Assegno di natalità: sostituito dall'assegno unico e universale

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 03/01/2022

Si chiamava assegno di natalità, ai più conosciuto come bonus bebè, e rappresentava una delle tante misure a sostegno della genitorialità varate dal governo in questi anni. Si trattava sostanzialmente di un assegno riconosciuto alla famiglia per ogni figlio nato, adottato o affidato nel corso dell'anno. La legge di Bilancio aveva prorogato il bonus bebè anche per il 2021. Dal 1° Gennaio 2022 il bonus bebè è stato sostituito dall'Assegno unico Inps per i figli a carico. 

Cos’era il bonus bebè

Come detto il bonus bebè era un sussidio riconosciuto a famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2021. Il contributo veniva versato fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione. 

Il bonus bebè si affiancava ad altre misure di sostegno alla famiglia, quali:

  • il bonus mamma domani, che consentiva a tutte le donne, dunque senza limiti di reddito o Isee, di ottenere un contributo una tantum di 800 euro a copertura dei costi legati alla gravidanza, alla nascita o all’adozione di un bambino. Anche questa misura è stata assorbita dal nuovo Assegno unico Inps;
  • il bonus nido (misura che resta in vigore) che permette di beneficiare di un contributo di massimo 1.500 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche e per questo costretti a restare a casa;
  • il bonus baby sitter, che consentiva di beneficiare di voucher INPS per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia. Questo strumento non è stato rifinanziato dall'ultima legge di bilancio.

Chi poteva richiederlo

Per ottenere il bonus bebè occorreva che il richiedente, al momento della presentazione della domanda, fosse in possesso dei seguenti requisiti:

  • possesso della cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea. Il cittadino extracomunitario doveva avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ai fini dell’assegno, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • possesso della residenza in Italia;
  • convivenza con il proprio figlio. In altri termini genitore e figlio dovevano coabitare ed avere dimora abituale nello stesso Comune.

Tutti questi requisiti dovevano essere posseduti dal genitore anche se minorenne o incapace di agire per altri motivi: in questo caso, tuttavia, la domanda poteva essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace.

Se il figlio nato o adottato nel periodo indicato, veniva collocato temporaneamente presso un'altra famiglia, la domanda di assegno poteva essere presentata dall’affidatario (domanda presentata dopo quella del genitore naturale o adottivo ovvero in luogo del genitore naturale o adottivo). In una ipotesi simile a stabilire se si aveva diritto o meno al bonus bebè non era la data di affidamento, ma quella di nascita, adozione o affido preadottivo del minore che, come detto, doveva cadere nell’anno 2021.

Bonus bebè: importo in funzione dell'ISEE

Gli importi erano determinati in funzione dell'ISEE minorenni:

  • 1.920 euro annui (160 al mese) o 2.304 euro (192 al mese) in caso di figlio successivo al primo, se il nucleo familiare aveva un ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
  • 1.440 euro o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo, se il nucleo familiare aveva un ISEE tra 7.000 euro e 40.000 euro;
  • 960 euro o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo, se il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno aveva un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro.

Come si vede in caso di figlio successivo al primo e in caso di parti gemellari l'importo dell'assegno veniva maggiorato del 20%.

La misura minima, ossia 960 o 1.152 euro, veniva corrisposta anche nel caso in cui il richiedente non disponeva dell’ISEE in corso validità al momento di presentazione della domanda. Tuttavia egli avrebbe potuto ottenere una integrazione del contributo se, successivamente alla domanda, avesse presentato un ISEE valido che attestava un valore inferiore a 40.000.

L’importo del bonus bebè era da considerarsi al netto e non si cumulava con il reddito maturato nel corso dell'anno, dunque non doveva essere riportato nella dichiarazione annuale dei redditi.

La durata massima di erogazione dell’assegno era stabilita in 12 mensilità.

Dal 2021 c'è la DSU precompilata

Come detto per poter richiedere l’assegno occorreva presentare preliminarmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica. Ciò consentiva all'Inps di rilasciare l’ISEE minorenni del bambino e quindi di stabilire, in virtù di questo documento, il diritto e la misura della prestazione.

E' importante sottolineare che dal 2021 è possibile collegarsi direttamente al sito dell'Inps per disporre della DSU precompilata ai fini ISEE. In pratica così come da anni accade per il modello 730, con la DSU precompilata alcuni dati continueranno ad essere immessi dal cittadino ed altri saranno forniti direttamente dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps:

  • redditi e spese dichiarati;
  • trattamenti INPS;
  • patrimonio mobiliare in Italia;
  • fabbricati in Italia;
  • canone di locazione della casa di abitazione. 

Chiaramente è sempre possibile presentare una DSU non precompilata.

Durata del bonus bebè

Come detto il bonus bebè spettava con riferimento ad ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o affido preadottivo.

Dunque con riferimento al 2021 (lo stesso dicasi per il 2020), la durata massima per tale misura era fissata in 12 mensilità.

La corresponsione del bonus bebè veniva comunque interrotta quando il figlio raggiungeva i 18 anni di età, quando il richiedente perdeva uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio trasferiva la sua residenza all’estero, perdeva il requisito della cittadinanza o il titolo di soggiorno, perdeva la convivenza con il figlio, ecc.). Cessava altresì quando si verificava una causa di decadenza (vedi il relativo paragrafo).

Come richiedere il bonus bebè

Per richiedere il sussidio occorreva, subito dopo la nascita o l’avvenuta adozione, presentare all’Inps apposita domanda. Questo il

La domanda doveva essere inoltrata attraverso il sito dell'Inps.

