Dis Coll 2024: indennità di disoccupazione co.co.co., dottorandi e assegnisti
La DIS-COLL spetta a chi può soddisfare i seguenti requisiti: iscrizione alla Gestione Separata, non pensionato e senza partita IVA, stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda e almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso.
Dis-Coll: cos'è
La Dis Coll è un sussidio di disoccupazione introdotto dal Jobs Act per i lavoratori precari, assunti con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, per gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.
Tutti i potenziali beneficiari devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda. Chi ha una partita IVA, dunque, pur non producendo alcun reddito, deve necessariamente provvedere alla sua chiusura se vuole fare domanda per la Dis Coll.
Dis Coll: soggetti esclusi
Non possono beneficiare di questa indennità
- i pensionati
- i liberi professionisti
- i possessori di partita Iva
- gli amministratori, i sindaci o i revisori di società, le associazioni e gli altri enti con o senza personalità giuridica.
Dis-Coll 2024 requisiti
L'indennità spetta ai lavoratori assunti con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto e agli assegnisti ed ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che siano in grado di soddisfare i seguenti requisiti:
STATO DI DISOCCUPAZIONE
Il lavoratore deve aver perduto involontariamente (per licenziamento, scadenza del contratto, ecc.) la propria occupazione e di conseguenza deve trovarsi in stato di disoccupazione.
E' necessario a tal fine che sia iscritto presso il centro per l'impiego e abbia sottoscritto la DID, dichiarazione immediata disponibilità al lavoro. Può fruirne anche il lavoratore che abbia rassegnato le dimissioni per giusta causa (mancato pagamento delle retribuzioni, molestie sessuali nel luogo di lavoro, mobbing, ecc.), mentre resta escluso colui che ha presentato dimissioni spontanee.
Ricordiamo che la domanda di indennità Dis Coll presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
L’erogazione della prestazione Dis Coll è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego.
ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA CON UN MESE DI CONTRIBUZIONE
Il lavoratore deve aver maturato almeno un mese di contribuzione (e non più tre), nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso (accredito contributivo di una mensilità).
Dis Coll calcolo
L’importo dell’indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile del beneficiario, nel caso in cui tale reddito non superi la soglia di 1.352,19 euro. Tale cifra viene annualmente rivalutata sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Se il reddito medio mensile è superiore a tale soglia, l’indennità Dis Coll è pari al 75% di 1.352,18 euro più una quota pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e i 1.352,19 euro.
Ma a cosa ci si riferisce quando si parla di reddito medio mensile? Il riferimento in pratica è al rapporto fra il reddito imponibile derivante dai rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, maturato nell’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e nell’anno civile precedente, e il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”. Il risultato di questa divisione consente di ottenere l’importo del reddito medio mensile.
L’importo massimo mensile di questa indennità non può in ogni caso superare l'importo di 1.470,99 euro.
L'indennità DIS-COLL si riduce in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal sesto mese o 151° giorno (e non più da 91° giorno) di fruizione della prestazione.
Dis Coll durata
La DIS-COLL viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento e che ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
In pratica per quanto concerne la durata del trattamento, è stato stabilito un raddoppio del tempo di fruizione del sussidio. Ad ogni modo per gli eventi di disoccupazione verificatisi con decorrenza 1° gennaio 2022, la prestazione DIS-COLL non può superare la durata massima di 12 mesi.
Ai titolari Dis-Coll viene riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso.
Così se l’indennità DIS-COLL per l’anno 2023 è pari a 1.335,40 euro, la contribuzione figurativa per lo stesso anno è riconosciuta solo entro il limite di retribuzione di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4 = 1.869,56 euro).
Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall’indennità DIS-COLL è computato ai fini dell’anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Dis Coll: quando e come presentare domanda
Per richiedere l'indennità è necessario presentare una domanda via web attraverso il sito ufficiale dell'Inps. A tal fine occorre essere in possesso dell’identità Spid, della CIE o della CNS. Questo il percorso da compiere:
- “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL - domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”.
In alternativa la domanda può essere fatta tramite Patronato (che ricordiamo offre assistenza gratuita) che può utilizzare il link presente sul Portale dei Patronati al seguente percorso:
- “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.
Dal nostro portale è scaricabile il tutorial per la compilazione del modulo Dis Coll.
E’ importante sottolineare che la domanda Dis Coll deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione dei rapporti di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. Attenzione perchè il mancato rispetto di questo termine comporta automaticamente la perdita del diritto all’ammortizzatore.
Decorrenza dell'indennità
L’indennità di disoccupazione Dis Coll decorre dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione Dis Coll spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Dis Coll: compatibilità con lavoro subordinato e/o autonomo
LAVORO SUBORDINATO
Se il beneficiario dell’indennità Dis Coll sottoscrive un contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a 5 giorni, l’erogazione dell’assegno viene sospesa d’ufficio fino al termine del contratto. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprendere a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Se il beneficiario dell’indennità Dis Coll trova una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni decade dal diritto alla Dis Coll.
LAVORO AUTONOMO
Il beneficiario della Dis Coll che intraprende un'attività lavorativa autonoma, dalla quale deriva un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ossia:
- 8.000 euro annui per lavoro parasubordinato;
- 4.800 euro annui nel caso di lavoro autonomo
deve informare l'Inps entro 30 giorni dall'inizio dell'attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis-Coll, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.
In questo caso la Dis Coll sarà ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Tale riduzione sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la Dis Coll percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
LAVORO OCCASIONALE
Il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all’art. 54 bis disciplina le prestazioni di lavoro occasionali, ossia quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei datori di lavoro, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Tali compensi sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione. Questo significa che chi percepisce la Dis Coll può svolgere prestazioni di lavoro occasionale fino alla soglia dei 5.000 euro per anno civile, senza subire alcuna riduzione dell'indennità. Inoltre entro questi limiti il beneficiario della prestazione Dis Coll non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dall’attività svolta.
Dis Coll: quando si perde
Il beneficiario perde l’assegno di disoccupazione dall’indennità quando:
- perde lo stato di disoccupazione;
- non partecipa regolarmente alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri Per l’Impiego;
- sottoscrive un contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- inizia una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza comunicare all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di Dis Coll, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità Dis Coll.