Modello denuncia cyberbullismo: PDF
Modello con cui presentare una denuncia per cyberbullismo al Garante per la Privacy. Il modulo, disponibile nei formati WORD e PDF, ha come obiettivo quello di disporre il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lg. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 10.
Cos'è il cyberbullismo
Con la legge 71/2017 è stata anche pubblicata una chiara e dettagliata definizione circa il fenomeno in sé. Chiamare le cose col proprio nome, indicandone i tratti principali, è il primo passo per saperle riconoscere. Il Cyberbullismo per la legge italiana è considerato “bullismo telematico”, in sintesi “ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori”.
Ad aggravare quello che è considerato a tutti gli effetti un reato, c’è poi la diffusione di contenuti online, che avviene solitamente per farsi beffa della vittima, per isolarla oppure per “vantare” la propria presunta superiorità.
A questo punto è chiara anche la differenza tra il cyberbullismo e il bullismo tradizionale, anzi possiamo dire che il primo può essere considerato un’evoluzione del secondo, frutto di un mutamento del contesto sociale e del modello di società, ma anche del rapporto che i giovani hanno con le nuove tecnologie comunicative. Tuttavia il cyberbullismo pur condividendo con il bullismo alcune caratteristiche, se ne differenzia sotto molti aspetti. Ma torneremo su questo aspetto nell'ultimo paragrafo.
Cyberbullismo in Italia: l’importanza della Legge 71/2017
Con l’entrata in vigore della legge contro il cyberbullismo o bullismo telematico, le vittime di violenza in rete possono assicurarsi le adeguate tutele da parte dello Stato e delle Istituzioni che vigilano sulla difesa della privacy. Se prima il web era considerato un po’ come la terra di nessuno, privo di un’esplicita normativa riguardante la pubblicazione di foto e video, dichiarazioni e informazioni di ogni tipo, con la legge 71/2017 assistiamo ad un cambiamento radicale.
L’Onorevole Giuditta Pini, membro della Commissione Giustizia e della Commissione Affari Sociali della Camera, ha partecipato attivamente alla stesura della nuova legge sul cyberbullismo e ha dichiarato a “La Stampa” che l’approvazione di questa legge è di estrema rilevanza per l’Italia, in quanto “per la prima volta lo Stato italiano affronta la questione dell’uso consapevole della rete e dei social”.
Cyberbullsimo, legge 2017: ecco le principali novità introdotte
Dopo aver constatato l’importanza di questa legge e l’impatto che avrà sull’utilizzo della rete, dei social e dei software di messaggistica online, ne riassumiamo brevemente i punti salienti, elencando quali sono le principali novità introdotte e gli effetti della legge sugli enti, le associazioni locali, ma soprattutto sulle scuole, istituzioni di cruciale importanza per la sensibilizzazione di ragazzi, famiglie e insegnanti al tema del cyberbullismo.
1. I ragazzi dai 14 anni in su possono chiedere autonomamente (quindi senza coinvolgere i genitori) al gestore del sito o al titolare del trattamento la rimozione o il blocco dei contenuti lesivi diffusi in rete. Facciamo un esempio: se un ragazzo viene picchiato oppure denigrato a parole (sia dal vivo, sia su una chat) e in seguito il file viene pubblicato online, sul profilo Facebook del cyberbullo o su un gruppo virtuale, la vittima dell’aggressione può chiedere al gestore del sito o del social network di rimuovere il file, impedendo così che inizi a girare tra gli utenti e a diventare virale. Se il ragazzo ha meno di 14 anni, questa richiesta deve essere avanzata da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. Questi alcuni modelli a cui ispirarsi:
Se nelle 24 ore successive al ricevimento della lettera non accade nulla, la vittima deve informare i genitori per poter rivolgersi al Garante per la Privacy. Quest’ultimo ha l’obbligo di effettuare il blocco, l’oscuramento o la rimozione del contenuto lesivo entro 48 ore. Piccola precisazione: la segnalazione del file incriminato non può essere fatta ai motori di ricerca, ai cache provider e agli access provider. Il Garante ha anche reso disponibile il modello presente in questa scheda (oltre che sul proprio sito ufficiale).
che come al solito puoi scaricare sia sul portale del Garante che su Moduli.it. Dopo averlo adeguatamente compilato è possibile trasmetterlo, insieme ad eventuali altri documenti (foto, video, screenshot, etc.) all'indirizzo cyberbullismo@gpdp.it.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato istituito il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che ha il preciso compito di elaborare un piano d’azione per i mesi a venire. Tale progetto dovrà essere redatto entro 60 giorni dall’ insediamento del Tavolo presso la Camera. In più, partire dal prossimo anno, ogni 31 dicembre il Tavolo dovrà produrre una relazione dettagliata sulle attività svolte nel corso dei 12 mesi precedenti;
3. Il Miur, in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni, dovrà presentare le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, valide per il prossimo biennio. Inoltre, in ogni istituto sarà individuato un docente, particolarmente sensibile e adeguatamente formato a riguardo, che si occuperà a sua volta di formare e informare colleghi e studenti circa i pericoli del cyberbullismo, insegnando loro a riconoscerlo e a difendersi nella maniera più corretta. Non solo: al referente scolastico spetta anche la gestione delle iniziative per la sensibilizzazione e il contrasto al fenomeno;
4. Restiamo tra le mura scolastiche, ricordando quanto previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola). In pratica gli istituti dovranno provvedere alla formazione di tutto il personale, coinvolgendo anche gli studenti nelle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullsimo e bullismo. Qualora il dirigente scolastico venisse a conoscenza di eventuali episodi di cyberbullismo consumati all’interno dell’istituto, avrebbe il dovere di avvertire immediatamente i genitori dei minori interessati, occupandosi altresì dei provvedimenti disciplinari più consoni per l’accaduto.
