Modello U2 Inps: a cosa serve, chi lo rilascia

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 11/07/2023
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Descrizione

Il modello U2 (ex E303) è un documento PDF che l'Inps rilascia alla persona disoccupata che intende recarsi in un altro stato membro dell'UE in cerca di lavoro e serve ad attestare che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni.

Modello U2 Inps: a cosa serve

Marco, disoccupato in Italia, decide di trasferirsi in Germania alla ricerca di un nuovo lavoro. Per conservare il diritto alla NASpI Marco deve, prima della partenza, informare l'Inps e chiedere il rilascio del modello U2, con il quale viene attestato che egli continua ad avere diritto alle prestazioni.

L'Inps, sempre che il lavoratore sia rimasto a disposizione del locale mercato del lavoro per il tempo prescritto di quattro settimane (salvo deroghe), informa Marco degli obblighi da adempiere e rilascia l’attestazione richiesta utilizzando il citato modello U2 (ex E303).

Il modello U2, al pari del modello U3 e del modello U1, vengono definiti “documenti portatili”, in quanto costituiscono certificazioni che l’istituzione competente (in Italia l'Inps) rilascia alla persona interessata la quale, portandoli con sé e presentandoli all’istituzione dell’altro Stato, può dimostrare direttamente quanto attestato. 

Nel modello U2 devono essere indicate le seguenti informazioni:

  • il periodo concesso per l’iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
  • il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto;
  • i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.

A questo punto Marco deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato tedesco, nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti, e presentare all’istituzione di tale Stato il formulario U2.

In definitiva Marco potrà beneficiare delle prestazioni di disoccupazione fino alla data indicata dall'Inps nel riquadro 2 del modello se:

  • si reca in un altro Stato dell’UE per cercarvi un’occupazione;
  • si iscrive come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di tale Stato sottoponendosi alle sue procedure di controllo;
  • si iscrive entro 7 giorni dalla data in cui Lei ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. Se si iscrive successivamente a tale data, le prestazioni saranno erogate soltanto a decorrere dalla data dell’iscrizione;
  • continua a soddisfare le condizioni dello Stato membro che ha lasciato;
  • soddisfa le condizioni dello Stato membro in cui cerca lavoro.

Ricordiamo che l'istituzione dello Stato membro (nell'esempio la Germania) in cui Marco si è recato in cerca di occupazione, deve informare immediatamente l'Inps che rilascia il modello U2 Inps del sopravvenire di una delle seguenti circostanze e a decorrere da quale data. In particolare Marco:

  • ha accettato un’occupazione o ha iniziato un’attività autonoma;
  • percepisce redditi da un’attività diversa da quelle sopra citate;
  • rifiuta un’offerta di lavoro o non aderisce a una convocazione degli uffici del lavoro;
  • rifiuta di partecipare a iniziative di reinserimento al lavoro;
  • presenta un’inabilità al lavoro;
  • non si sottopone alle procedure di controllo;
  • non è a disposizione degli uffici del lavoro.
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