Vendita a prova: esempio PDF
Descrizione
La vendita a prova è un contratto in base al quale la vendita è sottoposta alla condizione sospensiva, ossia che la cosa venduta abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso cui è destinata (art.1521 cod.civ.). Se l'esito della prova è negativo la vendita si risolve automaticamente.
Vendita a prova: cos'è
Come detto la vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all'uso a cui è destinata. La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi.
Se la prova fornisce un esito negativo, il contratto di vendita si risolve automaticamente, dunque senza che l'acquirente comunichi alla controparte la presenza dei vizi sulla cosa venduta. Chiaramente l'acquirente ha il diritto di ottenere la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte.
Se invece l'acquirente non comunica l'esito della prova, il contratto si perfeziona in quanto il bene si considera idoneo e con le qualità descritte al momento della vendita.
E' bene precisare che con la vendita a prova l'acquirente non ha una piena discrezionalità nella sua decisione. In altre parole egli non potrà rifiutarsi di acquistare il bene se questo ha le qualità descritte dal venditore o se è idonea all'uso cui è destinata.
E' questo l'elemento che distingue la vendita a prova dalla vendita con riserva di gradimento (art. 1520 Cod. Civ.): in quest'ultimo caso, infatti, il compratore può liberamente decidere se acquistare o meno il bene, anche se questo ha caratteristiche e qualità corrispondenti a quelle pattuite contrattualmente. Il sig. Rossi acquista una macchina da cucire, ma il suo impiego non lo soddisfa appieno o semplicemente ci ripensa. In questo caso è sufficiente che l'acquirente comunichi la sua volontà alla controparte affinché il contratto si consideri automaticamente risolto.
Se nel periodo di prova il Sig. Rossi non comunica alcunché, la macchina da cucire si considera di suo gradimento e il contratto di vendita si perfeziona.
Prima di concludere ricordiamo che per i contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali tra un professionista e un consumatore, la legge prevede la facoltà per quest'ultimo di esercitare il diritto di ripensamento, vale a dire comunicare la propria volontà di recedere dal contratto senza spese e senza comunicarne il motivo.
Il diritto di recesso può essere esercitato nel termine di 14 giorni che iniziano a decorrere:
- nel caso di contratti di servizi, dal momento della conclusione del contratto;
- nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei bene.
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