Costituzione ATI scrittura privata modello
Fac simile scrittura privata per la costituzione di una ATI (Associazione Temporanea di Imprese), vale a dire una forma di cooperazione temporanea e occasionale fra imprese, posta in essere al fine di partecipare insieme alla realizzazione di un'opera o all'esecuzione di una fornitura, altrimenti irrealizzabile da parte di ciascuna singola impresa.
In questa stessa scheda è presente altresì una lettera di impegno a costituire ATI, vale a dire un fac simile di dichiarazione con cui le parti, in riferimento ad determinata una gara d'appalto (o licitazione privata, trattativa privata, asta pubblica), si impegnano a costituire una Associazione Temporanea di Impresa (ATI) in caso di aggiudicazione dei lavori e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante della impresa capogruppo.
Scopo dell'Associazione Temporanea di Imprese
Scopo di una Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Associazione Temporanea di Imprese (RTI o ATI) può essere, ad esempio, la partecipazione ad una procedura di affidamento di un ente pubblico (licitazione privata, trattativa privata, asta pubblica, appalto concorso) con evidenti vantaggi per tutti in quanto:
- anche le piccole imprese, grazie all’aggregazione, riescono a partecipare a grandi lavori per i quali singolarmente le stesse non sarebbero qualificate;
- l'aggregazione consente di unire imprese specializzate in campi diversi ed in definitiva di offrire maggiori garanzie al committente circa l’esecuzione integrale e a regola d’arte dell’opera;
- consente di evitare i costi che invece avrebbe la costituzione di una impresa comune o di un consorzio, destinati a scomparire in caso di esito negativo della gara.
Come funziona l'ATI
Le imprese che si associano restano soggetti giuridicamente distinti e formulano un’offerta congiunta al committente per il tramite della mandataria o capogruppo, che è abilitata ad intrattenere rapporti con il committente in nome e per conto di tutte le imprese riunite (mandato collettivo con rappresentanza). Tutte le imprese associate, con la presentazione dell’offerta, assumono una responsabilità solidale nei confronti del committente, delle eventuali imprese subappaltanti e dei fornitori.
Le associazioni temporanee di imprese sono di tipo
- orizzontale: si ha nell’ipotesi di collaborazione fra imprese che esercitano attività omogenee, le quali si associano al fine di ripartirsi i lavori ed ottenere i requisiti necessari per partecipare alla gara d’appalto;
- verticale: questa ipotesi ricorre invece quando c’è un’impresa capogruppo che svolge la categoria di attività principale oggetto della gara d’appalto e ci sono altre imprese (mandati) che svolgono attività secondarie (scorporabili).
E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o in consorzio.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei d'impresa anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese stesse conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.
Un'Associazione Temporanea di Imprese ha solitamente durata coincidente con l'esecuzione dell'opera per la quale è stata costituita e si scioglie nel momento in cui l'opera è conclusa e tutte le partite economiche aperte per la stessa sono state chiuse.
Quale differenza tra ATI e Avvalimento
L'impresa che non soddisfa i requisiti necessari per partecipare ad una gara di appalto, ha due possibilità:
- costituirsi in ATI con altre imprese (art. 37 del Codice degli Appalti)
- ricorrere all'Avvalimento (art. 49 del Codice degli Appalti).
Questo il
Si tratta di un istituto grazie al quale un'impresa può partecipare ad una gara pubblica di appalto avvalendosi dei requisiti economici, finanziari, tecnici ed organizzativi di un'altra impresa.
Dunque mentre in questo caso c'è un'azienda che "presta" i propri requisiti ad un'altra impresa per consentirgli di partecipare ad una gara, nell'ATI o RTI le imprese assumono l'impegno a costituirsi in raggruppamento nel caso in cui dovessero aggiudicarsi la fornitura oggetto della gara d'appalto.
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