Il pignoramento: cos’è e come evitarlo

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 23/05/2016

Se il debitore non può o non vuole saldare il proprio e dall'altra parte il creditore non riesce, nonostante i ripetuti solleciti, a recuperare i soldi a cui ha diritto, è inevitabile che prima o poi si arrivi al pignoramento, l'atto con il quale ha di fatto inizio l'espropriazione forzata dei beni del debitore. In pratica attraverso il pignoramento il creditore cerca di recuperare quanto gli spetta rivalendosi sui beni mobili, immobili o sullo stipendio o pensione del debitore. Ma vediammo passo passo come si giunge a questa situazione.

Lettere di sollecito e costituzione in mora

Specie se il mancato pagamento è legato ad una situazione di obiettiva e sopraggiunta difficoltà del debitore (perdita del posto di lavoro, ecc.), non è raro che il creditore si mostri disponibile ad una composizione bonaria della questione, accettando una transazione del debito (leggi “Come si scrive un atto di transazione”) o un suo frazionamento in "enne" rate così da alleggerire l'impegno finanziario del proprio debitore.

Se invece il creditore dovesse intuire da subito che il proprio cliente sin dall'inizio era consapevole del fatto di non poter o di non voler saldare il proprio debito, allora è probabile che cerchi di sollecitarne il pagamento inviandogli una lettera di invito a pagare entro un certo termine o direttamente un avviso di costituzione in mora lo stesso ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile. Sul portale Moduli.it è possibile scaricare gratuitamente e adattare alle proprie specifiche esigenze la lettera di sollecito pagamento fattura, il fac simile di sollecito di pagamento fattura con riserva applicazione interessi moratori o la lettera-tipo per la costituzione in mora. Maggiori dettagli circa l’utilizzo di questi modelli, sono reperibili in questi articoli:
- “Come sollecitare il pagamento di una fattura”;
- "La lettera di messa in mora".

Come detto per il debitore non rispondere a queste lettere e non prendere posizioni immediate nei confronti del creditore equivale ad incentivare quest’ultimo all’avvio di tutte quelle procedure finalizzate al recupero delle somme dovute, fino ad aggredire i suoi beni mobili ed immobili, tramite il pignoramento.

Decreto ingiuntivo, atto di precetto e pignoramento

La prima di queste procedure è quella finalizzata all’ottenimento di un decreto ingiuntivo. Si tratta di un atto con cui l’autorità giudiziaria (Tribunale o Giudice di Pace), per conto del creditore, intima al debitore il pagamento della somma dovuta entro e non oltre 40 giorni dalla data di notifica della comunicazione. Per ottenere un decreto ingiuntivo occorre rivolgersi ad un avvocato.

In seguito al ricevimento del decreto ingiuntivo il debitore ha tre possibilità da valutare: opporsi al decreto, indicare una soluzione transattiva (se il creditore è una banca può avanzare una proposta di chiusura a "saldo e stralcio") o non fare niente. Qualora il soggetto debitore scelga la terza opzione deve prepararsi a ricevere l’atto di precetto: un ulteriore avviso che impone di saldare il debito, le spese legali e quelle moratorie entro 10 giorni dalla data di ricevimento. Anche in questo caso il debitore può opporsi, presentare una soluzione transattiva o al solito restare inerte.

Nel caso in cui entrambe le notifiche non abbiano sortito alcun effetto, si arriva al pignoramento, l'atto con cui si inizia l'espropriazione forzata. Sebbene sia possibile in qualsiasi momento avanzare risoluzioni bonarie, è opportuno che il debitore corra ai ripari il prima possibile, così da non dover pagare anche gli interessi di mora e le spese legali e, soprattutto, assicurarsi una ragionevole probabilità di accoglimento di una eventuale proposta transattiva.

Il pignoramento

Il pignoramento è un'azione giudiziaria che permette in pratica al creditore di acquisire i beni del debitore che si rifiuta di pagare. Come si è visto per chiedere e ottenere un pignoramento bisogna disporre di un titolo esecutivo, ossia un decreto ingiuntivo. Ma sono titoli esecutivi anche la cambiale, l'assegno, la cartella esattoriale e perfino la sentenza di separazione.

Il pignoramento deve rispettare delle tempistiche determinate: esso non può avvenire prima che siano trascorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell’atto di precetto e oltre 90 (novanta) giorni dal ricevimento dello stesso. Superato questo termine il creditore dovrà nuovamente dare avvio all’intera procedura.

