Permesso provvisorio di guida per smarrimento patente: PDF, WORD

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 06/06/2022
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Il permesso provvisorio di guida rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza (Polizia di Stato / Carabinieri) a seguito di denuncia smarrimento patente.  

Permesso di guida provvisorio per smarrimento patente

Il permesso provvisorio di guida è un documento rilasciato dalle forze dell'ordine a colui che denuncia lo smarrimento patente oppure il suo furto o distruzione. Consente in buona sostanza di circolare con il proprio mezzo in attesa che venga rilasciato il duplicato della patente di guida.

Riteniamo sia utile ricordare che dal momento del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente di cui si è denunciato lo smarrimento (o la distruzione), non è più valida, quindi, in caso di ritrovamento o restituzione, deve essere assolutamente distrutta.

In merito al rilascio di una nuova patente, occorre precisare che la procedura varia in funzione della duplicabilità o meno del documento.

A verificarlo sono gli stessi agenti che raccolgono la denuncia, anche se la stessa possibilità è concessa agli stessi cittadini attraverso il portale dell'automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it), sezione "Accesso ai servizi" > "Verifica duplicabilità patente". Chiaramente occorre autenticarsi tramite SPID o CIE (carta di identità elettronica).

Se la patente è duplicabile basterà consegnare alle forze dell'ordine due foto formato tessera ed effettuare il pagamento del bollettino PagoPA per la tariffa "2E - DUPLICATO PATENTE PER SMARRIMENTO, SOTTRAZIONE, DISTRUZIONE" (c/c 9001 €10,20). La nuova patente arriverà per posta entro 45 giorni dalla denuncia.

Se, entro tale termine, il duplicato della patente non dovesse giungere alla residenza del titolare, quest’ultimo dovrà telefonare al numero verde 800/232323, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14,00 e dalle 14,30 alle 17,30. In alternativa l'interessato può scrivere all'indirizzo uco.dgmot@mit.gov.it.

Se invece la patente non risulta duplicabile l'automobilista dovrà recarsi presso la Motorizzazione Civile e richiedere il duplicato presentando:

  • il modello TT 2112;
  • la denuncia di smarrimento;
  • un documento di identità in corso di validità;
  • n. 2 fototessere;
  • la ricevuta del versamento di € 10,20 sul conto corrente n. 9001.
Per tale pratica è possibile anche delegare una terza persona: un amico, un familiare, un collega d'ufficio, ecc. In questo caso la persona delegata dovrà recarsi presso lo sportello territoriale della Motorizzazione con un proprio documento di identità in corso di validità e con la delega patente sottoscritta dal delegante.

Permesso di guida provvisorio: contenuti e copie

Sul permesso di guida provvisorio devono essere riportati, a macchina o in stampatello, i dati anagrafici e i recapiti del denunciante e titolare della patente di guida, oltre che gli estremi del documento. Su di essa deve inoltre essere apposta una fotografia formato tessera su sfondo bianco (4,2 x 4,2 cm) autenticata mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento. La fotografia deve essere incollata e non spillata e su di essa non devono essere apposti timbri o diciture.

Su tale documento, infine, deve essere specificato che il soggetto, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 104, è autorizzato a condurre veicoli di cui alla patente di categoria indicata nella denuncia di smarrimento, per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di rilascio del permesso oppure fino al ricevimento del duplicato purché munito di idoneo documento di riconoscimento.

Il permesso di guida provvisorio deve essere compilato in triplice copia:

  • la prima, consegnata al denunciante priva di fotografia, vale come permesso provvisorio di guida ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DPR 9 marzo 2000, n. 104;
  • la seconda copia, che deve essere trasmessa entro sette giorni all’Ufficio Centrale Operativo Motorizzazione, Casella postale aperta, 00162 Roma Nomentano, vale come comunicazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del DPR 9 marzo 2000, n. 104;
  • la terza copia va tenuta agli atti dell’Ufficio che ha ricevuto la denuncia.
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