Dopo aver digitato sulla barra degli indirizzo www.inps.it, era sufficiente scrivere nell'apposito campo di ricerca la chiave “Assegno di natalità” e selezionare tra i risultati il Servizio “Assegno di natalità - Bonus Bebè (Cittadino)” o, per gli intermediari, “Assegno di natalità – Bonus Bebè (Patronati)”.

Per avviare la pratica occorreva chiaramente essere in possesso:

  • dello SPID di livello 2 o superiore;
  • della Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • della Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Il servizio consentiva anche di allegare la documentazione necessaria per la fruizione dell'agevolazione (documenti di nascita, dichiarazione Isee, ecc.). Se il genitore che aveva i requisiti per avere l’assegno risultava  minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda era presentata, in nome e per conto del genitore minorenne/incapace, dal suo legale rappresentante.

In caso di parto gemellare e/o adozione contestuale di più bambini, occorreva presentare tante domande quanti erano i figli nati o adottati. A tal fine, subito dopo la compilazione e l'invio della prima domanda, il richiedente non doveva far altro che cliccare sul pulsante "NUOVA DOMANDA" e procedere con l'inserimento dei dati relativi al secondo figlio.

Chi non aveva dimestichezza con il computer poteva:

L'Inps a quel punto analizzava la documentazione pervenuta e decideva se erogare o meno l'assegno di natalità o bonus bebè.

Ricordiamo che a partire dal 10 aprile 2020 non era più necessaria la compilazione e la trasmissione del modello SR163 (circolare INPS 29 marzo 2020, n. 48).

Quando andava presentata la domanda

La domanda doveva essere presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia se si trattava di adozione o affidamento preadottivo. In tale caso, l’assegno veniva concesso a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato. Per il calcolo dei 90 giorni si applicava il solito principio: venivano presi in considerazione anche i giorni festivi, non si computava il giorno iniziale e il termine di scadenza coincideva con il 90esimo giorno di calendario. Se il termine scadeva in un giorno festivo, era prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Per gli eventi già avvenuti a partire dal 1° gennaio 2021, i 90 giorni decorrevano dalla data di pubblicazione del messaggio Inps n. 918 del 3 Marzo 2021.

Se la domanda veniva presentata dopo i 90 giorni, il bonus decorreva dal mese in cui veniva effettuata la richiesta, con la conseguenza che si perdevano le mensilità precedenti.

In ogni caso il termine ultimo per presentare la domanda era la fine del mese precedente a quello di compimento del primo anno di vita del bambino o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare.

Cosa succede in caso di affidamento o decesso del genitore

Se il genitore che aveva richiesto l’assegno decadeva dalla patria potestà oppure il figlio veniva affidato all’altro genitore, quest’ultimo per subentrare nel diritto all’assegno di natalità doveva presentare una nuova domanda. In particolare questa domanda doveva essere presentata entro i 90 giorni successivi all’emanazione del provvedimento con cui il giudice aveva disposto la decadenza dalla potestà oppure aveva affidato il figlio all’altro genitore. L’assegno, in questo caso, spettava al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello in cui era stato emanato il provvedimento del giudice. Anche in questo caso se la domanda veniva presentata oltre il termine di 90 giorni, l’assegno decorreva dal mese di presentazione della domanda.

Infine in caso di decesso del genitore che aveva presentato la richiesta, l’erogazione dell’assegno di natalità continuava a favore dell’altro genitore. Chiaramente quest’ultimo doveva comunicare all’Inps le modalità con le quali intendeva ricevere il bonus; aveva 90 giorni dalla data del decesso per farlo.

Perdita del bonus bebè

Il nucleo familiare che beneficiava del bonus bebè decadeva dall'assegno qualora si verificava una delle seguenti cause:

  • compimento di un anno di età, compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo;
  • raggiungimento della maggiore età del figlio adottato;
  • perdita, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dalla legge (trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza, revoca dell’affidamento preadottivo da parte del giudice, ecc.).
  • revoca dell’adozione;
  • decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
  • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
  • affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.

Al verificarsi di uno di questi casi, l'Inps interrompeva l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo.

Il genitore che richiedeva il bonus bebè aveva l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Inps l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza, fermo restando il recupero da parte dell'Istituto delle somme indebitamente erogate.

Pubblicato il 03/01/2022    7 Commenti
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51848 - Redazione
30/03/2018
Laura, purtroppo la domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita del bambino.

51825 - laura
27/03/2018
Figlia nata 25/3/17 Ho inserito domanda bonus bebe 1 mese fa, ma il CAF non mi ha ancora fatto isee 2017 con redditi 2016 posso ancora allegare isee o ho perso diritto a presentare la domanda???

51107 - Redazione
12/12/2017
Francesca, la domanda va presentata entro 3 mesi dalla nascita del figlio. Se la stessa viene inoltrata successivamente, il Bonus bebè viene erogato a partire dalla data di presentazione della domanda e fino al compimento dei 3 anni del figlio, senza il diritto a ricevere gli arretrati.

51072 - FRANCESCA C.
06/12/2017
Mio figlio ha 15 mesi, non sapevo del bonus bebè, ho i requisiti richiesti per poterlo avere. Posso fare domanda ora? Potrò avere anche gli arretrati? Per quanto tempo potrò averlo? Grazie

41759 - Redazione
05/10/2015
Marilena, se rispetta i limiti stabiliti per l'Isee può comunque fare domanda; legga in proposito questo articolo.

39464 - Redazione
29/05/2015
Maria, avendone i requisiti perchè no.

39463 - maria
29/05/2015
Si può richiedere sia il bonus bebè che la carta acquisti?


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