Furto auto in parcheggio non custodito

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 17/02/2016
Se hai riscontrato danneggiamenti alla tua autovettura lasciata in un parcheggio custodito a pagamento, scatta subito delle foto e fai constatare il danno al guardiano o denuncia il fatto alle autorità, quindi richiedi alla direzione del parcheggio il risarcimento dei danni subiti. Questo il fac simile di richiesta risarcimento danni al gestore del parcheggio che puoi utilizzare.

Ben diversa è invece la situazione per gli automobilisti che parcheggiano la propria vettura in un parcheggio incustodito a pagamento, dal momento che il costo del ticket consente la sosta nell’area, ma non prevede la custodia dell’automobile. Per questo motivo, nel caso in cui essa venisse rubata o danneggiata in qualsiasi modo, non sarebbe possibile farsi risarcire dalla ditta che gestisce il parcheggio.

Secondo la sentenza della Cassazione n. 14067 del 4 giugno 2013, infatti, il gestore del parcheggio comunale non custodito non è tenuto a pagare i danni rinvenuti ad un’automobile durante la sosta, né tantomeno a risarcire il proprietario in caso di furto. Nell’articolo "Cosa fare in caso di furto dell'auto" ti indichiamo come muoverti al meglio per agire tempestivamente ed evitare ulteriori inconvenienti.

Furto auto: parcheggio custodito o non custodito

In pratica, tutto dipende dalla tipologia di parcheggio nel quale avete deciso di sostare. Vi consigliamo di prestare molta attenzione al cartello posto solitamente prima del gabbiotto nel quale si effettua il ticket o nei pressi delle macchinette erogatrici dei biglietti orari.

Se il cartello riporta la scritta “parcheggio custodito” vuol dire che nel prezzo del ticket è compresa la sosta e la custodia del mezzo, quindi il gestore del parcheggio si assumerà tutta la responsabilità in caso di furto o danneggiamenti dell’autovettura; se invece il cartello riporta la scritta “parcheggio incustodito” state pagando il ticket solo per beneficiare dell’area di sosta, non per la custodia dell’automobile, perciò i danni riportati alla vettura potranno essere risarciti dall’assicurazione (nel caso voi ne abbiate una che comprenda "furto - atti vandalici") oppure sarete tenuti a pagare di tasca vostra per il danno subito.

Attenzione però, perché per essere valida questa regola, bisogna che il cartello riporti delle caratteristiche ben precise, in mancanza delle quali l’automobilista potrebbe in ogni caso pretendere di essere risarcito. Nello specifico, il cartello deve essere ben visibile agli automobilisti, ciò vuol dire che deve avere delle discrete dimensioni e deve poter essere letto prima che il conducente paghi il ticket per la sosta: in questo modo egli potrà ritenersi informato a dovere sul tipo di sosta che sta corrispondendo al gestore.

Pubblicato il 17/02/2016    3 Commenti
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29445 - Stefano
27/03/2014
Mi e' stata rubata l'auto di 6 mesi di vita in un parcheggio custodito, la causa va avanti da anni ormai e non ho visto un euro ancora.

27744 - Redazione
29/11/2013
Giacomo, Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza numero 1957 del 27 gennaio 2009).

27740 - Giacomo
29/11/2013
Salve, Ho letto la richiesta di risarcimento da richiedere al gestore\proprietario di un parcheggio a pagamento in caso di danni da tentato furto, ciò in virtù di una sentenza della cassazione.... Sareste cosi gentili da inviarmi copia della sentenza via email o almeno gli estremi? Grazie mille, cordiali saluti


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