Modello accordo di rinuncia al preavviso
Descrizione
La rinuncia al preavviso può essere frutto di un accordo fra le parti e comunicata in occasione delle dimissioni, del licenziamento o della risoluzione anticipata da un contratto di collaborazione professionale.
Rinuncia al preavviso: quando comunicarla
Il preavviso è un istituto che consente alla parte a cui viene comunicato il recesso, di attenuare gli effetti negativi conseguenti alla risoluzione del rapporto. Così quando il lavoratore comunica le proprie dimissioni al datore, il termine di preavviso ha la funzione di consentire al datore di riorganizzare la propria impresa, andando alla ricerca di un valido sostituto.
Sono diversi i fattori che determinano la durata del preavviso: CCNL di riferimento, livello di inquadramento, qualifica lavorativa, anzianità aziendale.
Non sempre però il dipendente è tenuto a rispettare il preavviso. In particolare non è tenuto al preavviso nei confronti del proprio datore di lavoro quando si tratta di:
- risoluzione consensuale del rapporto;
- dimissioni durante il periodo di prova;
- dimissioni per giusta causa (mancato pagamento dello stipendio e/o dei contributi, mobbing, molestie, ecc.);
- dimissioni durante il periodo della maternità o della paternità.
Nei casi 3) e 4) il dipendente non solo non deve concedere alcun preavviso, ma ha anche diritto a ricevere un'indennità sostitutiva di preavviso.
Ma al di là dei casi specifici appena citati, il lavoratore che si dimette può non rispettare il preavviso? La risposta è si, tuttavia in una simile ipotesi è tenuto a corrispondere all'azienda un’indennità sostitutiva del preavviso. Tale indennità è pari alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso. Per semplificare, se il dipendente percepisse una retribuzione di 2.000 euro/mese e il termine di preavviso in caso di dimissioni fosse fissato in 3 mesi, l'indennità sostitutiva del preavviso ammonterebbe a 6.000 euro.
Naturalmente il lavoratore che non fosse nelle condizioni di rispettare il periodo di preavviso (ad es. deve recarsi immediatamente all'estero per ricoprire una certa carica/funzione), potrebbe chiedere all'azienda di essere esonerato dall'obbligo del preavviso, senza per questo essere costretto a pagare la relativa indennità sostitutiva.
Lo stesso discorso fatto per le dimissioni potremmo estenderlo all'ipotesi di licenziamento da parte dell'azienda: in questo caso il preavviso ha lo scopo di consentire al lavoratore di continuare a percepire una retribuzione per un certo lasso di tempo, in attesa di trovare una nuova occupazione.
Anche in questo caso, tuttavia, il datore di lavoro potrebbe avere l'interesse ad allontanare seduta stante il lavoratore, dunque senza rispettare il periodo di preavviso. Di fronte ad una simile richiesta, il lavoratore potrebbe decidere di assecondare la volontà del datore, ma avrebbe diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, oppure opporsi al suo volere e continuare a prestare il proprio lavoro fino alla scadenza del periodo di preavviso.
Il datore di lavoro non ha l'obbligo di concedere il preavviso, tantomeno di pagare la relativa indennità sostitutiva, in caso di licenziamento per giusta causa o di risoluzione consensuale del rapporto.
Invece l'indennità sostitutiva del preavviso va sempre corrisposta dal datore di lavoro non solo nelle ipotesi particolari di dimissioni viste prima (casi 3 e 4), ma anche in caso di decesso del lavoratore e di licenziamento senza preavviso successivamente dichiarato illegittimo o di licenziamento senza preavviso convertito dal giudice in licenziamento con preavviso.
Al di fuori delle ipotesi di licenziamento e dimissioni, l'istituto del preavviso può essere applicato anche per i contratti di collaborazione professionale. Così un'azienda e un freelance, nell'ambito di un rapporto di collaborazione per progetti di grafica pubblicitaria, possono pattuire le modalità di recesso dal contratto, la fissazione di termini di preavviso e la quantificazione di penali in caso di mancato rispetto dei termini.
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