Patto di non concorrenza esempio: fac simile editabile

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 03/12/2020
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In questa scheda rendiamo disponibile un fac smile patto di non concorrenza, vale a dire uno schema di scrittura privata sottoscritto da datore e lavoratore/professionista per effetto del quale quest'ultimo si impegna, con la cessazione del rapporto di lavoro, a non esercitare un'attività, in proprio o per interposta persona, concorrente a quella svolta dal datore.

Patto di non concorrenza: cosa dice la legge

Come accennato in premessa, il patto di non concorrenza limita la facoltà del prestatore di lavoro di svolgere attività professionali in concorrenza con l'azienda a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Si tratta di un efficace strumento, se ben redatto, con cui l’azienda può tutelare il complesso delle conoscenze, competenze ed esperienze acquisite nel corso degli anni nel momento in cui viene a cessare il rapporto di lavoro. Il patto si può stringere con il lavoratore dipendente, ma anche con il professionista, l'agente di commercio, il collaboratore e via discorrendo.

La materia è regolata dall’art. 2125 del Codice Civile, secondo il quale il patto di non concorrenza è valido se:

  • risulta da atto scritto;
  • è pattuito un congruo corrispettivo a favore del lavoratore/professionista;
  • il vincolo è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

In mancanza di uno o più di questi requisiti il patto è da considerarsi nullo.

E' opportuno precisare che il patto di non concorrenza può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non limitarsi alle specifiche mansioni svolte dal lavoratore. Tuttavia il patto non può avere un oggetto troppo esteso, perché così rischierebbe di comprimere eccessivamente le potenzialità, la professionalità e le opportunità di impiego del prestatore. Ciò, a maggior ragione, se il contratto di lavoro prevedeva in favore del prestatore/professionista un compenso simbolico o del tutto irrisorio rispetto al sacrificio richiesto.

Per quanto detto, dunque, qualora il patto abbia ad oggetto mansioni diverse da quelle espletate durante il precedente rapporto di lavoro, il consiglio è di specificarle con precisione nella scrittura privata.

Inoltre il patto di non concorrenza deve essere circoscritto nel tempo. A tal proposito il comma 2 dell’art. 2125 c.c. stabilisce che la durata del vincolo non può essere superiore a 5 anni, se si tratta di dirigenti, e a 3 anni negli altri casi. Laddove nel patto le parti stabiliscano una durata superiore a quella prevista dall’art. 2125 c.c., essa verrà automaticamente ridotta, in conformità a quanto stabilito dalla legge.

Infine il patto di non concorrenza deve essere contenuto all'interno dei un'area geografica ben delimitata, non essendo possibile imporre un vincolo all'esercizio di certe attività in qualunque parte del mondo. 

Accordo di riservatezza e patto di non concorrenza

L'art. 2105 del Codice Civile disciplina l'obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. In pratica a quest'ultimo la legge impone

  • il divieto di concorrenza, ossia l'obbligo di astenersi dal trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, sia per conto proprio che di terzi;
  • l’obbligo di riservatezza, vale a dire il divieto di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. 

A differenza del divieto di concorrenza, che cessa al momento dell’estinzione del rapporto, l'obbligo di riservatezza permane intatto anche successivamente alla cessazione del rapporto, per tutto il tempo in cui resta l’interesse dell’imprenditore a tale segretezza. Sul nostro portale è disponibile un 

Mancato rispetto del patto di non concorrenza

Qualora il lavoratore/professionista non dovesse rispettare le prescrizioni contenute nel patto di non concorrenza sottoscritto, il datore di lavoro sarebbe legittimato ad agire in giudizio per chiedere 

  • la risoluzione del patto per inadempimento, oppure
  • la cessazione dell’attività concorrenziale svolta in violazione del patto (inibitoria). 

In entrambi i casi potrebbe chiedere al Giudice di condannare il lavoratore/professionista al risarcimento dei danni.

Se il lavoratore svolgesse l’attività concorrenziale non in proprio ma per conto di una azienda terza, sarebbe quest’ultima ad essere chiamata in giudizio.

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