalla Carta dei Diritti del Passeggero, in caso di volo cancellato hai due opzioni:
- ottenere il rimborso del prezzo pieno del biglietto o della quota del prezzo relativa alla parte del viaggio non effettuata;
- chiedere la riprotezione, ossia di essere imbarcato su un volo alternativo verso la destinazione finale con partenza il prima possibile o in una data successiva più conveniente per te, naturalmente in condizioni di trasporto comparabili.
Inoltre, poiché in caso di volo cancellato potrebbero determinarsi delle lunghe attese e addirittura rendersi necessario pernottare, in qualità di passeggero hai diritto - a titolo gratuito - a
- pasti e bevande
- sistemazione alberghiera
- trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro)
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza.
Volo cancellato: rimborso hotel
Come detto in caso di volo cancellato con volo sostitutivo in partenza il giorno successivo, ma anche in caso di forte ritardo o di overbooking, la compagnia aerea è tenuta ad assicurare al passeggero la sistemazione in hotel. Se non lo fa il passeggero può pagare a proprie spese il pernottamento, salvo poi farsi rimborsare dal vettore.
Se il passeggero rifiuta la soluzione offerta dalla compagnia e sceglie un altro hotel, non potrà chiedere alcun rimborso per le spese sostenute.
Per ottenere il rimborso hotel in caso di volo cancellato, il passeggero deve esibire:
- biglietto o prenotazione del volo aereo
- documento di riconoscimento
- ricevuta rilasciata dall'albergo con l'indicazione della somma spesa.
Attenzione: in caso di sistemazione in albergo i minori dovranno comunque essere muniti dell’autorizzazione di un genitore esercente la potestà genitoriale accompagnata da un valido documento di identità. La compagnia non è dunque responsabile di eventuali, danni o spese e di ogni ulteriore conseguenza derivanti dal mancato possesso della predetta autorizzazione.
Risarcimento volo cancellato: quando si può chiedere
Se il volo è stato cancellato dopo lunghe attese in aeroporto e non sei stato avvisato in tempo, oltre al rimborso hai anche diritto ad un risarcimento danni per volo cancellato. In questo caso l'indennizzo monetario varia in funzione della lunghezza della tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa. In particolare:
per le tratte aeree intracomunitarie l'indennizzo è di
- 250 euro se la distanza è inferiore o pari a 1500 Km;
- 400 euro se la distanza è superiore a 1500 Km;
per le tratte aeree extracomunitarie l'indennizzo è di
- 250 euro se la distanza è inferiore o pari a 1500 Km;
- 400 euro se la distanza è compresa tra 1500 e 3500 Km;
- 600 euro se la distanza è superiore a 3500 Km.
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Quando il risarcimento volo cancellato è ridotto della metà
Tali compensazioni sono ridotte della metà se il passeggero accetta di raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera l’orario previsto dal volo originariamente prenotato di due ore, per le tratte pari o inferiori a 1.500 Km, tre ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km; quattro ore per le tratte aree che non rientrano nelle due tipologie ora descritte.
L'indennizzo monetario può essere corrisposto in contanti, mediante bonifico o assegno bancario. In alternativa, e se c'è l'accordo con il passeggero, l'indennizzo può essere versato anche attraverso buoni di viaggio e/o altri servizi.
Risarcimento volo cancellato: quando non è dovuto
Il risarcimento danni per volo cancellato non è dovuto al passeggero nel caso in cui:
- il passeggero sia stato informato della cancellazione con almeno 2 settimane di preavviso mediante telefono, email o SMS a seconda dell’opzione scelta durante la fase di prenotazione del biglietto aereo;
- il passeggero sia stato informato della cancellazione nel periodo compreso tra 2 settimane e 7 giorni e gli sia stato offerto un volo alternativo con anticipo sulla partenza inferiore a 2 ore rispetto all’orario originariamente previsto e con ritardo sull’arrivo non superiore a 4 ore rispetto all’orario previsto per il volo cancellato;
- il passeggero sia stato informato della cancellazione con un preavviso di meno di 7 giorni e gli sia stato offerto un volo alternativo con anticipo sulla partenza inferiore ad 1 ora e con ritardo sull’arrivo non superiore alle 2 ore rispetto all’orario previsto per il volo cancellato.
Risarcimento volo cancellato: non spetta per cause di forza maggiore
Inoltre il passeggero non ha diritto ad alcun indennizzo aggiuntivo a parte il rimborso del proprio biglietto aereo o della quota del prezzo relativa alla parte del viaggio non effettuata, se la compagnia aerea può provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze imprevedibili ed eccezionali: avverse condizioni meteorologiche (eruzione di un vulcano, tempesta, uragano, ecc.), chiusura dello spazio aereo, radar fuori uso, scioperi improvvisi, attentati terroristici, instabilità politica, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e così via.
