Assicurazione fondo di garanzia per agenzie di viaggio
Il fondo di garanzia per agenzie viaggio è uno strumento che ha come fine quello di tutelare il turista nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore, sia per i contratti di pacchetto turistico da svolgersi all’estero, sia per quelli da svolgersi in Italia. Ricordiamo che il vecchio Fondo di Garanzia, costituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, dal 30 giugno 2016 ha cessato di esistere.
Pacchetto turistico acquistato prima del 1° Luglio 2016
Quanti di noi pianificano le proprie vacanze scovando tra le tante offerte presenti sulla rete, dalle più economiche alle extra-lusso. Certo il fai-da-te richiede conoscenza, esperienza e anche un pizzico di fortuna, ma il risparmio in alcuni casi può essere consistente.
Per contro ci sono altri che non hanno la pazienza di documentarsi e soprattutto non amano sorprese e preferiscono pianificare nei dettagli le proprie ferie affidandosi ad una agenzia viaggi o ad un tour operator. Ma cosa succede se dopo aver pianificato la nostra vacanza e averne corrisposto il prezzo, l'agenzia viaggi o il tour operator viene dichiarato insolvente o fallito?
Fino a qualche anno fa esisteva il Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. n. 111/1995), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un Fondo che consentiva, in caso di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore del viaggio, il rimborso al turista del prezzo versato, oltre che il suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo permetteva anche di fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze (epidemie, guerriglie, eventi catastrofici, ecc.) o di situazioni imputabili al comportamento dell’organizzatore.
Presupposto necessario per l’intervento del Fondo è che sussistesse un nesso di causalità tra l’insolvenza o il fallimento del venditore ed il mancato o parziale godimento del pacchetto turistico.
Il Fondo naturalmente interveniva soltanto nel caso in cui l'operatore turistico fosse stato in possesso di regolare licenza rilasciata dall’autorità competente. Dunque non interveniva nel caso in cui il viaggio fosse stato organizzato autonomamente dal turista o fosse stato venduto da operatori non in possesso di regolare autorizzazione.
Pacchetto turistico acquistato dopo il 1° Luglio 2016
Come detto in premessa il Fondo di Garanzia costituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, dal 30 giugno 2016 ha cessato di esistere. Dal primo luglio 2016, dunque, le agenzie di viaggio ed i Tour Operator hanno l’obbligo di dotarsi di sistemi di garanzia per tutelare i propri clienti. La finalità è la stessa:
- rimborsare al cliente il prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico;
- assicura il suo rientro a casa.
Anche in questo caso la garanzia si applica sui "pacchetti turistici" (art. 34 D.Lgs. 79/2011 - Codice del Turismo), che hanno ad oggetto le vacanze tutto compreso, i viaggi itineranti, le crociere turistiche, risultanti cioè dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio.
Questo significa che la garanzia non interviene quando il turista non acquista un pacchetto turistico, ma il solo volo o la sola sistemazione in albergo. Così come non interviene se la questione riguarda ad esempio l’inadempimento contrattuale dell’organizzatore o dell’intermediario, come ad esempio sistemazione in albergo diversa da quella concordata, qualità dei servizi erogati scadente, ecc. In questi casi il turista può tutelare i propri diritti anche attraverso l'utilizzo della seguente modulistica:
- lettera reclamo Tour Operator;
- modulo reclamo agenzia viaggi;
- fac simile richiesta risarcimento danni da vacanza rovinata;
- modulo disdetta viaggio per aumento prezzo;
- modulo disdetta viaggio per modifica condizioni contrattuali;
- modulo disdetta viaggio causa forza maggiore.
E' chiaro che la sostituzione del Fondo con polizze assicurative o garanzie bancarie comporta un maggior esborso per le agenzie di viaggio, che potrebbe riversarsi sul prezzo del pacchetto turistico. L'invito, pertanto, è di verificare sempre con molta attenzione come tutto questo va ad incidere sul costo del pacchetto.