Fac simile lettera rinuncia al credito WORD

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 22/11/2022
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Descrizione

In questa scheda rendiamo disponibile un fac simile di rinuncia al credito o di remissione del debito, ossia un modello con cui il creditore Rossi dichiara di rimettere il debito che Bianchi ha contratto nei suoi confronti a seguito dell'acquisto di certi beni o servizi, estinguendo in questo modo l'obbligazione (art. 1236 Cod. Civ.).

Rinuncia al credito: perché comunicarla

La decisione del creditore potrebbe essere dettata da diverse ragioni. Ne indichiamo un paio:

  • considerando le disagiate condizioni economiche in cui versa il proprio debitore, decide di compiere un atto di liberalità nei suoi confronti; oppure
  • pur di evitare le lungaggini, le incognite e gli aggravi di spesa derivanti dal ricorso alle vie legali, decide di assicurarsi il pagamento di un importo parziale del credito vantato.

La remissione del debito non è revocabile, dunque una volta concessa il creditore non può tornare sui propri passi.

La rinuncia al credito comporta l’estinzione delle garanzie reali e personali, ma non è vero il contrario: secondo l’articolo 1238 del Codice Civile, infatti, la rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

Se invece due persone sono obbligate l'una verso l'altra per debiti e crediti reciproci, è possibile ricorrere alla compensazione volontaria e annullare le rispettive posizioni. Questa la

Rinuncia al credito: parziale o totale

Il creditore Rossi può rinunciare in modo irrevocabile all'intero ammontare del credito vantato nei confronti di Bianchi, oppure soltanto ad una parte di esso: deve riscuotere 1.000 euro, si accontenta di riceverne 500.

In questo caso nella dichiarazione di rinuncia al credito è importante precisare non solo l'importo percepito, ma anche le modalità con cui la somma viene corrisposta: assegno bancario o circolare, bonifico, ecc.

Il debitore è costretto ad accettare la rinuncia del creditore?

La dichiarazione di rinuncia al credito non richiede l'accettazione da parte del debitore.

Tuttavia stando a quanto disposto dall'art. 1236, il debitore può decidere di non avvalersi della rinuncia da parte del suo creditore se, ad esempio, ritiene di dover onorare ad ogni costo il proprio debito in virtù della prestazione comunque ricevuta, o di salvaguardare a tutti i costi il rapporto con un importante fornitore della sua ditta, o di non voler esporsi ad un possibile ricatto morale.

Rinuncia al credito: quali effetti per il debitore

Se da un lato il debitore ottiene un beneficio immediato derivamente dal minor esborso a cui si sottopone nei confronti del proprio creditore, dall'altro è tenuto ad iscrivere la minor somma corrisposta nel Conto Economico, in corrispondenza della voce “Altri ricavi e proventi”.

Tecnicamente si tratta di una sopravvenienza attiva che concorre alla formazione del reddito e come tale è fiscalmente tassabile.

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