Indennità di disoccupazione e voucher sono compatibili?

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 23/11/2015

Nella circolare n. 170/2015 l’Inps ha reso note le modalità con cui è possibile conservare l’indennità di disoccupazione Naspi pur svolgendo prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, caratterizzate da un sistema di pagamento del compenso attraverso i buoni lavoro (voucher).

Voucher lavoro: cosa sono

I voucher lavoro sono dei buoni di pagamento con i quali è possibile retribuire delle prestazioni lavorative di tipo occasionale e accessorio. Con lavoro occasionale si intende un’attività di tipo non continuativo che generi un reddito annuo non superiore ai 7.000 euro. Qualora la somma salisse al di sopra della soglia consentita, il rapporto di lavoro tra datore e lavoratore diventerebbe subordinato e disciplinato da un contratto ordinario. Al datore di lavoro, inoltre, spetterebbero altresì le sanzioni previste dalla legge.

All’argomento Moduli.it ha dedicato l’articolo: “Voucher lavoro: cosa sono e come funzionano”.

Voucher lavoro: come funzionano

I voucher lavoro occasionale possono avere un valore nominale di 10, 20 o 50 euro. Comprendono la copertura assicurativa (Inail) e previdenziale (Inps) e assicurano al lavoratore, prendendo in esempio il buono orario, quello da 10 euro, una retribuzione netta di 7.50 euro, secondo quanto disposto dal CCNL in riferimento all’importo della retribuzione oraria per le prestazioni di lavoro subordinato.

Voucher lavoro: dove si acquistano

Possono richiedere i voucher lavoro i committenti (famiglie, imprese, enti pubblici) che richiedono prestatori per svolgere qualsiasi tipo di attività, incluse quelle in ambito agricolo (“Voucher in agricoltura, quando si possono utilizzare”).

I voucher possono essere acquistati:
- direttamente on-line, sul sito ufficiale dell'Inps (occorre disporre del PIN dispositivo INPS);
- presso la rete dei tabaccai abilitati. In questo caso è sufficiente esibire la propria Tessera Sanitaria oppure il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
- presso gli sportelli bancari convenzionati, anche in questo caso esibendo tessera sanitaria o codice fiscale;
- in qualunque ufficio postale.

Voucher lavoro: dove si cambiano

I voucher cartacei possono essere cambiati presso un qualsiasi ufficio postale previa esibizione del documento d’Identità. Il lavoratore ha una tempistica di ritiro massima di 12 mesi, oltre i quali non sarà più possibile riscuotere la somma guadagnata.

I voucher telematici, invece, vengono corrisposti al lavoratore tramite l'INPS Card (una carta ricaricabile) o tramite il bonifico, che è possibile cambiare negli uffici postali.

Voucher lavoro: quando sono compatibili con la Naspi

La Naspi, il sussidio di disoccupazione introdotto dal Jobs Act nel maggio scorso, al quale abbiamo dedicato l’articolo: “Naspi, un nuovo sussidio per chi ha perso il lavoro”, è un ammortizzatore sociale dedicato ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro in maniera del tutto involontaria (licenziamento o dimissioni per giusta causa).

Pur ricevendo questo tipo di sostegno al reddito è possibile lavorare, anche se in maniera saltuaria e occasionale, mantenendo comunque un reddito molto basso. L’Inps ne disciplina le modalità nella circolare 170/2015 pubblicata sul sito ufficiale. L’art. 48 del D.lgs n.81 del 2015 attesta, nel secondo comma, che le prestazioni lavorative di tipo occasionale, retribuite attraverso l’uso dei voucher, sono compatibili con le prestazioni di sostegno al reddito a patto che generino compensi inferiori a 3.000 euro per anno civile.

Nel caso in cui venga superata questa somma, che si riduce a 2.000 euro per le prestazioni lavorative svolte nei confronti di un professionista o di un imprenditore, la Naspi potrà comunque essere corrisposta, ma il suo valore si ridurrà in misura pari all'80% del compenso ottenuto dai voucher.Questa riduzione si protrarrà dalla data d’inizio dell’attività lavorativa occasionale fino alla data in cui termina il godimento del sussidio Naspi.

Ipotizzando di aver svolto un’attività lavorativa di tipo occasionale, che ha generato complessivamente un reddito annuo di 6.000 euro, sarà possibile ricevere l’indennità di disoccupazione Naspi, ma con un taglio pari a 4.800 euro, ossia l'80% di 6.000.

