Cyberbullismo: ecco come difendersi
Le novità che caratterizzano l'anno scolastico che è appena partito sono tante: dall'alternanza scuola lavoro all'inserimento del test di inglese tra le prove invalsi, dalle nuove regole sui vaccini alle nuove disposizioni per prevenire e contrastare il cyberbullismo. C'è da dire, infatti, che l’iter legislativo della nuova legge di contrasto al cyberbullismo si è finalmente concluso: il 3 giugno, infatti, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”. Prima di annunciare il voto finale sul provvedimento, la presidente della Camera Laura Boldrini ha ricordato Carolina Picchio, considerata la prima vittima di cyberbullismo, e quelle che dal 2013 fino ad oggi sono rimaste vittima di questo odioso fenomeno.
Nonostante le iniziative promosse dal Miur per la sensibilizzazione dei ragazzi nelle scuole (le abbiamo riassunte brevemente nell’articolo “Bullismo e Cyberbullismo: un piano per combatterli”), gli episodi di violenza in rete non sono stati sufficientemente arginati. Ecco perché l’entrata in vigore di questa legge è così importante. Nei paragrafi che seguono, ti illustreremo le novità introdotte con la Legge 71/2017, come difendersi da bulli e cyberbulli, ma anche come denunciare eventuali episodi di violenza.
Cyberbullismo oggi: ecco cos’è
Insieme all’approvazione della legge, dunque all’istituzione di determinati provvedimenti in difesa delle vittime di violenza telematica, è stata anche pubblicata una chiara e dettagliata definizione circa il fenomeno in sé. Chiamare le cose col proprio nome, indicandone i tratti principali, è il primo passo per saperle riconoscere. Il Cyberbullismo per la legge italiana è considerato “bullismo telematico”, in sintesi “ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori”.
Ad aggravare quello che è considerato a tutti gli effetti un reato, c’è poi la diffusione di contenuti online, che avviene solitamente per farsi beffa della vittima, per isolarla oppure per “vantare” la propria presunta superiorità.
A questo punto è chiara anche la differenza tra il cyberbullismo e il bullismo tradizionale, anzi possiamo dire che il primo può essere considerato un’evoluzione del secondo, frutto di un mutamento del contesto sociale e del modello di società, ma anche del rapporto che i giovani hanno con le nuove tecnologie comunicative. Tuttavia il cyberbullismo pur condividendo con il bullismo alcune caratteristiche, se ne differenzia sotto molti aspetti. Ma torneremo su questo aspetto nell'ultimo paragrafo.
Cyberbullismo in Italia: l’importanza della Legge 71/2017
Con l’entrata in vigore della legge contro il cyberbullismo o bullismo telematico, le vittime di violenza in rete possono assicurarsi le adeguate tutele da parte dello Stato e delle Istituzioni che vigilano sulla difesa della privacy. Se prima il web era considerato un po’ come la terra di nessuno, privo di un’esplicita normativa riguardante la pubblicazione di foto e video, dichiarazioni e informazioni di ogni tipo, con la legge 71/2017 assistiamo ad un cambiamento radicale.
L’Onorevole Giuditta Pini, membro della Commissione Giustizia e della Commissione Affari Sociali della Camera, ha partecipato attivamente alla stesura della nuova legge sul cyberbullismo e ha dichiarato a “La Stampa” che l’approvazione di questa legge è di estrema rilevanza per l’Italia, in quanto “per la prima volta lo Stato italiano affronta la questione dell’uso consapevole della rete e dei social”.
Cyberbullsimo, legge 2017: ecco le principali novità introdotte
Dopo aver constatato l’importanza di questa legge e l’impatto che avrà sull’utilizzo della rete, dei social e dei software di messaggistica online, ne riassumiamo brevemente i punti salienti, elencando quali sono le principali novità introdotte e gli effetti della legge sugli enti, le associazioni locali, ma soprattutto sulle scuole, istituzioni di cruciale importanza per la sensibilizzazione di ragazzi, famiglie e insegnanti al tema del cyberbullismo.
