Modello chiusura conto deposito per modifiche unilaterali del contratto

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 19/04/2023
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Descrizione

Fac simile con cui il titolare di un conto deposito comunica il recesso dal contratto per il fatto di aver ricevuto dalla banca un avviso di modifica delle condizioni contrattuali (tasso di interesse, valuta, spese di tenuta conto, ecc.).

Modifiche unilaterali del contratto di conto deposito

Il contratto di deposito può essere modificato in qualsiasi momento dalla banca o dall'istituto finanziario a condizione di inviare preventivamente una comunicazione al cliente, di spiegare le motivazioni che ne sono alla base e di specificare la data di entrata in vigore delle nuove condizioni.

In particolare:

  • la facoltà di modifica unilaterale deve essere specificata nel contratto e approvata dal cliente;
  • il cliente deve essere informato delle modifiche con un preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o attraverso altra modalità precedentemente accettata dal cliente stesso;
  • le comunicazioni con cui gli istituti informano la propria clientela devono riportare in modo evidente la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”;
  • è necessario specificare nella lettera inviata al cliente il motivo che giustifica le modifiche proposte.
Le modifiche peggiorative adottate senza rispettare tali condizioni sono da considerarsi inefficaci.

Il cliente che non accetta le modifiche proposte dall'istituto, può recedere dal contratto e chiedere la chiusura del conto deposito senza che gli sia addebitato alcun costo o penale.

Scaduto il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che il cliente abbia manifestato alcun intento, le nuove condizioni si considerano approvate e producono effetti dalla data indicata nella “Proposta  di modifica unilaterale del contratto”.

Se il cliente ritiene che le regole su esposte non siano state rispettate, può presentare un formale reclamo. Dal nostro portale è possibile scaricare un

Le banche e gli intermediari finanziari devono fornire una risposta alla clientela entro 30 giorni. Nel caso in cui l’intermediario non risponda o la risposta non sia ritenuta soddisfacente, il cliente può presentare un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.

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