Fac simile contratto lavoro agile: modulo editabile
Fac-simile di accordo individuale per la prestazione di lavoro agile o Smart working ai sensi degli articoli 18 e ss. della legge n. 81/2017. Questo perché per legge il lavoro agile deve formare oggetto di un accordo scritto. Tuttavia durante l'emergenza Coronavirus i datori di lavoro possono ricorrere allo smart working - per ogni rapporto di lavoro subordinato - anche in assenza di accordi individuali (leggi il post sullo Smart Working Covid 19).
Cosa si intende per Smart Working
Lo smart working è una forma flessibile e semplicata del lavoro da remoto, diversa dal telelavoro, con cui il lavoratore presta la propria attività, per un numero massimo di ore giornaliere e settimanali, presso il proprio domicilio, o un altro luogo idoneo, esterno alla abituale sede di lavoro aziendale, oppure presso un hub predisposto appositamente dall’azienda, avvalendosi di strumenti telematici che garantiscono l’interazione a distanza.
L'obiettivo è agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementare la produttività.
Diritti e doveri dello smart worker
Il lavoratore in “smart working” non ha diritto ad alcun trattamento di missione o di indennità, ma mantiene tutti i diritti e i doveri connessi al suo rapporto di lavoro subordinato. Anche la retribuzione resta identica rispetto a quella percepita da un lavoratore dello stesso livello che presta la propria attività in azienda.
Il lavoratore in “smart working” è tenuto a partecipare alle riunioni di lavoro e ai corsi di formazione e aggiornamento, così come a programmare l’attività con il responsabile del proprio ufficio, alla pari di un qualsiasi altro lavoratore. Infatti lo “smart working” determina solo un parziale e momentaneo mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa e non pregiudica il normale esercizio dei poteri di direzione controllo da parte della società datrice di lavoro.
E' possibile prevedere l'installazione di strumenti di controllo, ma se la sede di lavoro è il domicilio del lavoratore risulta impossibile la vigilanza da parte del datore di lavoro.
Il lavoratore in “smart working” ha diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche per quelle prestazioni rese all’esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l’abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività.
Chi deve fornire gli strumenti tecnologici
Il lavoratore potrebbe ricevere in comodato d’uso dalla propria azienda e per tutta la durata del periodo di smart working, tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa (computer, stampante, ecc.).
In ogni caso il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Generalmente i costi relativi alla connessione internet sono a carico del lavoratore, così come i costi per l'energia elettrica e la rete telefonica fissa, a meno che la prestazione di lavoro non venga svolta presso gli hub aziendali.
Cosa prevede il contratto di smart working
Sul contratto devono essere chiaramente specificati:
- la durata del contratto. A tal proposito va detto che l'accordo per la prestazione di lavoro agile o smart working può essere a termine o a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso il lavoratore ha la facoltà di recesso con un preavviso minimo di 30 giorni (90 giorni se è disabile). Non è tenuto ad alcun preavviso in presenza di un giustificato motivo;
- il luogo della prestazione (domicilio, residenza, hub aziendale, ecc.)
- la fornitura (eventuale) di attrezzature di lavoro (notebook, stampante, connessione di rete, ecc.). In questo caso la manutenzione delle stesse resta a carico dell'azienda;
- il riferimento alla normativa applicabile. In proposito va detto che il rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla normativa in vigore per il personale che presti la propria attività con la modalità tradizionale;
- la collocazione delle ore nella giornata e nella settimana di smart work;
- le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
- l’obbligo di riservatezza e privacy. Il riferimento è ai dati e alle informazioni aziendali in possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale;
- la facoltà di recesso dell’azienda e del lavoratore.
Infine dal 1° Settembre 2022 i datori di lavoro (sia pubblici che privati) hanno l'obbligo di inoltrare al Ministero del Lavoro - entro il termine di 5 giorni - questa
contenente i nominativi dei dipendenti che operano con la modalità del lavoro agile. La procedura è disponibile sul portale Servizi Lavoro, che prevede l'accesso con Spid o Carta di identità elettronica.