1. I ragazzi dai 14 anni in su possono chiedere autonomamente (quindi senza coinvolgere i genitori) al gestore del sito o al titolare del trattamento la rimozione o il blocco dei contenuti lesivi diffusi in rete. Facciamo un esempio: se un ragazzo viene picchiato oppure denigrato a parole (sia dal vivo, sia su una chat) e in seguito il file viene pubblicato online, sul profilo Facebook del cyberbullo o su un gruppo virtuale, la vittima dell’aggressione può chiedere al gestore del sito o del social network di rimuovere il file, impedendo così che inizi a girare tra gli utenti e a diventare virale. Se il ragazzo ha meno di 14 anni, questa richiesta deve essere avanzata da un genitore o da chi esercita la potestà genitoriale. Questo il
Se nelle 24 ore successive al ricevimento della lettera non accade nulla, la vittima deve informare i genitori per poter rivolgersi al Garante per la Privacy. Quest’ultimo ha l’obbligo di effettuare il blocco, l’oscuramento o la rimozione del contenuto lesivo entro 48 ore. Piccola precisazione: la segnalazione del file incriminato non può essere fatta ai motori di ricerca, ai cache provider e agli access provider. Il Garante ha anche reso disponibile un
che come al solito puoi scaricare sia sul portale del Garante che su Moduli.it. Dopo averlo adeguatamente compilato è possibile trasmetterlo, insieme ad eventuali altri documenti (foto, video, screenshot, etc.) all'indirizzo cyberbullismo@gpdp.it.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato istituito il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, che ha il preciso compito di elaborare un piano d’azione per i mesi a venire. Tale progetto dovrà essere redatto entro 60 giorni dall’ insediamento del Tavolo presso la Camera. In più, partire dal prossimo anno, ogni 31 dicembre il Tavolo dovrà produrre una relazione dettagliata sulle attività svolte nel corso dei 12 mesi precedenti;
3. Il Miur, in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni, dovrà presentare le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, valide per il prossimo biennio. Inoltre, in ogni istituto sarà individuato un docente, particolarmente sensibile e adeguatamente formato a riguardo, che si occuperà a sua volta di formare e informare colleghi e studenti circa i pericoli del cyberbullismo, insegnando loro a riconoscerlo e a difendersi nella maniera più corretta. Non solo: al referente scolastico spetta anche la gestione delle iniziative per la sensibilizzazione e il contrasto al fenomeno;
4. Restiamo tra le mura scolastiche, ricordando quanto previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola). In pratica gli istituti dovranno provvedere alla formazione di tutto il personale, coinvolgendo anche gli studenti nelle iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullsimo e bullismo. Qualora il dirigente scolastico venisse a conoscenza di eventuali episodi di cyberbullismo consumati all’interno dell’istituto, avrebbe il dovere di avvertire immediatamente i genitori dei minori interessati, occupandosi altresì dei provvedimenti disciplinari più consoni per l’accaduto.
5. Anche alle associazioni e agli enti territoriali spetta un ruolo importante nella prevenzione della violenza in rete, nel sostegno alle vittime e nella promozione di progetti finalizzati alla rieducazione di bulli e cyberbulli.
Querela cyberbullismo o ammonimento per i minori: ecco cosa dice la legge
Sia il bullismo che il cyberbullismo sono espressioni violente che ledono il diritto alla riservatezza ed alla tutela della dignità delle vittime. Per la legge italiana sono considerati dei veri e propri reati, dunque è possibile rivolgersi ad un legale e chiedere il risarcimento danni, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice Civile. Se non hai mai avuto a che fare con un avvocato e preferisci non avere sorprese sull'entità della parcella, puoi mettere tutto nero su bianco attraverso l'utilizzo di questo fac simile di preventivo e contratto tra legale e cliente.
Nel caso in cui la vittima subisse delle percosse o delle lesioni, invece, è opportuno sporgere querela: a tale scopo occorre recarsi presso le forze di Polizia e segnalare il cyberbullo facendo nome e cognome. Potrebbe esserti utile scaricare gratuitamente da questo portale il
per consultarlo in tutta calma prima di rivolgerti alle autorità.
Chi si permette di comportarsi male, usando la forza, la violenza e la prepotenza nei confronti dei coetanei, convinto che chi ha meno di 18 anni non debba scontare le conseguenze delle proprie azioni, si sbaglia di grosso. Se i cosiddetti “cyberbulli” ovvero i soggetti che utilizzano la violenza fisica o psicologica per offendere e ledere la dignità di coetanei, non sono maggiorenni, ma hanno un’età compresa fra i 14 e i 18 anni è possibile avviare la procedura di ammonimento. Vediamo insieme come funziona.
