Il Tfr è garantito dall'Inps anche se non c'è fallimento

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 31/08/2015

Sappiamo che il Fondo di Garanzia, istitutito presso l'Inps, ha la funzione di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e delle ultime tre mensilità della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti o loro aventi diritto (coniuge, figli e, se vivevano a carico del lavoratore, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo). Restano esclusi tredicesima e prestazioni di malattia e maternità.

Il Fondo è alimentato con un contributo a carico dei soli datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, elevato allo 0,40% per i dirigenti di aziende industriali.

Cos'è il Tfr

Cogliamo l'occasione per ricordare che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è quella somma che il datore di lavoro deve corrispondere per legge (art. 2120 c.c.) al dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 ed alla quale va aggiunta la rivalutazione dell'importo accantonato l'anno precedente. Il diritto al TFR si prescrive in cinque anni (art. 2948, comma 5, c.c.) che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Fondo di Garanzia Inps domanda

Ecco come presentare la domanda al Fondo di Garanzia Inps. La richiesta verrà automaticamente inoltrata alla sede dell'istituto nella cui competenza territoriale il lavoratore ha la propria residenza.

Presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia Inps

Nel caso in cui il datore di lavoro sia soggetto alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), i requisiti dell’intervento del Fondo di Garanzia dell'Inps sono:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ossia dimissioni, licenziamento o scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato. A tal riguardo va precisato che nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro avvenga contestualmente o successivamente al trasferimento d'azienda e a dimostrarsi insolvente sia il cedente, il Fondo di Garanzia non è tenuto ad intervenire in quanto il TFR dovrà essere corrisposto per l'intero dal cessionario; infatti solo in caso di fallimento di quest'ultimo, il fondo sarà tenuto a corrispondere l'intero Tfr maturato.
    In caso di vendita di aziende sottoposte a procedure concorsuali, invece, la legge stabilisce che il Fondo debba intervenire corrispondendo ai lavoratori che continuano il rapporto con l'acquirente il TFR maturato alle dipendenze del cedente sino alla data del trasferimento, a meno che l'accordo sindacale preliminare al trasferimento non abbia previsto, quale condizione di miglior favore per i lavoratori, l'accollo del TFR da parte dell’acquirente stesso;
  • l'apertura di una procedura concorsuale;
  • l'accertamento del credito per TFR rimasto insoluto, cosa che avviene con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura.

Cosa accade se non c'è fallimento

Ma cosa accade se, pur assoggettabile a fallimento, il datore di lavoro non viene dichiarato fallito, condizione questa necessaria, come si è visto, per ottenere il T.F.R. dall’Inps?

A tal riguardo va detto l’apertura della procedura concorsuale non ha luogo nelle seguenti ipotesi:

  • quando l'imprenditore non può essere dichiarato fallito essendo trascorso più di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese;
  • quando risulti che il complessivo ammontare dei debiti scaduti e non pagati accertati nel corso dell’istruttoria prefallimentare è inferiore a Euro 25.000. Tale importo non è riferito al singolo debito del lavoratore, o dei lavoratori, ma a tutti i debiti dell’azienda.

Sulla questione è interventuta nel 2011 la Corte Costituzionale (Sentenza n° 7585), stabilendo il principio secondo cui non è possibile escludere l'intervento del Fondo nel caso in cui il Tribunale non dichiari il fallimento di un'impresa a causa dell’esiguità dei debiti. La Suprema Corte, infatti, chiarisce che nella fattispecie il datore di lavoro va considerato come "non soggetto a fallimento", per cui è sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una esecuzione forzata perchè possa chiedere al Fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, salvo che risultino in atti altre circostanze che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con l’esecuzione forzata.

In buona sostanza il Fondo di Garanzia INPS può intervenire anche in assenza di fallimento del datore di lavoro a patto che questi si dimostri insolvente.

Pubblicato il 31/08/2015
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