Ecco i modelli unificati per gli interventi di edilizia libera

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 02/03/2015

Cosa sono i modelli unici CIL e CILA?

Con riferimento agli interventi di edilizia libera, tutti i moduli prima in uso presso gli oltre 8.000 Comuni italiani sono stati semplificati e unificati in due nuovi ed unici modelli: la Comunicazione di Inizio Lavori (modulo CIL) e la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (modulo CILA).

Si tratta di una iniziativa, frutto di una collaborazione tra Governo, Conferenza dei presidenti delle Regioni, ANCI e coinvolgimento delle associazioni del mondo imprenditoriali e degli ordini professionali, che mira a semplificare gli adempimenti burocratici per cittadini e imprese.

Tali modelli sono entrati ufficialmente in vigore il 16 febbraio 2015.

Ricordiamo che in precedenza erano già stati adottati i modelli unificati e semplificati per la presentazione del Permesso di Costruire (PDC) e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia, necessari rispettivamente per le nuove costruzioni e la manutenzione straordinaria (leggi “Permesso di costruire e SCIA con moduli unificati”).

Quando utilizzare il modello CIL

Il modello CIL potrà essere utilizzato per alcuni particolari interventi, come ad esempio le opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni), l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici, l’installazione di generatori eolici (altezza massima 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro), la realizzazione di opere per l'arredo delle parti pertinenziali degli edifici.

In pratica compilando e presentando il modello CIL in comune, si può dare avvio ai lavori il giorno stesso.

Quando utilizzare il modello CILA

Il modello CILA, invece, deve essere utilizzato per:
1. gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifiche della volumetria complessiva dell’edificio e senza modifiche di destinazione d’uso;
2. le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

Anche per questi lavori, dunque, è sufficiente una semplice comunicazione che può essere compilata in pochi minuti dalla persona interessata, asseverata da un professionista (geometra, architetto o ingegnere) e presentata in comune.

E’ chiaro che quella del tecnico resta una figura importante, non solo ai fini dell’asseverazione della comunicazione, ma anche ai fini della redazione del progetto, dell’attestazione di conformità dei lavori al piano regolatore, al regolamento edilizio, alla normativa in materia sismica e a quella sul rendimento energetico nell’edilizia.

Sanzioni

La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori, con o senza relazione tecnica asseverata, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di importo variabile da 258 fino a 1.000 euro.

Pubblicato il 02/03/2015    3 Commenti
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53645 - Antonio
09/02/2020
Ho fatto la CILA per ristrutturazione bagno. Adesso (contemporaneamente) devo far rifare l'impianto elettrico, quindi usufruisco ancora del bonus ristrutturazioni. Vale la prima CILA anche per questa ristrutturazione fatta da una impresa diversa?

41314 - Redazione
16/09/2015
Giorgio, occorre presentare la Dia le grate e i vetri antisfondamento vengano collocati o sostituiti in edifici storici o ricadenti in zone sottoposte a vincoli ambientali o in edifici vincolati come beni culturali. Non occorre invece in tutti gli altri casi. Per ulteriori dettagli può mettersi in contatto con un professionista di sua fiducia (geometra, archietetto, ecc.).

41306 - Giorgio
15/09/2015
Casa antica in cui voglio mettere grate a tutte le finestre, telecamere e vetri antisfondamento; devo fare la dia? O altro, per avere agevolazioni del 50%?


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