Per dirla in parole povere, se il soggetto che ha esercitato un qualsiasi tipo di violenza fisica o telematica sulla vittima, pubblicando poi il contenuto lesivo in rete, ha più di 14 anni, ma meno di 18, può essere ammonito. In pratica, egli verrà convocato dal Questore, insieme ai genitori o a chi ne fa le veci e sarà esortato verbalmente a rispettare la legge, senza reiterare comportamenti di tipo violento o ad ogni modo scorretto. Gli effetti dell’ammonimento svaniranno solo al raggiungimento della maggiore età.
Bullismo a scuola: ecco come difendersi
Anche se in questo articolo ci siamo focalizzati sulla legge in difesa delle vittime di cyberbullsimo, prima di concludere ci teniamo a ricordarti che è possibile tutelarsi non solo contro le violenze virtuali, ma anche contro quella violenza fisica, verbale e psicologica che viene commessa da uno o più soggetti ai danni di un terzo, ossia dal cosiddetto "bullismo tradizionale".
Anche il bullismo come il cyberbullismo rappresenta nelle scuole, ma non solo, un fenomeno di enorme portata, un problema serio per le istituzioni scolastiche (pubbliche e private), per le famiglie e chiaramente per le vittime stesse. Ne abbiamo parlato già nell’articolo dedicato al bullismo, ma riteniamo quanto mai opportuno invitare le vittime di bullismo (e i genitori, qualora ne fossero a conoscenza) a denunciare senza indugio le molestie, le vessazioni e in generale le offese ricevute agli insegnanti, al Dirigente Scolastico e nel caso alle forze di Polizia, di modo da arginare quanto prima il problema, evitando che si aggravi o sfoci in altri disturbi, di natura personale o psicologica. Se gli episodi di violenza si consumano tra le mura scolastiche, allora il consiglio è quello di utilizzare questo
scaricabile gratuitamente da questo portale, indirizzandola al Dirigente Scolastico. In questo modo provvederai alla tutela di tuo figlio (o alla tua, se sei maggiorenne) difendendo la sua incolumità e la sua sicurezza tra i banchi di scuola.
Concludiamo proponendoti una tabella comparativa con lo scopo di farti capire meglio quali sono le differenze tra bullissmo e cyberbullismo:
Cyberbullismo |
Bullismo |
avviene attraverso dispositivi di comunicazione quali posta elettronica, messaggistica istantanea (es. Whatsapp), blog, SMS, telefoni cellulari e video cellulari, siti web, ecc. |
avviene a scuola, nei parchi ad opera di un soggetto che generalmente risulta fisicamente prestante o sa usare il corpo per esercitare violenza fisica |
le vittime non si sentono sicure neppure fra le mura domestiche in quanto i bulli possono materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi, inviati con i videotelefonini o pubblicati su qualche sito con l’ausilio di Internet |
le vittime nel proprio luogo di abitazione si sentono al protetti e al sicuro |
i cyberbulli operando su internet generalmente sono anonimi |
bulli sono persone conosciute dalla vittima, studenti della classe o dell’Istituto |
gli atti di cyberbullismo possono diffondersi in tutto il mondo |
gli atti di bullismo sono conosciuti e raccontati in un ambito piuttosto ristretto (studenti della scuola, compagni dei giochi, ecc.) |
il cyberbullo approfitta della presunta invisibilità per esprime il proprio potere e dominio |
il bullo tradizionale vuole rendersi visibile attraverso le sue azioni, perchè ha bisogno di dominare le relazioni interpersonali |
il cyberbullo non vede direttamente le conseguenze delle sue azioni sulla vittima, dunque non ha sufficiente consapevolezza dei gravi effetti che il suo comportamento sta determinando sulla vittima |
il bullo tradizionale agisce fisicamente sulla vittima e vede l’effetto delle proprie azioni ma consapevolmente lo ignora |
la vittima può diventare a sua volta un cyberbullo |
è difficile che le vittime assumano a loro volta comportamenti aggressivi ed identificabili come atti di bullismo |
gli spettatori possono essere passivi (leggere, visionare e non fare nulla) e attivi (partecipare nelle prepotenze virtuali) |
il pubblico è generalmente passivo |