Mandato agenzia immobiliare fac simile
Modelli di contratto con cui si conferisce ad una agenzia immobiliare l'incarico di mediazione per la vendita o l'acquisto di un immobile. Si tratta in particolare di tre modelli messi a disposizione dalla Camera di Commercio di Varese rispettivamente per:
- la vendita immobiliare IN ESCLUSIVA
- la vendita immobiliare NON IN ESCLUSIVA
- l'acquisto immobiliare.
Tale modulistica è stata predisposta col preciso intento di offrire a operatori del settore e a cittadini consumatori indicazioni chiare, condivise e trasparenti. In tal senso è risultata particolarmente preziosa la collaborazione delle Associazioni di categoria (Fiaip, Anama, Fimaa) e delle Associazioni di consumatori (Adicunsum, Federconsumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa Cittadino).
Contratto agenzia immobiliare: quali elementi deve contenere
Queste alcune delle indicazioni comuni ai moduli di contratto agenzia immobiliare:
- i moduli devo recare gli estremi dell’iscrizione al ruolo dell’Agente. Per le società, il modulo deve riportare anche il numero di iscrizione nel Ruolo, del o dei legali rappresentanti o del preposto;
- nell’intestazione di ciascun modulo occorre specificare l’oggetto del contratto: incarico di mediazione in esclusiva, ecc.;
- i moduli devono specificare chiaramente le condizioni della compravendita (prezzo dell'immobile, condizioni di pagamento, ecc.);
- attraverso il contratto deveono essere disciplinati gli obblighi del mediatore (visionare e valutare l’immobile, promuoverne la vendita, assistere il cliente nel reperimento dei documenti, ecc.)
- nel modulo deve essere inserita la clausola di gradimento e la dichiarazione che l’immobile è esente da vincoli, pesi e ipoteche o l’impegno a renderlo tale prima della stipulazione del rogito notarile;
- nel modulo deve essere inserita la dichiarazione che l’immobile è conforme alle norme edilizie e urbanistiche, o l’impegno a renderlo tale prima della stipulazione del rogito notarile;
- nelle proposte o negli incarichi di mediazione la misura della provvigione deve essere indicata separatamente dal prezzo dell’immobile;
- in presenza di mutui, nella proposta d’acquisto e nell’incarico di vendita devono essere indicati la natura, l’importo del capitale residuo e l’ente erogante;
- eventuali penali per recesso unilaterale della parte che ha conferito l’incarico non potranno superare le provvigioni pattuite per il caso in cui l’affare fosse andato a buon fine;
- i moduli depositati devono prevedere la controfirma del mediatore che ha condotto le operazioni di messa in contatto delle parti e gli estremi della sua iscrizione al ruolo se trattasi di persona diversa dal titolare;
- gli incarichi di mediazione non devono prevedere alcuna clausola per l’applicazione di eventuale sovrapprezzo, né riportare formule che ne possono sottintendere l’applicazione;
- la scadenza dell’incarico di mediazione deve essere espressamente indicata: dai 3 ai 6 mesi può essere considerato un periodo generalmente ragionevole. L’eventuale ricorso al rinnovo automatico deve essere consapevolmente scelto dal Venditore fra diverse opzioni. Non può quindi essere previsto esclusivamente il rinnovo automatico del contratto.
- l’ammontare dell’eventuale rimborso spese deve essere concordato entro un importo massimo: la clausola relativa deve prevedere che le spese siano documentate prima di esigerne il pagamento.
Contratto di mediazione immobiliare e clausole vessatorie
La Camera di Commercio di Varese, nelle sue linee guida, richiama anche l'attenzione alla nullità delle clausole vessatorie eventualmente presenti nel contratto agenzia immobiliare.
Si tratta di clausole che, malgrado la buona fede del professionista, determinano a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti ed obblighi significativo (art. 33 del Codice del Consumo).
La vessatorietà può riguardare l'irrevocabilità della proposta (il cliente non può recedere prima della scadenza), la penale (ad esempio è superiore alla provvigione che l'agenzia percepirebbe se la vendita andasse a buone fine), la risoluzione delle controversie (la sede del foro competente coincide con il luogo in cui è ubicata l'agenzia) e così via.
Revoca del mandato
La disdetta mandato agenzia immobiliare può essere comunicata in prossimità della scadenza del contratto, nel caso in cui quest'ultimo preveda il tacito rinnovo oppure in qualunque altro momento se, ad esempio, si decide di non vendere più l'immobile, di destinarlo ad altri usi, di assegnarlo al figlio e così via.
In questi casi, tuttavia, si consiglia di verificare se il contratto di agenzia prevede l'addebito di penali o spese a carico del cliente. Questa la
da compilare e spedire.
Infine il cliente può revocare il mandato qualora dovesse riscontrare scorrettezze o comunque problemi con l'agenzia immobiliare.