Quando richiedere l'assegno integrativo
Il lavoratore che, nel corso della percezione dell’indennità di mobilità ordinaria, accetti una offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, comportante un inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza svolte presso l’azienda che lo ha licenziato e collocato in mobilità, ha diritto di richiedere all’INPS un assegno integrativo di importo pari alla differenza fra i due livelli retributivi previsti dal CCNL.
La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato:
- www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-integrativo-per-lavoratore-in-mobilita-che-accetta-un-lavoro-con-retribuzione-inferiore-a-quella-precedente
Occorre essere in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS oppure rivolgersi ad un patronato.
L’assegno integrativo non potrà avere un importo superiore a quello dell’indennità di mobilità. L’assegno potrà essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non superiore al periodo residuo di indennità di mobilità.
La prestazione viene pagata direttamente dall’INPS tramite assegno circolare o accredito su conto corrente.