Diritto alla privacy: cos'è e come esercitarlo
Quello della privacy, un tema quanto mai sentito dai consumatori, interessa ormai tutti gli aspetti della nostra quotidianità e sta assumendo connotati sempre più preoccupanti con la progressiva ed inarrestabile diffusione delle nuove tecnologie. Il mercato delle identità digitali avanza insesorabilmente e con esso quello del cyber crime (leggi "Furto d'identità informatica: come difendersi"). La privacy non è altro che il diritto di ognuno di noi alla riservatezza della propria vita privata, alla protezione dei propri dati personali. Un diritto sancito dalla legge e in particolare dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196). Nel prosieguo vedremo come tutelare al meglio questo sacrosanto diritto.
Diritto alla privacy: cos'è
E’ inutile negarlo: la nostra vita è costantemente monitorata: quando effettuiamo un acquisto su Internet lasciando una serie di dati che ci riguardano (nome, casella di posta, indirizzo, codice fiscale, ecc.), quando utilizziamo il telepass, quando utilizziamo la carta di credito, quando postiamo una foto su Instagram o lasciamo un messaggio su Facebook, quando ci troviamo sul luogo di lavoro, quando passeggiamo in città, entriamo in banca o in un negozio, quando andiamo in bici e utilizziamo una di quelle tante app che consentono di memorizzare e condividere i percorsi GPS (compresi i social network).
In ogni momento della nostra giornata lasciamo - a volte anche inconsapevolmente - una traccia di dove siamo stati, cosa abbiamo fatto e con chi. Perfino quando navighiamo su Internet lasciamo, per effetto dei cookie, una serie di informazioni che ci riguardano (pagine visitate, prodotti visionati, link utilizzati, tempo trascorso su una pagina, ecc.). Benchè esse non possano considerarsi dati personali veri e propri, risultano estremamente utili al gestore del sito per "profilare" gli utenti e personalizzare in questo modo sia l'offerta che la pubblicità.
Qualcuno potrebbe dire: basta non andare su Internet, non utilizzare il cellulare, non fare uso della carta di credito e il problema sulla tutela della privacy è risolto. Ma è davvero immaginabile una soluzione di questo tipo? Si può forse pensare ad una vacanza senza una chat con gli amici di WhatsApp o senza un selfie da pubblicare a tutte le ore sulla propria pagina di Facebook o su Instagram? Evidentemente no.
Eppure in molte occasioni, come in vacanza appunto, l'eccessiva leggerenza con cui utilizziamo ad esempio i social network con smartphone e tablet può esporre la nostra privacy a seri rischi (leggi anche "Vacanze social? Sì, ma occhio alla privacy!").
Allora è più semplice (si fa per dire) difendere il nostro diritto alla privacy. Secondo il Codice della Privacy (D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003) "chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano" (art. 1). Dunque chiunque raccolga, registri, organizzi, conservi, consulti o diffonda dati personali (ossia faccia "trattamento dei dati personali"), deve farlo "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione" (art. 2).
Dati personali e attori
Ma cosa si intende esattamente per dati personali? Sono quelle informazioni che consentono di identificare una persona fisica, oltre che fornire dettagli su abitudini, stile di vita, rapporti personali, stato di salute, situazione economica della stessa. Particolarmente importanti sono:
- i dati identificativi: sono quelli che permettono l'identificazione diretta, come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), la fotografia, ecc.;
- i dati sensibili: quelli che possono rilevare lo stato di salute di una determinata persona, le sue opinioni politiche, il suo credo religioso, ecc.
- i dati giudiziari: quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale o la qualità di imputato o di indagato in un processo (carichi pendenti).
Le parti coinvolte sono:
- l'interessato, ossia la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- il titolare, ossia colui che definisce obiettivi e modalità del trattamento dei dati, oltre che sugli strumenti utilizzati (può essere compiuta manualmente o con strumenti elettronici);
- il responsabile, ossia il soggetto a cui il titolare affida, anche all'esterno della sua struttura organizzativa, l'attività di trattamento dei dati. La designazione del responsabile è facoltativa;
- l'incaricato, ciè il soggetto che, per conto del titolare, elabora o utilizza materialmente i dati personali sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare e/o dal responsabile.
La legge stabilisce che il titolare e il responsabile del trattamento devono adottare particolari misure per garantire il corretto e sicuro utilizzo dei dati. Tali dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, devono essere registrati per scopi determinati, devono essere aggiornati, ecc.
L'informativa
Il Codice sulla Privacy prevede che il cittadino debbe ricevere, oralmente o per iscritto, una informativa contenente (art. 13):
- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti spettanti all'interessato;
- gli estremi identificativi del titolare.
