Autocertificazione per studenti: modelli editabili
Descrizione
Alcuni modelli di autocertificazione studente, ovvero dei fac simile con cui un soggetto, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara la propria qualità di studente.
Autocertificazione studente: cos'è
In generale l'autocertificazione è una dichiarazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", che sostituisce alcuni certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.
Nello specifico l'autocertificazione studente consente a chi la sottoscrive di autodichiarare la propria qualità di studente o studentessa presso un determinato istituto scolastico o universitario (si può specificare anche indirizzo, tipo di corso, anno di frequentazione ecc.), senza la necessità di richiedere ed esibire alcun certificato che attesti la propria iscrizione.
L'autocertificazione deve essere firmata dall'interessato; la firma non deve essere autenticata e quindi è esente da imposta di bollo.
Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.
Autocertificazione studente: a chi può essere esibita
L'autocertificazione studente può essere utilizzata nei rapporti con le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, i gestori di SERVIZI PUBBLICI e i PRIVATI. Dunque anche questi ultimi sono tenuti ad accettarla e ciò per il fatto che il 15 settembre 2020 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (cd "Decreto Semplificazioni"). In pratica all'art. 2 del DPR 445/2000 è stata soppressa la condizione del "consenso dei privati" destinatari dei documenti.
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione (nel nostro caso l'istituto scolastico o l'Università), è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R n° 445 28.12.2000.
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