Obbligazione alternativa: fac simile scrittura privata
Descrizione
Esempio di obbligazione alternativa, ovvero un'obbligazione che ha ad oggetto due distinte prestazioni e che pone il debitore nelle condizioni di liberarsi nei confronti del creditore prestando solo una delle due (art. 1285 C.C.).
Obbligazione alternativa: cos'è
L'art. 1285 ss. C.c. sanciscono che l'obbligazione alternativa è quella in cui sono previste due o più prestazioni, ma il debitore si libera eseguendone una sola. Il debitore non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra.
Facciamo un esempio: Tizio è obbligato a consegnare a Caio l'auto A o la moto B. Essendo due le prestazioni oggetto di tale obbligazione, se una diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, l'obbligazione non si estingue, ma si concentra sull'altra prestazione ancora possibile.
Secondo l'art. 1286 c.c. il diritto di scelta spetta al debitore, a meno che le parti non l'abbiano attribuito al creditore o a un terzo.
La scelta diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo
Se tuttavia, il debitore non esegue alcuna delle due prestazioni alternative nel termine fissato dal giudice la scelta passa al creditore per consentire, comunque, l'adempimento dell'obbligazione. La facoltà spettante al creditore, invece, passa al debitore se il creditore non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore medesimo. Se la scelta e rimessa ad un terzo e questi non la compie nel termine assegnatogli, essa è di competenza del giudice.
L'obbligazione alternativa si distingue dall'obbligazione facoltativa per il fatto che quest'ultima ha ad oggetto un'unica prestazione, ma consente comunque al debitore di liberarsi eseguendone un'altra. Un esempio tipico è rappresentato dal contratto estimatorio.
Foto
Pixabay