Risoluzione contratto associazione in partecipazione fac simile

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 10/03/2021
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Da questa scheda è possibile fare il download del fac simile con cui le parti, anche di comune accordo, possono sentenziare la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione. I modelli di cessazione contratto di associazione in partecipazione sono disponibili anche in formato editabile.

Risoluzione contratto di associazione in partecipazione: quando avviene

Sappiano che attraverso il contratto di associazione in partecipazione una parte, associante, attribuisce ad un’altra, associato, una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto, che può consistere nel conferimento di una prestazione di lavoro, di un servizio, di un capitale, di un bene immobile, di un diritto reale di godimento. E' importante sottolineare che tra associato e associante non vi è alcun vincolo di subordinazione.

Il contratto di associazione in partecipazione può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato.

Nel caso in cui sia a tempo determinato (ad es. 1 anno), le parti possono concordare il rinnovo tacito di un analogo periodo salvo disdetta da effettuarsi per iscritto e da comunicarsi all’altra parte con un preavviso, ad esempio, di 30 giorni.

In ogni caso al di là che il contratto di associazione in partecipazione venga stipulato a tempo determinato o indeterminato, ciascuna delle parti ha sempre la possibilità di ottenerne la risoluzione, ad esempio, in caso di impossibilità sopravvenuta o di inadempienza contrattuale, da specificare  nell’atto risolutivo, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione del contratto in corso.

Un grave inadempimento può verificarsi, ad esempio, se l'associante esegue prelievi dal conto aziendale per esigenze personali, oppure se lo stesso omette di esibire all'associato i documenti contabili e il rendiconto. Ma si potrebbe verificare anche in caso di mancato conferimento dell’apporto nel termine stabilito da parte dell'associato. 

Altre possibili cause di risoluzione contratto di associazione in partecipazione sono:

  • fallimento dell’associante. In una simile ipotesi se l’associato non ha ancora effettuato il versamento integrale del capitale, dovrà versare al curatore fallimentare la differenza nei limiti delle perdite a suo carico. Viceversa se ha apportato il capitale per intero, può insinuarsi nel passivo per la parte del conferimento non assorbito dalle perdite mancato svolgimento dell’affare o dell'attività d’impresa;
  • morte dell’associante, qualora il contratto sia stato concluso in considerazione della identità del contraente o delle sue qualità personali. Non vale lo stesso discorso per la morte dell’associato. In questo caso, infatti, gli eredi subentrano nella posizione dell'associato e come tali hanno diritto pro-quota alla partecipazione agli utili e al rimborso di quanto apportato dal de cuius. Tuttavia in caso di apporto di solo lavoro, la morte dell’associato comporta lo scioglimento contratto di associazione in partecipazione;
  • trasferimento dell’impresa da parte dell’associante.

Come comunicare il recesso contratto di associazione in partecipazione

In tutti i casi sopra esposti la comunicazione va fatta per iscritto e nel rispetto di un certo preavviso (indicato nel contratto).

Ai fini della trasmissione si consiglia il ricorso alla Posta Elettronica Certificata (PEC), uno strumento che, a differenza della posta elettronica ordinaria, garantisce la certezza dell’invio e della consegna dei messaggi al destinatario.

Inoltre rispetto alla raccomandata semplice (o raccomandata a/r) e al fax, la PEC garantisce anche la certezza del contenuto trasmesso (in quanto assicura l’integrità e la paternità del messaggio).

Ma attenzione perché può considerarsi posta certificata (e quindi avente valore legale) solo quella in cui anche entrambe le caselle, del mittente e del destinatario, siano di posta elettronica certificata.

Si consideri, infine, che le parti potrebbero concordare di sciogliere automaticamente il contratto in caso di inadempimento degli obblighi a carico delle parti. A tale scopo potrebbero decidere di inserire nel contratto una clausola risolutiva espressa.

Va precisato, tuttavia, che anche in questo caso la risoluzione del contratto non è proprio automatica, ma si verifica solo quando una parte comunica per iscritto all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva. Sul nostro portale è possibile scaricare un

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