Differenza tra lavoro autonomo occasionale e prestazione occasionale

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 16/01/2022

La differenza tra prestazione occasionale e lavoro autonomo occasionale è netta: entrambe sono attività non continuative e non abituali, tuttavia mentre il lavoro autonomo occasionale è esercitato senza alcun vincolo di subordinazione o di coordinamento, la prestazione occasionale viene svolta sotto la direzione di un committente.

Differenza tra lavoro autonomo occasionale e prestazione occasionale

Come accennato in premessa il principale elemento distintivo tra le due forme di lavoro esercitate occasionalmente è la subordinazione.

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Stando alla definizione fornita dall'art. 2222 del Codice Civile (rientra nel contratto d’opera), si può parlare di lavoro autonomo occasionale quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Questi, dunque, gli elementi che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale:

  • la prestazione non è continua e duratura;
  • non c'è l'inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;
  • è assente il vincolo di coordinamento e subordinazione con il committente.

Tra committente e lavoratore autonomo occasionale (che non necessariamente deve avere la partita IVA) viene stipulato un contratto d'opera, per la validità del quale non è richiesta la forma scritta.

Ad ogni modo dal nostro portale si possono scaricare alcuni

applicabili a qualsiasi tipologia di attività lavorativa.

Il reddito da lavoro autonomo occasionale è inquadrato fiscalmente tra i “redditi diversi”. Per la prestazione svolta il lavoratore emette una ricevuta in cui l'importo è soggetto ad una ritenuta d’acconto pari al 20%. Chiaramente se il committente è un privato cittadino la ritenuta d’acconto non dovrà essere esposta nella notula / ricevuta dal momento che il privato non può essere considerato un sostituto d’imposta.

In caso di importi superiori a 77,47 euro, si applica una marca da bollo da 2 euro. Ecco alcuni fac simile di

Il committente può agire come sostituto di imposta, versando per conto del lavoratore autonomo la ritenuta e rilasciando, l’anno fiscale successivo, la Certificazione Unica.

Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale, è prevista l'esenzione per compensi percepiti nell'anno fino a 5.000 euro. Per i compensi che eccedono tale importo è prevista l'applicazione di una contribuzione pari al 33,72% (24% se pensionato o iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie), di cui 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del lavoratore. Il contributo previdenziale a carico del lavoratore deve essere esposto sulla ricevuta di pagamento. In questo caso il lavoratore è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata.

Per concludere ricordiamo che dal 2022 al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, i committenti sono tenuti ad inoltrare una 

all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio

PRESTAZIONE OCCASIONALE 

La prestazione occasionale si distingue dall'attività autonoma occasionale perché l'attività viene svolta alle dipendenze di un committente. E' il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96, a disciplinare le prestazioni occasionali (art. 54 bis).

Possono utilizzare prestazioni di lavoro occasionali:

  • le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa. In questo caso è l'utilizzo avviene tramite il Libretto Famiglia;
  • le aziende, i professionisti e più in generale i lavoratori autonomi. In questo caso l'acquisizione delle prestazioni mediante il contratto di prestazione occasionale (PrestO). Quest'ultimo non è ammesso per gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori a tempo indeterminato. E’ inoltre vietato ricorrere alle prestazioni occasionali per le imprese dell'edilizia e dei settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazioni di materiale lapideo e per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere e nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

In tutti i casi è comunque fatto divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti  con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

L’obbligo di invio della comunicazione lavoro autonomo occasionale, non si applica ai rapporti regolati con il libretto di famiglia.

Pubblicato il 16/01/2022    32 Commenti
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57850 - Stefano N.
15/04/2022
devo svolgere una prestazione occasionale intellettuale di consulenza. Posso emettere una prestazione occasionale di 5000 euro in una sola volta con la società richiedente? non ne farò altre in questo anno. Grazie Saluti Stefano N.

57477 - giorgio
26/02/2022
Buongiorno, sono disoccupato dal 10 gennaio 2022 e percepisco la naspi. Sono infermiere e chiedo se posso fare prestazione occasionale presso una clinica privata quando me lo chiedono dietro presentazione di ricevuta con ritenuta di acconto. Vorrei capire se si tratta di lavoro autonomo occasionale o prestazione occasionale pura, ai fini delle dichiarazioni da compilare.

52003 - Antonino
27/04/2018
Sono un Dirigente medico di primo livello, a tempo indeterminato, presso un'Azienda Ospedaliera e orario di lavoro a tempo pieno. Con la presente chiedo di sapere se fuori dall'orario di servizio e declinando l'Azienda di ogni responsabilità posso svolgere prestazioni occasionali per non più di 30 prestazioni annue e 5.000 euro di compenso. In attesa invio distinti saluti. Firmato Dr Antonino

49428 - ale
22/05/2017
Salve, è possibile e come, interrompere un rapporto di lavoro occasionale per un minore prima della naturale scadenza? Grazie mille

48948 - Redazione
05/04/2017
Lory, autocertificazione su cosa?

48942 - Lory
05/04/2017
Ma si può presentare l'autocertificazione alla scuola che si frequenta?

47898 - Francesco Z.
21/12/2016
Dovendo mettere ordine e chiarezza su un rapporto di lavoro occasionale non coordinato e subordinato attualmente in essere con una mia collaboratrice per lavori domestici (la collaborazione dura da parecchi anni, mai superiore alle 14 ore mensili = max 168 ore annuali, compensi inferiori a € 5000,00 x anno solare), chiedo se sia possibile ottenere una Vostra supervisione, consulenza sulla fattibilità di una scrittura di verità o verbale di constatazione con cui prorogare, senza soluzione di continuità, l’attuale rapporto già esistente al 25/06/2015 e quindi regolabile, secondo me, ai sensi del p. 2 dell’art. 61 del d. lgs. 276/2003. Per quanto evidenziato e per il futuro escluderei il compenso a mezzo voucher perché più costoso e, quindi, a mezzo pagamento senza il versamento dell’acconto imposta perché non operata da sostituto di imposta la cui posizione è ascrivibile unicamente all’attività di impresa o titolare di partita Iva. In conclusione gradirei far emergere le modalità del rapporto degli anni trascorsi, ottenere quietanzata dei compensi versati alla controparte, regolare i rapporti futuri come da mie notazioni di cui sopra. Distinti saluti e buone feste.

46636 - rodolfo beato
16/09/2016
Come si può pagare un dipendente pubblico socio di una ass.ne culturale per un la realizzazione di un laboratorio teatrale in convenzione con una scuola?

43277 - Redazione
18/12/2015
Maria, dal 25 giugno 2015, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.81/2015, non è più possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e di collaborazione occasionale (cd. mini cococo). Si potrebbe eventualmente far ricorso al lavoro occasionale accessorio con pagamento mediante voucher.

43265 - Maria Corso
17/12/2015
Buongiorno, mi hanno proposto un contratto di collaborazione occasionale, per un lavoro da svolgere tutto l'anno, per 20 ore settimanali, supererebbe quindi i 30 gg. E' possibile? L'azienda non vuole assumere, ma non potrebbero farmi un contratto a progetto, oppure così risulterei dipendente? Inoltre nel caso mi facessero un contratto a progetto, dovrei emettere ricevuta per il pagamento incassato? Grazie, per le risposte.


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