Ecco un fac simile di informativa e richiesta consenso per trattamento di dati personali (disponibile anche in formato editabile). La persona interessata deve esprimere il suo libero consenso affinchè il titolare proceda al trattamento dei propri dati personali come risultanti dalla scheda informativa. Tale consenso generalmente viene espresso in calce all'informativa, ma può essere dichiarato anche attraverso una dichiarazione ad hoc.
Il consenso non è richiesto quando il trattamento ha per oggetto dati che:
- sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- provengono da pubblici registri, dunque accessibili a tutti;
- sono utilizzati a scopi statistici o scientifici;
- riguardano lo svolgimento di attività economiche;
- sono necessari per l'esecuzione di un contratto di cui è parte l'interessato.
Diritto di accedere ai propri dati personali
Secondo quanto stabilisto dall'art. 7 del Codice sulla Privacy, la persona direttamente interessata ha il diritto di chiedere al titolare e/o al responsabile del trattamento (che sia persona fisica, impresa, associazione o partito) non solo i loro estremi identificativi (nome, cognome, indirizzo, ecc.), ma anche come sono venuti in possesso dei suoi dati personali, per quale motivo li hanno registrati e li conservano, quali sono i soggetti o le categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati, quali strumenti utilizzano per archiviare e proteggere i dati.
La persona interessata ha anche il diritto di chiedere al titolare o al responsabile del trattamento che i dati che lo riguardano siano aggiornati o eventualmente rettificati, oppure che siano bloccati, cancellati o trasformati in forma anonima, se:
- il trattamento non viene effettuato secondo le regole stabilite dalla legge;
- non è più necessaria la loro conservazione.
E’ chiaro che di queste richieste devono essere informati tutti coloro cui eventualmente sono stati comunicati o diffusi i dati personali, a meno che tale adempimento si riveli impossibile da realizzare o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
La persona interessata ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali per motivi legittimi, ma anche senza necessità di motivare l'opposizione, quando i dati sono trattati per finalità commerciali o di marketing.
Ricordiamo che dal 1° febbraio 2011 coloro che risultano presenti nell’elenco telefonico e che non vogliano più ricevere telefonate pubblicitarie indesiderate, possono iscriversi gratuitamente al Registro Pubblico delle Opposizioni.
L'abbonato che riceve chiamate anonime di disturbo sul proprio telefono può eventualmente richiedere al proprio gestore che renda in chiaro il numero del soggetto che chiama e conservi i dati relativi alla provenienza delle chiamate ricevute. Questo il modulo da utilizzare. Questo il modulo di richiesta identificazione numero chiamante per telefonate di disturbo.
Come tutelare i dati personali
La persona interessata, ossia colui a cui si riferiscono i dati personali, può esercitare uno o più dei diritti previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e specificati nel precedente paragrafo, senza fornire alcuna motivazione e senza sostenere alcuna spesa. E’ sufficiente a tal fine compilare questo particolare modulo per l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali predisposto dal Garante ed inoltrarlo al titolare o al responsabile (se designato), mediante lettera raccomandata, fax, PEC o semplice posta elettronica.
Il titolare o il responsabile del trattamento dei dati deve fornire un riscontro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In casi di particolare complessità (vanno motivati), tale termine può diventare di 30 giorni.Se la risposta non perviene nei tempi indicati o non è ritenuta soddisfacente, l'interessato può far valere i propri diritti dinanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali.
Questo il modulo di ricorso al Garante della Privacy da compilare e spedire nel caso in cui si voglia che chiedere all’Authority di intervenire ed adottare gli opportuni provvedimenti. Se il Garante ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare del trattamento dei dati, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per la loro adozione.
E' disponibile anche questo specifico modulo di ricorso al Garante da utilizzare nel caso in cui la violazione riguardi il Registro Pubblico delle Opposizioni.
Nel caso in cui il Garante non si pronunci, trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione, il ricorso si intende rigettato.
Al ricorso è necessario allegare:
- copia della richiesta precedentemente avanzata al titolare o responsabile del trattamento dei dati;
- prova del versamento dei diritti di segreteria pari a € 150,00 (per informazioni su come effettuare i pagamenti consultare questa pagina) o l'attestazione di versare nelle condizioni per usufruire del gratuito patrocinio;
- documentazione utile alla valutazione del ricorso.
Da ultimo è bene precisare che la richiesta di risarcimento del danno può essere avanzata esclusivamente dall’interessato nei confronti dell’Autorità giudiziaria e mai del Garante della Privacy.