Per assicurarsi il ricevimento dell’indennità di disoccupazione Naspi, pur intraprendendo una prestazione lavorativa occasionale, è necessario comunicare all’Inps, tramite l’apposita dichiarazione, l’inizio dell’attività stessa; la dichiarazione deve pervenire all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale entro un mese dall’avvio.

Invece, nel caso in cui l’inizio della prestazione fosse precedente alla richiesta di indennizzo, il lavoratore dovrà comunicare all’Inps il compenso percepito da tale attività.

Pubblicato il 23/11/2015    12 Commenti
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47824 - Redazione
12/12/2016
Davis, non ha diritto all'indennità di disoccupazione.

47809 - lilica david
11/12/2016
Buonasera. Voglio sapere se ho il diritto di ricevere la indennità di disoccupazione dopo aver svolto un lavoro pagato con voucher e se il tempo maturato in questo albergo va considerato come anni di vecchiaia per la pensione

47728 - Luca
05/12/2016
Buongiorno, io mi sono licenziato con verbale di conciliazione il 24/11 e sto ancora aspettando che il mio ex datore di lavoro lo comunichi al centro per l'impiego per poter iniziare la pratica di richiesta del NASPI. Nel frattempo avrei già una possibilità di lavorare ed esser pagato con voucher. Leggendo le ultime righe di questo articolo, potrei cominciare anche subito previa comunicazione all'inps, giusto? Se così fosse in che modo devo comunicarlo? Grazie del tempo dedicato. Porgo cordiali saluti

47421 - Redazione
17/11/2016
Erica, lo svolgimento di lavoro accessorio con pagamento mediante voucher, non fa perdere il diritto all'indennità di disoccupazione.

47408 - Erica
17/11/2016
Salve, vi chiedo gentilmente un parere: Sono occupata con contratto agricolo a tempo determinato, e percepisco l'indennità di disoccupazione agricola. Vorrei licenziarmi per passare ad un altro lavoro che mi è stato proposto, dove però per il primo mese verrei pagata con i voucher. Questi pagamenti per l'inps possono figurare come una sorta di continuità lavorativa, secondo voi? Oppure figurerebbero solo le mie dimissioni volontarie, facendomi perdere così il diritto all'indennità per anno 2016? In attesa di risposta vi ringrazio e vi porgo cordiali saluti Erica

46860 - Redazione
07/10/2016
Luigi, consideri che secondo la legge è considerato disoccupato e dunque ha diritto alla relativa indennità, colui che possiede un reddito da lavoro dipendente inferiore ad 8.000 euro annui o un reddito da lavoro autonomo inferiore a 4.800 euro annui. I compensi percepiti sotto forma di voucher non vanno considerati ai fini del calcolo di dette soglie.

46834 - luigi
06/10/2016
Ciao, questa estate ho lavorato con regolare contratto di tipo stagionale e nel contempo svolgevo un secondo lavoro di tipo occasionale pagato con voucher raggiungendo la soglia limite dei 9.000 euro lordi. Il 5 di settembre ho fatto la domanda di disoccupazione. Le domande sono due: implica qualche riduzione della disoccupazione l'essermi avvicinato a tale soglia? Posso svolgere altre ore lavoro nel periodo della disoccupazione? Oppure il pacchetto ore è esaurito?

44984 - Redazione
06/04/2016
Paolo, può lavorare ed essere remunerato con i voucher senza perdere l'indennità di disoccupazione, ma a patto che non maturi nel corso dell'anno un reddito superiore a 3.000 euro, che si riduce a 2.000 euro se lavora per un professionista o un imprenditore.

44954 - Paolo
05/04/2016
Salve avrei una domanda da farle: se si usufruisce della disoccupazione si può lavorare mediante i voucher?

44741 - Redazione
21/03/2016
Gerardo, premesso che sua moglie è responsabile tanto quanto il suo datore di lavoro per i pagamenti ricevuti "in nero", possiamo dirle che la stessa potrà ricevere i pagamenti mediante voucher senza perdere il diritto alla Naspi, ma per un importo che non potrà essere superiore a 3.000 euro nel corso di un anno. Nel momento in cui sua moglie verrà licenziata non avrà diritto ad alcuna indennità di disoccupazione.


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