In pratica la compagnia aerea per sottrarsi all'obbligo del pagamento dell'indennizzo monetario deve essere in grado di dimostrare che:
- l'evento che ha determinato la cancellazione del volo è stato causato da un evento non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza;
- sono state messe in atto tutte le misure possibili per evitare la cancellazione del volo.
Risarcimento volo cancellato: è dovuto per guasto dell'aereo?
E se il volo cancellato è riconducibile ad un "guasto tecnico" riscontrato sull'aeromobile dal personale di servizio poco prima della partenza? In una simile ipotesi il guasto può considerarsi una circostanza eccezionale, e come tale non prevedere alcun risarcimento in favore dei passeggeri, se è riconducibile ad un difetto occulto di fabbricazione o ad un atto di sabotaggio e non se emerge a seguito di un normale controllo di routine.
E' bene precisare comunque che il verificarsi di una circostanza imprevedibile ed eccezionale non esonera la compagnia aerea dal dovere di assistere i passeggeri (pasti, bevande, alloggio, ecc.) e di proporre l’alternativa tra il rimborso del prezzo del biglietto ed un volo successivo.
L'applicazione o meno delle forme di tutela previste nel caso di volo cancellato, non priva i passeggeri della possibilità di avviare ulteriori azioni risarcitorie nei confronti della compagnia aerea.
Qualsiasi comunicazione o richiesta va presentata in primo luogo alla compagnia aerea con la quale il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto: Ryanair, Alitalia, Vueling, Easyjet, British Airways, Air France, Meridiana, Lufthansa, American Airlines, Airone, Iberia, Swiss Air, ecc.
Volo cancellato: quando non si applicano le tutele "comunitarie"
Le tutele previste in favore del passeggero dal Regolamento 261/04 si applicano nel caso in cui il volo sia partito dall’UE (qualunque sia la compagnia aerea) oppure sia atterrato nell’UE (compagnie aeree con sede nell’UE). In caso contrario le tutele sono quelle assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Inoltre le tutele previste dal Regolamento comunitario non si applicano a quei passeggeri che viaggiano gratuitamente oppure ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico, come accade nel caso dei dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator.
Invece i diritti del passeggero non vengono meno in caso di volo cancellato, se il biglietto è stato acquistato con una tariffa Frequent Flyer (si tratta di un servizio offerto dalle compagnie aeree con lo scopo di premiare la fedeltà dei propri clienti) oppure se il biglietto è stato emesso nel quadro di altri programmi commerciali promossi dalle compagnie aeree o dagli operatori turistici.
Volo cancellato: cosa fare
Giunto in aeroporto vieni a sapere che il tuo volo è stato cancellato. Cosa fare in queste circostanze? Questi i nostri consigli:
- recati al bancone della compagnia aerea o al gate indicato per la partenza e chiedi spiegazioni al personale di terra. È importante che ti faccia comunicare il motivo della cancellazione del volo;
- pretendi la riprotezione sul primo volo disponibile o eventualmente l’assistenza a terra (vitto, alloggio, ecc.) nel caso in cui il prossimo volo sia previsto il giorno successivo;
- conserva con cura il biglietto o la prenotazione effettuata tramite internet ed eventualmente la carta d’imbarco;
- conserva tutte le ricevute e gli scontrini relativi alle spese sostenute a causa della cancellazione del volo (pasti, taxi, ecc.);
- presenta istanza di risarcimento alla compagnia. A tal proposito ricorda che se la compagnia è italiana hai 2 anni di tempo per fare domanda. Se il vettore aereo è straniero, invece, i tempi potrebbero essere diversi.
Volo cancellato: quando rivolgersi all'Enac
Se la compagnia aerea non risponde dopo 6 settimane, oppure risponde fornendo motivazioni non esaustive rispetto a quanto indicato nei reclami presentati, sarà possibile presentare reclamo all'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) compilando l'apposito modulo on line oppure inviando il reclamo a mezzo posta/fax o e-mail direttamente agli Uffici Enac dell'Aeroporto presso il quale si è verificato il disservizio oppure dove il volo è atterrato per i disservizi occorsi in occasione di un volo in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un aeroporto italiano.
Per ogni altra informazione a riguardo, ti invitiamo alla lettura del post dedicato ai reclami ENAC.