Comunicazione INPS variazione assegni familiari
Se si verificava una variazione nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta o godimento degli assegni familiari Inps (ANF) era necessario informare il proprio datore di lavoro oppure l’ufficio provinciale Inps entro 30 giorni, inviando questo modulo di richiesta di variazione nucleo familiare (SR31 - INPS). Per essere valido, il modello doveva essere compilato specificando la tipologia di variazione che aveva interessato il nucleo familiare.
Ricordiamo che l'assegno al nucleo familiare (ANF) era una forma di sostegno erogato dall’Inps con lo scopo di tutelare i lavoratori dipendenti e i pensionati da lavoro dipendente con famiglie numerose e redditi inferiori a quelli determinati annualmente dall’Istituto stesso.
Abbiamo non a caso utilizzare il verbo al passato in quanto dal 1 Gennaio 2022 è entrato in vigore il nuovo Assegno unico Inps per i figli a carico.
Assegni familiari Inps: quando comunicare la variazione del nucleo familiare
Ecco quali erano i principali casi che generavano l’esigenza di comunicare la variazione del nucleo familiare:
- presenza di figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
- presenza di figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- presenza di figli del coniuge nati dalla precedente unione;
- presenza di nipoti in linea retta a carico dei nonni;
- presenza di fratelli, sorelle o nipoti orfani di entrambi i genitori che non avevano diritto a ricevere la pensione per i superstiti;
- presenza di familiari maggiorenni inabili che non erano in possesso dei documenti attestanti l’inabilità al 100%;
- presenza dei familiari di un cittadino italiano, comunitario o extracomunitario con permesso di soggiorno, residenti all’estero;
- presenza di figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, che facevano parte di famiglie numerose, ovvero nuclei familiari con almeno 4 figli (di età inferiore ai 26 anni).
Al verificarsi, dunque, di una qualsiasi di queste circostanze, occorreva presentare al datore di lavoro o alla sede Inps competente nel territorio il modulo di richiesta di variazione nucleo familiare. Nel modello era indispensabile indicare:
- i dati anagrafici del richiedente;
- i dati anagrafici e gli altri dati relativi alla composizione del nucleo familiare;
- i dati relativi ai redditi conseguiti dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare, se la variazione aveva determinato una modifica del reddito del nucleo.
Documenti da allegare al modulo di richiesta variazione ANF
In relazione alle specifiche situazioni occorre allegare alla domanda una dichiarazione di responsabilità, ossia una dichiarazione sostitutiva (di certificazione o di atto di notorietà) che doveva essere sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale o accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento. Vediamo in particolare quali erano i documenti da allegare.
Per inserire nel nucleo familiare figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, occorreva che il richiedente redigesse una dichiarazione di responsabilità o allegasse alla domanda di variazione le relative sentenze.
Qualora, invece, il richiedente fosse stato abbandonato dal coniuge, era necessario accompagnare la domanda di variazione del nucleo familiare con la documentazione prodotta dall'Autorità giudiziaria o da un’altra Pubblica Autorità.
Per inserire nel nucleo familiare i figli del coniuge nati da precedente matrimonio e i figli naturali (propri o del proprio coniuge) riconosciuti dall'altro genitore, occorreva che il richiedente redigesse un’autocertificazione o producesse un certificato attestante i dati anagrafici dei figli e la situazione dell'ex coniuge o dell'altro genitore. Il tutto doveva essere allegato alla domanda di variazione del nucleo familiare.
Anche l’annessione di fratelli e sorelle o nipoti orfani di entrambi i genitori doveva essere esplicitata dal richiedente producendo una certificazione sostitutiva di certificazione nella quale descrivere la condizione dei nuovi membri e specificare i dati anagrafici dei genitori defunti, nonché l’attività lavorativa che svolgevano prima del decesso.
Per aggiungere al nucleo i familiari di un cittadino italiano, comunitario o extracomunitario con regolare permesso di soggiorno, che risiedevano all'estero, bisognava seguire una procedura diversa a seconda della nazionalità del richiedente. Qualora il richiedente era un cittadino italiano bastava allegare la dichiarazione di responsabilità che descriva la composizione del nucleo familiare residente all'estero.
Se, invece, il richiedente era un cittadino comunitario, occorreva allegare alla domanda di variazione del nucleo familiare il formulario E401; mentre se il richiedente era un cittadino extracomunitario che risiedeva in Italia e riceveva versamenti previdenziali da almeno due Stati membri dell'Unione Europea, alla domanda di variazione del nucleo familiare occorreva allegare l'autocertificazione di residenza e il formulario E205.
Infine, se il richiedente era un cittadino proveniente da uno stato straniero convenzionato, bisognava allegare alla domanda di variazione del nucleo familiare, le certificazioni valide secondo la legge locale, che dovevano essere tradotte e convalidate dal Consolato italiano.
Per annettere i nipoti minorenni al nucleo familiare dei nonni, invece, occorreva dimostrare:
- la naturale discendenza in linea retta dei nipoti;
- che il mantenimento avveniva in maniera continuativa e abituale;
- che i genitori non potevano provvedere al mantenimento dei figli dato che non possedevano redditi di alcun tipo;
- che non si richiedeva lo stesso trattamento anche al nucleo familiare degli eventuali altri ascendenti.
Infine, per includere nel nucleo familiare anche i figli o equiparati (studenti o apprendisti) di età compresa tra i 18 e i 21 anni, in famiglie con più di tre figli, di età inferiore a 26 anni, occorreva presentare questa domanda di variazione del nucleo familiare allegando anche il modulo per il riconoscimento di nucleo familiare numeroso (ANF/NN) e l’autocertificazione del richiedente nella quale si attestava la frequenza scolastica o qualifica di apprendista. In alternativa era possibile presentare il certificato di frequenza scolastica o universitaria oppure il formulario E402.
Qualora il figlio risiedeva in uno stato dell’Unione Europea, invece, era necessario allegare una copia del contratto di apprendistato o il formulario E403.