Istanza di rimborso da eccedenza di pagamento
Descrizione
Il rimborso da eccedenza di pagamento può essere richiesto dal contribuente all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) nel caso in cui abbia versato somme al fisco per un importo di oltre 50 euro rispetto al dovuto. Chiaramente la somma eccedente deve essere riscontrata dall'Agenzia e comunicata per iscritto al contribuente.
Quest'ultimo, dalla ricezione della comunicazione, ha a disposizione 3 mesi per recarsi allo sportello e definire con l'operatore le modalità di rimborso. Normalmente il rimborso da eccedenza di pagamento viene erogato tramite bonifico; in questo caso il contribuente non deve far altro che comunicare il numero e l'intestazione del conto corrente e naturalmente l'Iban.
Se il contribuente lascia trascorrere i 3 mesi senza recarsi allo sportello, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può far altro che stornare l'importo all'ente che lo ha autorizzato (Inps, Comune, Camera di Commercio, ecc.). In una simile ipotesi il contribuente che volesse ricevere il rimborso sarebbe costretto a rivolgersi non più all'Agenzia, ma direttamente all'ente creditore.
Se per impedimenti o semplice lontananza il contribuente non avesse la possibilità di recarsi allo sportello, potrebbe compilare il fac simile richiesta rimborso da eccedenza di pagamento riportato in basso e spedirlo all'Agenzia presente sul territorio. In questo caso allegare sempre la copia di un valido documento di riconoscimento. Se il contribuente delegasse un terzo, quest'ultimo oltre ad essere identificato allo sportello attraverso un documento di riconoscimento, oltre che portare al seguito una copia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità del delegante.
In questa stessa scheda è disponibile anche una tabella contenente l'elenco della documentazione necessaria per il riconoscimento richiesta di rimborso da eccedenza di pagamento. Così nel caso di un genitore che esercita la potestà genitoriale sul minore, occorre non solo che quest'ultimo venga identificato allo sportello, ma che produca anche una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, che attesti la potestà genitoriale.
Lo stesso discorso vale per il tutore del minore o dell’interdetto per infermità di mente: in questo caso con la dichiarazione sostitutiva sottoscritta deve attestare la propria qualità di tutore del beneficiario del rimborso ed indicare l’autorità che ha emesso il decreto di nomina e gli estremi dell’atto di nomina. Nel caso di erede con la dichiarazione sostitutiva resa sempre ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, deve far risultare l’avvenuto decesso del de cuius, la propria qualità di erede, nonché l’indicazione di tutti gli eredi con le rispettive quote di eredità.
Tale discorso vale non solo per le persone fisiche, ma anche per quelle giuridiche. Cosi nel caso in cui la richiesta di rimborso da eccedenza di pagamento sia proposta da una società, il legale rappresentante deve produrre una dichiarazione sostitutiva che attesti la propria qualità di rappresentante legale del beneficiario del rimborso. Stesso dicasi per gli enti privi di personalità giuridica; così nel caso del condominio, ad esempio, l'amministratore deve presentare una copia del verbale di nomina dell’assemblea, con l’indicazione della data, che attesti la sua carica e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la propria carica di amministratore del condominio beneficiario del rimborso.