Duplicato ricevuta bollettino postale smarrito

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 11/09/2020
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Descrizione
Modello in formato PDF con cui è possibile richiedere presso un qualsiasi sportello di Poste Italiane il duplicato ricevuta bollettino postale smarrito. L'operazione ha un costo.

Recupero bollettino postale pagato: quando si rende necessario

Tramite bollettino postale hai provveduto a saldare presso il solito sportello sotto casa la quota trimestrale di abbonamento alla rivista (oppure il canone annuale di abbonamento alla caldaia, la rata del condominio, la quota mensile della palestra, ecc.).
 
Passano alcune settimane e ricevi una lettera di sollecito dalla casa editrice. Vai alla ricerca della ricevuta per poter dimostrare il versamento effettuato, ma non la trovi. Cosa fare in questi casi? Come dimostrare di aver corrisposto quanto dovuto, così da evitare un duplice versamento?
 
Una prima soluzione consiste nel richiedere un duplicato della ricevuta di versamento.

Come recuperare bollettino postale pagato

E' sufficiente compilare e presentare allo sportello il modulo scaricabile da questa scheda. Basta inserire

  • il nominativo del richiedente;
  • la specifica di mittente o destinatario;
  • il numero di conto corrente postale su cui è stato effettuato il versamento;
  • l'importo versato;
  • la data dell'operazione;
  • l'ufficio postale.

Il modulo contiene anche una sezione riservata all'Ufficio Postale.

Queste le condizioni economiche:

  • Copia bollettino pagato ante 01/01/2013 Euro 5,00
  • Copia bollettino pagato post 01/01/2013 Euro 3,00

Se il pagamento è stato effettuato dalla pagina di Poste.it, la ricevuta sarà consultabile dalla sezione Pagamenti/Ricevute dopo il login.

Questo invece il fac simile con cui chiedere il

C'è un'alternativa al duplicato ricevuta bollettino postale smarrito?

Se il versamento è stato effettuato in contanti e non tramite addebito sul conto corrente, ad esempio, è del tutto evidente che non c'è altro modo di fornire la prova del pagamento. E' inutile dire che anche esibire una fattura o una ricevuta rilasciata dal creditore non serve a dimostrare l'avvenuto pagamento.

L'unica alternativa alla richiesta del duplicato, potrebbe essere quella di far valere la prescrizione del credito. In pratica la legge stabilisce un termine entro il quale un soggetto (nel nostro caso la casa editrice, la ditta di caldaie, la palestra, ecc.) può chiederti conto di un pagamento non effettuato. Trascorso questo limite di tempo, il diritto al credito decade. Detto in altri termini il debitore non è più obbligato a pagare.

Detto termine varia a seconda del tipo di credito: così per il canone di affitto il termine è di 5 anni, per i compensi dei professionisti di 3 anni, per le bollette di luce e gas di 2 anni, per le palestre di 1 anno e via discorrendo.

Ma attenzione: se il creditore trasmette al proprio debitore, tramite raccomanda A/R o PEC, una qualsiasi comunicazione (ad es. un sollecito) prima che la prescrizione si sia compiuta, il termine si azzera e comincia nuovamente a decorrere.

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