Ecco i modelli unificati per gli interventi di edilizia libera
Cosa sono i modelli unici CIL e CILA?
Con riferimento agli interventi di edilizia libera, tutti i moduli prima in uso presso gli oltre 8.000 Comuni italiani sono stati semplificati e unificati in due nuovi ed unici modelli: la Comunicazione di Inizio Lavori (modulo CIL) e la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (modulo CILA).
Si tratta di una iniziativa, frutto di una collaborazione tra Governo, Conferenza dei presidenti delle Regioni, ANCI e coinvolgimento delle associazioni del mondo imprenditoriali e degli ordini professionali, che mira a semplificare gli adempimenti burocratici per cittadini e imprese.
Tali modelli sono entrati ufficialmente in vigore il 16 febbraio 2015.
Ricordiamo che in precedenza erano già stati adottati i modelli unificati e semplificati per la presentazione del Permesso di Costruire (PDC) e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) edilizia, necessari rispettivamente per le nuove costruzioni e la manutenzione straordinaria (leggi “Permesso di costruire e SCIA con moduli unificati”).
Quando utilizzare il modello CIL
Il modello CIL potrà essere utilizzato per alcuni particolari interventi, come ad esempio le opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni), l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici, l’installazione di generatori eolici (altezza massima 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro), la realizzazione di opere per l'arredo delle parti pertinenziali degli edifici.
In pratica compilando e presentando il modello CIL in comune, si può dare avvio ai lavori il giorno stesso.
Quando utilizzare il modello CILA
Il modello CILA, invece, deve essere utilizzato per:
1. gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifiche della volumetria complessiva dell’edificio e senza modifiche di destinazione d’uso;
2. le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.
Anche per questi lavori, dunque, è sufficiente una semplice comunicazione che può essere compilata in pochi minuti dalla persona interessata, asseverata da un professionista (geometra, architetto o ingegnere) e presentata in comune.
E’ chiaro che quella del tecnico resta una figura importante, non solo ai fini dell’asseverazione della comunicazione, ma anche ai fini della redazione del progetto, dell’attestazione di conformità dei lavori al piano regolatore, al regolamento edilizio, alla normativa in materia sismica e a quella sul rendimento energetico nell’edilizia.
Sanzioni
La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori, con o senza relazione tecnica asseverata, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di importo variabile da 258 fino a 1.000 euro.