Contratto di riporto: cos'è, a cosa serve

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 26/01/2023
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Descrizione

Il contratto di riporto è un contratto col quale una parte (riportato) trasferisce in proprietà ad un'altra (riportatore) titoli di credito di una data specie contro il pagamento di un prezzo; al tempo stesso il riportatore si obbliga, alla scadenza di un termine stabilito, a trasferire al riportato altrettanti titoli della stessa specie verso il rimborso di un prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta (art. 1548 c.c.). Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.

Contratto di riporto: cos'è

La funzione del contratto di riporto è quella di permettere al Sig. Rossi (riportato), ossia a colui che per primo trasferisce i titoli, di procurarsi del denaro liquido senza la necessità di vendere i titoli in proprio possesso.

Lo stesso contratto permette al Sig. Bianchi (riportatore) di ottenere la disponibilità di un certo numero di titoli per un periodo prestabilito (ad es. fino alla convocazione dell'assemblea ordinaria).

Si tratta a tutti gli effetti di un trasferimento in proprietà, il che significa che il riportatore ha il pieno godimento e la disponibilità assoluta dei titoli, salvo l'obbligo della loro restituzione a scadenza.

Questo significa che il riportatore può valersi dei titoli per qualsiasi uso: vendita, pegno, ecc. Perfino il diritto di voto spetta a lui, a meno che le parti non si accordino diversamente.

A scadenza il Sig. Bianchi (riportatore) avrà diritto al rimborso del prezzo pagato aumentato o diminuito a seconda degli accordi presi. Chiaramente l'ipotesi più frequente è che a scadenza il riportato restituisca al riportatore una quantità di denaro superiore a quella ricevuta.

Generalmente il contratto di riporto viene utilizzato nelle operazioni di borsa (l'intento è di speculare sulle oscillazioni dei prezzi) e nel settore bancario. Tuttavia si rivela uno strumento utile anche per un finanziamento tra privati o per una acquisizione di partecipazione societaria.

Il codice civile, con gli articoli che vanno dal 1548 al 1551, disciplina il contratto di riporto per quanto riguarda le ipotesi di inadempimento delle parti, nonché gli obblighi e l'esercizio dei diritti accessori inerenti ai titoli e via discorrendo.

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