Se percepisco la NASpI posso lavorare part time?
Chi trova lavoro non necessariamente perde la NASpI. In altre parole chi percepisce la NASpI può a determinate condizioni lavorare senza il rischio di perdere l'indennità di disoccupazione. Nello specifico può essere assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a 6 mesi e uno stipendio inferiore a 8.174,00 euro (anno 2023) o può avviare una attività in forma automa a patto di generare un reddito annuo pari o inferiore a 5.500 euro.
Chi percepisce la NASpI
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è il sussidio alla disoccupazione che spetta a quei lavoratori dipendenti, anche con contratto a termine, che hanno perso involontariamente il posto di lavoro (licenziamento o dimissioni per giusta causa).
Per percepire la NASpI occorre dichiarare la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego.
L’articolo 4, comma 15-quater del DL n. 4/2019 ha stabilito che il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986.
Questo ci porta a dire che si considera in "stato di disoccupazione", il soggetto che rilascia la DID e che alternativamente soddisfa uno dei seguenti requisiti:
- non svolge alcuna attività lavorativa;
- svolge un'attività di lavoro dipendente o autonomo con un reddito inferiore ad una certa soglia.
NASpI e lavoro dipendente sono compatibili?
Può conservare lo stato di disoccupazione e avere diritto all'indennità di disoccupazione colui che
- viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato inferiore a 6 mesi
- percepisce un reddito non superiore alla soglia di 8.174 euro.
A tal fine si considera la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF, dunque al netto dei contributi a carico del lavoratore.
Al verificarsi delle condizioni sopra riportate, l'indennità di disoccupazione viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto.
Il percettore della NASpI è tenuto a trasmettere all’INPS una comunicazione relativa all'assunzione entro un mese dall'inizio dell'attività, indicando il reddito annuo previsto.
E' importante rimarcare che il datore di lavoro o - qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione - l’utilizzatore, devono essere diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non devono presentare rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Nel caso in cui il contratto di lavoro subordinato prevede una durata inferiore a 6 mesi, ma un reddito superiore a 8.174 euro annui, l’indennità viene sospesa d’ufficio per tutta la durata del rapporto di lavoro. Si precisa che la sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.
La Naspi non è compatibile con un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, seppur con reddito inferiore a 8.174,00 euro.
NASpI e lavoro autonomo sono compatibili?
Il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione anche nel caso in cui svolga un'attività di lavoro autonomo o avvii una attività imprenditoriale, il cui reddito imponibile ai fini IRPEF sia inferiore alla soglia di 5.500 euro annui.
Fanno eccezione i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del T.U.I.R. sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco, ecc.). Per questi il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è di 8.174 euro annui.
Anche in questo caso il soggetto beneficiario della NASpI deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, o entro un mese dalla domanda di NASpI se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività.
L'indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all'80% dei del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Tale riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Se il percettore NASpI non ha l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, può presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa entro il 31 marzo dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa.
NASpI e contratto a chiamata
Il lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente o a chiamata conserva lo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prevista è inferiore al limite di 8.174 euro annui.
Nel caso in cui detta soglia venga superata, ai fini della sospensione dello stato di disoccupazione, occorre verificare se il contratto prevede o meno l’obbligo di risposta da parte del lavoratore e, dunque, la corresponsione o meno di una indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro. Così nel caso di
- contratto SENZA obbligo di risposta, lo stato di disoccupazione viene sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa e il lavoratore resta disoccupato nei periodi di non lavoro. Se il lavoratore svolge più di 180 giorni continuativi di lavoro effettivo presso il medesimo datore di lavoro decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.174;
- contratto CON obbligo di risposta, lo stato di disoccupazione rimane sospeso per tutto il periodo di durata del contratto nel caso in cui la retribuzione annua prospettiva sia superiore a € 8.174. Se la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente supera i 180 giorni, il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a € 8.174.
Tirocinio e NASpI
Chi svolge un’esperienza di tirocinio (in assenza di rapporti di lavoro) può essere considerato in stato di disoccupazione.
Allo stesso modo, una persona in stato di disoccupazione, che cominci un’esperienza di tirocinio, mantiene lo stato di disoccupazione.
Stesso discorso vale per chi svolge un lavoro di pubblica utilità/lavoro socialmente utile. Anche in questo caso non si può parlare di un vero e proprio rapporto di lavoro.
NASpI e lavoro occasionale
Chi svolge prestazioni occasionali, ai sensi dell’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017, è considerato a tutti gli effetti in stato di disoccupazione, dal momento che i compensi percepiti dal prestatore “non incidono sul suo stato di disoccupato”, per espressa previsione di legge.
Per chi svolge lavori sporadici remunerati tramite il Libretto Famiglia, il limite è stabilito in 5.000 euro di reddito annuo. In questo caso il percettore Naspi non deve effettuare alcuna comunicazione all’INPS in merito alla variazione della propria condizione.