Associazione in partecipazione PDF: modello e guida
Da questa scheda è possibile scaricare un fac simile contratto associazione in partecipazione, vale a dire un modello di contratto attraverso il quale un soggetto offre un determinato apporto a un'impresa, in relazione a uno o più affari, in cambio della partecipazione agli utili (art. 2549 c.c.).
Contratto di associazione in partecipazione: cos’è
Come detto l'associazione in partecipazione è un particolare tipo di contratto con il quale un imprenditore ("associante") attribuisce ad uno o più soggetti ("associati") la partecipazione agli utili dell’impresa in cambio di un loro apporto, che può consistere in somme di denaro e/o prestazioni lavorative/servizi. Il contratto è disciplinato dagli artt. 2549-2554 del Codice Civile.
Tuttavia per evitare che il contratto di associazione in partecipazione possa essere utilizzato per aggirare le norme che tutelano il lavoro subordinato, con la legge attuativa del Jobs Act del 2015 si è stabilito che nel caso in cui l'associato sia una persona fisica, l'apporto di quest'ultimo non possa consistere, nemmeno in parte, in una prestazione lavorativa. In pratica in base alla vigente normativa la persona fisica può conferire solo denaro e/o beni strumentali all'attività d'impresa.
Chiaramente lo stesso discorso non vale nel caso in cui l'associato sia una ditta o una società.
La legge stabilisce inoltre che, salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati. Una norma (art. 2550 C.C.) introdotta con il preciso fine di tutelare l'associato, visto che una nuova partecipazione determinerebbe una riduzione degli utili a lui spettanti.
Il rischio d'impresa per l'associato
L’elemento importante da sottolineare riguarda il rischio d’impresa che l’associato si assume. Infatti può accadere che quest’ultimo sia chiamato, in caso di perdita, a rispondere delle passività registrate dall’impresa, sebbene nel limite dell’apporto che ha fornito all’impresa stessa. Le parti, tuttavia, possono derogare a questo principio stabilendo contrattualmente l'esclusione o la limitazione della partecipazione alle perdite da parte dell'associato.
L'associante può prevedere la corresponsione di anticipi sugli utili futuri, che saranno oggetto di conguaglio in sede di rendicontazione della gestione.
La registrazione del contratto di associazione in partecipazione
Il contratto di Associazione in partecipazione non richiede forme particolari, tanto che potrebbe essere utilizzata anche la forma orale.
La registrazione del contratto si rende necessaria solo nel caso in cui si voglia ottenere il riconoscimento della deducibilità fiscale delle remunerazioni dal reddito d’impresa dell’associante. In una simile ipotesi il contratto di associazione in partecipazione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero da scrittura privata registrata.
In caso di registrazione il contratto è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
Nell’ambito delle imposte sui redditi, infine, la fiscalità del contratto di associazione in partecipazione dipende dalla natura dell’apporto effettuato dall'associato.
Associazione in partecipazione e lavoro subordinato
Appare evidente la distinzione che c’è tra il contratto di associazione in partecipazione e il rapporto di lavoro subordinato. Infatti l’associato in partecipazione, pur conferendo il proprio lavoro, non può essere identificato come un lavoratore subordinato, perché è obbligato a prestare il proprio lavoro nei limiti del valore attribuito all’apporto ed è subordinato solo alle direttive dell’associante al quale non competono quei poteri disciplinari e di controllo spettanti al datore di lavoro.
Inoltre non ha diritto ad una retribuzione o, comunque, ad un minimo garantito di guadagno e, se pur non partecipa alle perdite, partecipa tuttavia al rischio dell’impresa potendo di fatto non conseguire alcun utile.
Associazione in partecipazione e contratto di società
L'associazione in partecipazione si distingue anche dal contratto di società. Infatti benché l’associato partecipi agli utili e al rischio d’impresa, la gestione dell'impresa o dell'affare è riservata esclusivamente all'associante (art. 2552), che può dirigere l'impresa o gestire l'affare senza alcun bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione.
In ogni caso l'associato ha diritto ad essere informato sull’andamento dell’azienda, ad esercitare i controlli e al rendiconto periodico della gestione dell’impresa. Il contratto di associazione può anche ampliare i poteri in capo agli associati.
Cessazione contratto di associazione in partecipazione
La cessazione del rapporto contrattuale può avvenire:
- per decorrenza del termine fissato dalle parti;
- per grave inadempimento di una delle parti;
- per perdite gravi o di entità tale da non consentire la prosecuzione dell’esercizio d’impresa;
- per morte o fallimento dell'associante;
- per giusta causa.
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Contributi Inps associati in partecipazione
Dal 1° gennaio 2004 gli associati che offrono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo hanno l’obbligo di versare i contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps.
In questo caso il contributo previdenziale deve essere calcolato sugli importi lordi erogati all’associato, anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, e salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
Il contributo così calcolato è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato.
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