Con l’avvio del pignoramento l'ufficiale giudiziario redige in pratica un verbale che riporta la descrizione di tutte le cose pignorate, il loro stato e il presumibile valore di realizzo. Chiaramente l'Ufficiale giudiziario concentrerà la sua attenzione su quelle cose che considera di più facile e pronta liquidazione. Qualora l’ufficiale giudiziario includa nel proprio verbale beni che non risultano di proprietà del debitore, il vero proprietario può presentare ricorso contro il responsabile del pignoramento e rivendicare il diritto di proprietà.

Il debitore può evitare il pignoramento nel caso in cui versi nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma dovuta (spese incluse). Può altresì liberare i beni dal pignoramento chiedendo al Giudice di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto comprensivo di interessi, spese, e spese di esecuzione. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione. In tal senso il debitore, che sia in grado di offrire certe garanzie, può perfino chiedere un pagamento rateale (massimo 36 rate), ma attenzione: se il debitore ritarda anche di soli quindici giorni il pagamento della rata, le somme eventualmente versate rientreranno fra i beni pignorati e messi immediatamente in vendita.

Pignoramento mobiliare e immobiliare

Si distingue il pignoramento mobiliare da quello immobiliare. Il pignoramento beni mobili consiste nel porre un vincolo di non disponibilità sui beni del debitore (televisore, computer, quadri, preziosi, ecc.), al fine di rivenderli e ricavare da essi una somma di denaro equivalente a quella che spetta al creditore. Il pignoramento può riguardare anche le cose mobili presenti in un immobile non di proprietà del debitore, ma presso il quale egli abbia comunque la residenza.

Il pignoramento beni immobili permette, se il debitore è intestatario di uno o più beni immobili, di pignorare e vendere all'asta il bene per soddisfare il credito. Si comincia con un atto, trascritto nei registri immobiliari, con cui si ingiunge al debitore di non compiere atti dispositivi di quel determinato immobile (vendita, locazione). Si tratta di una procedura più lunga e complessa rispetto al pignoramento beni mobili, ma sicuramente più efficace.

Qualora i beni, siano essi mobili o immobili, non siano sufficienti per sanare il debito, l’ufficiale giudiziario può contattare l’anagrafe tributaria e richiedere l’elenco dei beni posseduti; altrimenti al debitore viene richiesto di fornire le informazioni e gli indirizzi presso i quali l’ufficiale giudiziario potrà rinvenire altri beni pignorabili. Questi ha 15 (quindici) giorni per rispondere, al termine dei quali sarà disposta una sanzione penale, valida anche nel caso in cui egli fornisca una dichiarazione falsa.

Qualora il debitore possegga un determinato bene mobile o immobile in comproprietà, l’ufficiale giudiziario può comunque procedere al pignoramento di tale bene.

Come potrai ben immaginare, non è raro che in queste situazioni si verifichino reazioni forti ed inaspettate, da parte dei debitori. Per questo motivo l’ufficiale giudiziario che ha il compito di procedere al pignoramento può richiedere di essere accompagnato da uno o più ufficiali di pubblica sicurezza.

Nel caso in cui il soggetto debitore sia un imprenditore commerciale, vengono attuate delle procedure specifiche che impongono a quest’ultimo di fornire le indicazioni all’ufficiale giudiziario circa il luogo dove sono archiviate le scritture contabili relative alla sua attività; in seguito verrà nominato un professionista abilitato (sia esso un avvocato, un commercialista o un notaio) che lo affianchi nell’individuazione degli oggetti pignorabili.

Pignoramento presso terzi

Chiedere il pignoramento presso terzi, significa in buona sostanza rivalersi sullo stipendio, sulla pensione, sul Tfr oppure sulle somme depositate sul conto corrente del debitore, ma eventualmente anche sul fitto che quest’ultimo riscuote grazie ad un immobile di proprietà. E’ la soluzione di gran lunga preferibile dal creditore in considerazione dell’estrema efficacia di tale procedura.

