Modulo inserimento armi in collezione
Descrizione
In questa scheda proponiamo il modulo con cui è possibile richiedere la licenza collezione armi. Il modello messo a disposizione dalla Polizia di Stato è in formato PDF editabile, il che significa che può essere facilmente compilato a video e poi stampato.
Licenza collezione armi: quando richiederla
La richiesta di una licenza collezione di armi va presentata quando si ha l'intenzione di detenere:
- armi comuni da sparo (corte e lunghe), in numero superiore a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 6 classificate sportive). Va precisato che la licenza può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo;
- armi antiche, artistiche o rare, ossia fabbricate prima del 1890, in numero superiore a 8.
La richiesta va presentata al Commissariato di zona, se presente, in Questura o in alternativa alla stazione dei Carabinieri competente per territorio. Queste le modalità:
- consegna a mano (l'ufficio rilascia una ricevuta);
- raccomandata con avviso di ricevimento;
- posata elettronica certificata (PEC).
Si ricorda che per le armi in collezione non è consentito detenere munizioni. La licenza ha carattere permanente, quindi non deve essere rinnovata ogni anno.
Modulo richiesta licenza collezione armi: cosa indicare
Sul modello occorre innanzitutto riportare i dati anagrafici e di recapito (residenza, domicilio, recapito telefonico, e-mail, PEC) del dichiarante.
Chi richiede la licenza collezione di armi deve, inoltre, dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii:
- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 32 (limitatamente alla licenza di cui al precedente punto 3) e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- le generalità delle persone eventualmente conviventi;
- di essere / non essere stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza.
La documentazione da allegare al modulo è la seguente:
- certificazione medica ex art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- due marche da bollo (una da applicare sull’istanza, l’altra sul provvedimento) dell’importo di € 16,00. Quest’ultimo potrà subire variazioni con l’aggiornamento delle tabelle annesse al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
- planimetria locali di detenzione con le indicazioni delle misure di sicurezza adottate.
Nel caso della licenza di collezione di armi antiche, artistiche o rare d’importanza storica occorre allegare anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., concernente l’epoca a cui risalgono le armi, così come previsto dall’art. 47 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S..