Rinuncia agevolazione prima casa modello: PDF
Il modulo di autodenuncia decadenza agevolazioni prima casa va trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del luogo in cui è stato registrato il rogito, al fine di evitare di ricevere un avviso di accertamento e dunque essere costretti a pagare le relative sanzioni.
Agevolazioni per acquisto prima casa
Se Paolo acquista un appartamento da Marco, privato, ha la possibilità di versare un’imposta di registro del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile, oltre che pagare imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Gli stessi benefici spettano a Paolo se acquista l'appartamento non da un privato ma da un’azienda che vende in esenzione Iva.
Se, invece, Paolo acquista l'appartamento da un'impresa soggetta a Iva, deve versare l’imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, ma pari al 4% anziché al 10%. In questo caso, inoltre, Paolo paga le imposte di registro, catastale e ipotecaria nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
In ogni caso, l’imposta di registro proporzionale (2%) non può essere di importo inferiore a 1.000 euro.
Per beneficiare di tali agevolazioni, Paolo non deve possedere un altro immobile acquistato con la medesima agevolazione o, se lo possiede, deve venderlo entro 12 mesi dal nuovo acquisto agevolato.
Inoltre, l'appartamento deve trovarsi nel Comune in cui Paolo ha la residenza o dove intende trasferirla entro 18 mesi dall’acquisto.
Paolo ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l'appartamento si trova:
- nel territorio del Comune in cui egli svolge la propria attività
- nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, se Paolo si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro
- nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano, se Paolo è un cittadino italiano emigrato all’estero.
Sul nostro portale sono disponibili i seguenti modelli:
Decadenza agevolazioni prima casa: quando si verifica
Paolo - quale acquirente - perde le agevolazioni fiscali di cui ha beneficato in sede di acquisto se:
- l'appartamento viene venduto prima del trascorrere dei 5 anni dalla data di acquisto, a meno che nel frattempo non riacquisti un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire ad abitazione principale;
- non ha trasferito la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile entro i 18 mesi dall’acquisto;
- entro i 12 mesi dall’acquisto del nuovo immobile non ha provveduto a vendere quello già posseduto, acquistato con le agevolazioni "prima casa".
Ma quali sono le conseguenze in questi casi? In caso di decadenza agevolazioni prima casa, l'acquirente è tenuto a:
- pagare la differenza tra l’imposta di registro in misura ordinaria e le imposte corrisposte per l’atto di trasferimento, più una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e i relativi interessi di mora;
- pagare - se la cessione è soggetta a IVA - la differenza d’imposta non versata, più una sanzione pari al 30% della differenza medesima con l'aggiunta dei relativi interessi di mora.
Decadenza agevolazioni proma casa: come evitare le sanzioni
Supponiamo che Paolo non abbia la possibilità di effettuare il trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi dall'acquisto dell'appartamento. Come detto in un simile caso Paolo finirà per perdere le agevolazioni di cui ha beneficiato, tuttavia avrà la possibilità di evitare la sanzione del 30%, revocando la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto e chiedendo la riliquidazione dell’imposta.
Nel concreto per evitare la sanzione Paolo dovrà presentare all’ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale l’atto è stato registrato - prima che il termine di 18 mesi sia trascorso - il modulo autodenuncia decadenza agevolazioni prima casa presente in questa scheda. L'Agenzia delle Entrate a questo punto provvederà a ricalcolare l'imposta con l'aggiunta degli interessi a decorrere dalla data di stipula dell’atto, ma senza l'applicazione della sanzione del 30%.
E se Paolo lasciasse trascorrere il termine di 18 mesi? In questo caso Paolo avrebbe comunque una possibilità: ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso, a condizione però che non gli sia già stato notificato un avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate a questo punto provvederebbe alla riliquidazione dell’imposta e all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta.
Sopponiamo ora che Paolo decida di rivendere l'appartamento acquistato con i benefici “prima casa”, prima che sia decorso il termine di 5 anni. Come detto Paolo può non perdere le agevolazioni di cui ha goduto se entro un anno, riacquista un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale.
Tuttavia se questa operazione di riacquisto non si concretizza per una qualsiasi ragione, Paolo ha la possibilità di evitare le sanzioni presentando - prima che l'anno sia decorso - un'istanza all'Agenzia delle Entrate con la quale manifestare la propria intenzione di non voler acquistare un’altra abitazione. L'ufficio dell'AE provvederà quindi a ricalcolare l'imposta e ad applicare i relativi interessi.
E se Paolo lasciasse trascorrere l'anno senza comunicare alcunché? In questo caso Paolo avrebbe comunque l'opportunità di pagare le sanzioni in misura ridotta ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso. Anche in questo caso, tuttavia, è fondamentale che egli non abbia già ricevuto un atto di liquidazione o un avviso di accertamento.
Modulo autodenuncia decadenza agevolazioni prima casa: fac simile
Ufficio Agenzia delle Entrate di
__________________________
(ufficio dove è stato registrato il rogito)
DICHIARAZIONE DI INTENTI: RINUNCIA AL BENEFICIO “PRIMA CASA”. RICHIESTA DI RILIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO.
Il/La sottoscritto_ ___________________ nato/a a _________________ il __/__/______
residente a _________________ in ____________________ CF: __________________
Tel. ________________ E-mail _________________ PEC: _______________________
PREMESSO CHE
in data __/__/______ ha acquistato l’immobile nel comune di ___________________ in _______________, individuato catastalmente al foglio/mappale/particella/subalterno ____________________;
ha richiesto, al momento del rogito, la concessione dei benefici fiscali “prima casa”, ai fini della liquidazione dell'imposta di registro con aliquota al 2% (anziché del 9%);
ha assunto l’impegno, al momento del rogito, di spostare la propria residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
PRESO ATTO CHE
per motivi legati a ________________ non riuscirà a trasferire la residenza nel comune di ______________ prima del decorso dei 18 mesi
al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni pecuniarie
COMUNICA CHE
intende revocare la dichiarazione formulata nell’atto di acquisto dell’immobile ai fini dell'agevolazione “prima casa” e chiedere contestualmente la riliquidazione dell’imposta di registro, così come previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 105/E del 31 ottobre 2011.
Si prega di inviare l'avviso contenente la riliquidazione dell'imposta dovuta ed il calcolo degli interessi legali, al seguente indirizzo: _______________________
Distinti saluti.
Luogo e data
Firma
Foto
Pixabay