Chiaramente non può essere pignorato l'intero stipendio o l'intera pensione. Così per quanto riguarda le pensioni, la legge stabilisce che la parte assolutamente impignorabile è pari all'importo corrispondente all’assegno sociale (per il 2015 è pari a 448,42 €) aumentato della metà. Questo significa che il pignoramento può riguardare solo la parte eccedente la soglia di 672,76 e comunque nella misura massima di 1/5. Per fare un esempio, se il debitore percepisce una pensione di 1.200 €, il creditore potrà al massimo pignorare un quinto di 527,22, ossia 105,44 €.

Con riferimento al pignoramento del conto corrente, invece, la legge prevede che le somme versate a titolo di stipendio, salario, tfr, indennità di disoccupazione o pensione, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; se invece l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge. Così se l'assegno è pari a 1.300 euro, il pignoramento può applicarsi solo sulla parte eccedente l'importo di 672,76 €, ossia 624,24 €. Quindi l'importo massimo pignorabile è 124,85 € (1/5).

Beni impignorabili

È sbagliato pensare che il pignoramento di beni mobili ed immobili preveda lo sgombro di tutti gli oggetti che arredano la casa, un po’ come sei solito vedere nei film. Ci sono, infatti, delle notevoli differenze tra ciò che è possibile sottrarre alla disponibilità del debitore e ciò che è assolutamente impignorabile. L’intento del legislatore, infatti, è quello di assicurare al debitore e alla sua famiglia un’esistenza dignitosa nel presente e in futuro all’interno della società. Ma vediamo quali beni è possibile pignorare e in quali casi.

Secondo la legge sono considerati beni impignorabili la biancheria da letto, il vestiario, i mobili necessari per la loro sistemazione, una lavatrice e un ferro da stiro, i dispositivi di riscaldamento indispensabili per l’abitazione della famiglia, i tavoli e le sedie che consentono alla famiglia di consumare i pasti insieme, nonché le stoviglie e gli utensili domestici di base per la famiglia, i beni necessari ai membri della famiglia con handicap, gli animali domestici, i beni e i prodotti necessari all’igiene personale e alla manutenzione dei locali e gli strumenti necessari per la manutenzione del giardino.

Sono considerati altresì beni impignorabili i libri ed gli altri beni necessari per il proseguimento degli studi o la formazione professionale del debitore o dei figli a carico, gli oggetti indispensabili per la professione del debitore, ma anche beni che hanno un prevalente valore morale (es. oggetti di culto, fede nuziale).

Infine ci sono i beni impignorabili per natura, come i documenti personali e di identità (carta di identità, carta di soggiorno, tessera di previdenza sociale, bancomat e carte di credito, ecc.), i libretti di assegni, i prodotti medicinali o i buoni pasto.

In determinate condizioni e qualora si abbia la necessità di raggiungere la quota spettante al creditore, si considerano invece pignorabili gli attrezzi e gli oggetti utili al proprietario di un fondo per gestirlo e coltivarlo, così come gli oggetti e i manuali indispensabili all’esercizio di determinate professioni, arti o mestieri.

Il pignoramento: come avviene il pagamento

Dopo aver confiscato i beni del debitore è necessario che l’ufficiale provveda a soddisfare il diritto del creditore. Questa operazione può avvenire attraverso l’adempimento di due differenti istanze: l’istanza di vendita e l’istanza di assegnazione.

La prima presuppone che i beni pignorati al debitore siano venduti a terzi, affinché questo avvenga l’ufficiale giudiziario è tenuto ad abilitarne la vendita con incanto (che avviene tramite un’asta giudiziaria) o senza incanto (che avviene presentando le offerte in maniera privata e segreta). Puoi approfondire l'argomento leggendo “Comprare casa all’asta”, un articolo nel quale vengono indicate le modalità di compravendita di beni immobili messi all’asta. La somma ricavata dalla vendita viene così assegnata dal Giudice al creditore, a titolo di capitale, spese e interessi.

Il creditore, tuttavia, può chiedere al Giudice che anziché procedere alla vendita dei beni del debitore, questi ultimi gli vengano direttamente assegnati, a soddisfazione del proprio credito. Se quei beni hanno un valore superiore al credito, il creditore dovrà rimborsare la differenza al debitore; in caso contrario il creditore potrebbe comunque agire fino al soddisfacimento dell’intera somma a lui spettante.

Se nell’arco di 45 giorni non viene chiesta né l’assegnazione né la vendita, il pignoramento perde la sua efficacia.

Pubblicato il 23/05/2016
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