5. Anche alle associazioni e agli enti territoriali spetta un ruolo importante nella prevenzione della violenza in rete, nel sostegno alle vittime e nella promozione di progetti finalizzati alla rieducazione di bulli e cyberbulli.
Querela cyberbullismo o ammonimento per i minori: ecco cosa dice la legge
Sia il bullismo che il cyberbullismo sono espressioni violente che ledono il diritto alla riservatezza ed alla tutela della dignità delle vittime. Per la legge italiana sono considerati dei veri e propri reati, dunque è possibile rivolgersi ad un legale e chiedere il risarcimento danni, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile. Se non hai mai avuto a che fare con un avvocato e preferisci non avere sorprese sull'entità della parcella, puoi mettere tutto nero su bianco attraverso l'utilizzo di questo fac simile di preventivo e contratto tra legale e cliente.
Nel caso in cui la vittima subisse delle percosse o delle lesioni, invece, è opportuno sporgere querela: a tale scopo occorre recarsi presso le forze di Polizia e segnalare il cyberbullo facendo nome e cognome. Potrebbe esserti utile scaricare gratuitamente da questo portale il
per consultarlo in tutta calma prima di rivolgerti alle autorità.
Chi si permette di comportarsi male, usando la forza, la violenza e la prepotenza nei confronti dei coetanei, convinto che chi ha meno di 18 anni non debba scontare le conseguenze delle proprie azioni, si sbaglia di grosso. Se i cosiddetti “cyberbulli” ovvero i soggetti che utilizzano la violenza fisica o psicologica per offendere e ledere la dignità di coetanei, non sono maggiorenni, ma hanno un’età compresa fra i 14 e i 18 anni è possibile avviare la procedura di ammonimento. Vediamo insieme come funziona.
Per dirla in parole povere, se il soggetto che ha esercitato un qualsiasi tipo di violenza fisica o telematica sulla vittima, pubblicando poi il contenuto lesivo in rete, ha più di 14 anni, ma meno di 18, può essere ammonito. In pratica, egli verrà convocato dal Questore, insieme ai genitori o a chi ne fa le veci e sarà esortato verbalmente a rispettare la legge, senza reiterare comportamenti di tipo violento o ad ogni modo scorretto. Gli effetti dell’ammonimento svaniranno solo al raggiungimento della maggiore età.
Modulo denuncia cyberbullismo: a cosa serve
Attraverso questo modulo è possibile segnalare al Garante per la Privacy di essere rimasto/a vittima di cyberbullismo e in particolare di comportamenti che si sostanziano nella pubblicazione di contenuti su siti, blog o social media, che rappresentano vere e proprie forme di aggressione, molestie, ricatti, ingiurie, denigrazioni, diffamazioni, furti d’identità, pressioni e trattamento illecito di dati.
Con il modello in questione si può anche denunciare al Garante la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto il minore con l’unico fine di isolarlo ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la sua messa in ridicolo.
Per questi motivi si chiede al Garante per la Privacy di disporre, ai sensi degli articoli 2, comma 2, Legge n. 71/2017 nonché 143 e 144, d.lgs. n. 196/2003, il blocco/divieto della diffusione di tali contenuti.
Cosa specificare sul modello di denuncia cyberbullismo
Innanzitutto occorre specificare i dati anagrafici e di recapito del soggetto che effettua la segnalazione. Questi può essere
- il minore ultraquattordicenne oppure
- il soggetto esercente la potestà genitoriale sul minore. In quest'ultimo caso vanno riportati anche i dati del minore di anni 14.
Occorre quindi indicare
- in cosa consiste l’azione di cyberbullismo di cui ci si ritiene vittima (pressione, aggressione, molestia, ricatto, diffamazione, ingiuria, furto d’identità, ecc.);
- quali sono i contenuti che si intende far rimuovere o oscurare sul web o su un social network e perché vengono considerati atti di cyberbulismo;
- attraverso quali mezzi sono stati diffusi i contenuti offensivi (sito internet, uno o più social network, ecc.).
- se è stato segnalato o meno al titolare del trattamento o al gestore del sito web o del social network il fatto di ritenersi vittima di cyberbullismo richiedendo la rimozione o l’oscuramento dei contenuti molesti;
- se è stata presentata o meno denuncia/querela per i fatti descritti.
Allegare possibilmente all’e-mail immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi utili relativi all’atto di cyberbullismo e specificare nel modello di cosa si tratta.
A chi va trasmesso la denuncia per cyberbullismo
Il modello va trasmesso al Garante per la Privacy nel momento in cui il gestore del sito internet o della pagina social al quale è stata presentata l’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in internet, non vi ha provveduto entro 48 ore dal ricevimento della richiesta nè ha comunicato la propria disponibilità a provvedervi.
Può essere altresì trasmesso al Garante per la Privacy se il soggetto vittima del cyberbullismo non è stato in grado di presentare un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in internet al gestore del sito internet o del social media non essendo possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media.
L'indirizzo email a cui trasmetterlo è il seguente: cyberbullismo@gpdp.it.