Istanza conversione pignoramento immobiliare fac simile

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 10/06/2021
Formati
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Descrizione

Da questa scheda si possono scaricare alcuni fac simile di istanza di conversione del pignoramento immobiliare, in altri termini dei modelli con cui si chiede al Giudice dell'Esecuzione Immobiliare di determinare, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., la somma da sostituire all'immobile pignorato.

Conversione del pignoramento immobiliare: in cosa consiste

Si tratta fondamentalmente di una procedura attraverso la quale il debitore chiede al Tribunale di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto ai creditori - comprensivo del capitale e degli interessi - e alle spese di esecuzione (art. 495 Codice di procedura civile). Non è necessaria l'assistenza di un legale.

La somma da sostituire ai beni pignorati è stabilita dal Giudice attraverso una ordinanza emessa entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Quando le cose pignorate sono costituite da beni immobili o cose mobili, il Giudice attraverso l'ordinanza dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

Istanza di conversione del pignoramento immobiliare: requisiti per la presentazione

Innanzitutto ai fini della presentazione dell'istanza è necessario che non siano state ordinate la vendita o l’assegnazione dei beni oggetto del pignoramento.

Inoltre è necessario che il debitore, unitamente all'istanza, depositi presso la Cancelleria - a titolo di cauzione - un assegno circolare non trasferibile intestato al Cancelliere del Tribunale di competenza per un importo pari a 1/6 del valore del credito per cui è stato eseguito il pignoramento.

Se risultano eventuali versamenti già effettuati (occorrono prove documentali), i relativi importi possono essere dedotti dal totale del debito. La somma viene depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal Giudice.

L'Istanza va presentata presso la Cancelleria delle esecuzioni mobiliari o delle esecuzioni immobiliari del Tribunale competente, oppure presso la Cancelleria del luogo in cui il pignoramento va eseguito.

Conversione pignoramento immobiliare e pagamento a rate

Se le cose pignorate sono costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice può - in presenza di giustificati motivi - concedere al pignorato una rateizzazione in (massimo) 48 rate mensili dell'importo a debito maggiorato degli interessi. In una simile ipotesi sarebbe il giudice a provvedere, ogni 6 mesi, a stornare gli importi riscossi in favore dei creditori pignoranti.

In caso di richiesta di rateizzazione del pagamento è necessario presentare la documentazione comprovante i giustificati motivi (situazione economica o altro). 

Se il debitore omette di versare la rata o la versa con un ritardo superiore a 30 giorni, non solo perde il beneficio della rateizzazione, ma va incontro alla immediata vendita dei beni se a pronunciarsi in tal senso è il Giudice su istanza dei creditori.

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