Modello U2 Inps: a cosa serve, chi lo rilascia
Descrizione
Il modello U2 (ex E303) è un documento PDF che l'Inps rilascia alla persona disoccupata che intende recarsi in un altro stato membro dell'UE in cerca di lavoro e serve ad attestare che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni.
Modello U2 Inps: a cosa serve
Marco, disoccupato in Italia, decide di trasferirsi in Germania alla ricerca di un nuovo lavoro. Per conservare il diritto alla NASpI Marco deve, prima della partenza, informare l'Inps e chiedere il rilascio del modello U2, con il quale viene attestato che egli continua ad avere diritto alle prestazioni.
L'Inps, sempre che il lavoratore sia rimasto a disposizione del locale mercato del lavoro per il tempo prescritto di quattro settimane (salvo deroghe), informa Marco degli obblighi da adempiere e rilascia l’attestazione richiesta utilizzando il citato modello U2 (ex E303).
Il modello U2, al pari del modello U3 e del modello U1, vengono definiti “documenti portatili”, in quanto costituiscono certificazioni che l’istituzione competente (in Italia l'Inps) rilascia alla persona interessata la quale, portandoli con sé e presentandoli all’istituzione dell’altro Stato, può dimostrare direttamente quanto attestato.
Nel modello U2 devono essere indicate le seguenti informazioni:
- il periodo concesso per l’iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
- il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto;
- i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.
A questo punto Marco deve iscriversi come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato tedesco, nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti, e presentare all’istituzione di tale Stato il formulario U2.
In definitiva Marco potrà beneficiare delle prestazioni di disoccupazione fino alla data indicata dall'Inps nel riquadro 2 del modello se:
- si reca in un altro Stato dell’UE per cercarvi un’occupazione;
- si iscrive come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di tale Stato sottoponendosi alle sue procedure di controllo;
- si iscrive entro 7 giorni dalla data in cui Lei ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. Se si iscrive successivamente a tale data, le prestazioni saranno erogate soltanto a decorrere dalla data dell’iscrizione;
- continua a soddisfare le condizioni dello Stato membro che ha lasciato;
- soddisfa le condizioni dello Stato membro in cui cerca lavoro.
Ricordiamo che l'istituzione dello Stato membro (nell'esempio la Germania) in cui Marco si è recato in cerca di occupazione, deve informare immediatamente l'Inps che rilascia il modello U2 Inps del sopravvenire di una delle seguenti circostanze e a decorrere da quale data. In particolare Marco:
- ha accettato un’occupazione o ha iniziato un’attività autonoma;
- percepisce redditi da un’attività diversa da quelle sopra citate;
- rifiuta un’offerta di lavoro o non aderisce a una convocazione degli uffici del lavoro;
- rifiuta di partecipare a iniziative di reinserimento al lavoro;
- presenta un’inabilità al lavoro;
- non si sottopone alle procedure di controllo;
- non è a disposizione degli uffici del lavoro.
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