Ricorso sospensione patente: PDF editabile
Fac simile con cui proporre ricorso al Giudice di Pace contro la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, superamento del limiti di velocità di oltre 40 km/h, circolazione contromano, omissione di soccorso, incidente stradale con lesioni colpose, ecc.
Quando ricorre la sospensione della patente
Per talune violazioni il Codice della Strada prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato. In simili casi la patente viene ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. L'agente contestualmente rilascia un permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
Ma quando è prevista la sospensione della patente? Le violazioni che comportano una simile sanzione accessoria sono diverse: guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, omissione di soccorso in caso di incidente stradale con feriti, circolazione con veicolo posto sotto sequestro, superamento velocità di oltre 40 km/h, guida con patente non idonea, incidente stradale con lesioni colpose, circolazione contromano, sorpasso vietato, falsificazione o contraffazione dei documenti assicurativi, provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e via discorrendo.
In caso di infrazione che comporta la sospensione della patente, la copia del verbale viene trasmessa, nel termine di 5 giorni, dalle forze dell'ordine al Prefetto del luogo in cui è stata rilevata l'infrazione. La persona a cui è stata sospesa la patente può, nello stesso termine, presentare istanza al Prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni previste dalla legge 104. Questo il
E' bene ricordare, tuttavia, che questa possibilità non viene concessa nel caso in cui dalla commessa violazione sia derivato un incidente.
Il Prefetto, ricevuto il verbale, ha 15 giorni di tempo per emanare l'ordinanza di sospensione, indicando il relativo termine. Il periodo di sospensione della patente è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
Ricordiamo che il Prefetto può nella sua ordinanza non solo prevedere la sospensione della patente, ma anche imporre all'interessato una visita presso la Commissione medica locale patenti allo scopo di accertarne l'idoneità alla guida. Ciò in particolare è previsto nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Dunque la la patente rimane sospesa fino all'esibizione della relativa certificazione medica.
Chi circola pur avendo la patente sospesa oppure chi circola avvalendosi del permesso provvisoria di guida ma in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto, è punito con una sanzione che va da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
Ricorso sospensione patente
Entro 30 giorni dalla notifica, contro il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (art. 205 C.d.S.).
Il ricorso può essere proposto nel caso in cui il Prefetto non abbia emesso la notifica di sospensione nel termine di 15 giorni dalla ricezione del verbale oppure per altri motivi: errori evidenti presenti nel verbale di accertamento, mancata di indicazione del livello di tasso alcolemico nel caso di guida in stato di ebbrezza, ecc.
Ricordare che:
- il ricorso va redatto in carta libera;
- va depositato in sei copie firmate in originale;
- allegare l'originale dell'ordinanza - dopo averne fatto una fotocopia per sè;
- chi propone il ricorso dovrà presentarsi personalmente alle udienze a pena di IMPROCEDIBILITA';
- chi vuole può farsi assistere da un legale di fiducia.
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